Blocco della contrattazione 2010/13: per il tribunale di Roma è incostituzionale come la proroga per il 2014

Con un’ordinanza del 27 novembre 2013, il giudice Fedele rinvia alla Consulta, su ricorso presentato dalla FLP, per violazione degli artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53 della Costituzione non soltanto l’art. 9, cc. 1 e 17 della legge 122/10 che impedisce il rinnovo della contrattazione per il triennio 2010-2013 ma anche l’art. 16, c. 1 della legge 111/11 ai sensi della quale è stato emanato il D.P.R. 122/2013 che ne ha prorogato gli effetti per il 2014, come peraltro ribadito dal disegno di legge di stabilità 2014 già approvato dal Senato. Le argomentazioni sono quelle sostenute dall’Anief-Confedir in audizione lo scorso maggio.

“La nostra Costituzione – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo della Confedir – fondata sul diritto al lavoro di ogni cittadino, tutela chiaramente non soltanto il diritto del lavoratore alla rappresentanza ma anche alla firma di un accordo che ne disciplini l’aspetto economico e giuridico. Il contratto, essendo il risultato di un accordo tra la parte datoriale e quella sindacale, può essere firmato anche con anni di ritardo per assenza delle risorse necessarie da individuare nella finanziaria, da qui l’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale - peraltro bloccata anch’essa ai valori del 2009 fino al 2017 - ma non può essere inibita la contrattazione a entrambi le parti dal legislatore”.

“E anche se dalla Consulta – continua Pacifico – il blocco della progressione di carriera, ovvero degli aumenti di stipendio, fosse ritenuto costituzionale per i soli dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati nel triennio 2010-2013, viste le esigenze di bilancio legate a piani triennali (si attende la sentenza dopo l’udienza pubblica del 5 novembre scorso), la nuova proroga per il 2014 dimostra come l’intervento di natura finanziaria non possa essere definito consentaneo, transitorio ed eccezionale ma ordinario perché non limitato nel tempo e irrecuperabile”.

L’ordinanza del tribunale del lavoro di Roma giunge dopo che l’Anief insieme alla Confedir ha deciso di presentare ricorso contro il blocco degli stipendi non soltanto per il personale della scuola ma anche per tutti i dirigenti del pubblico impiego, come risposta alla presentazione del disegno di legge di stabilità 2014 che proroga di un altro anno il blocco contrattuale e congela al 2017 la vacanza contrattuale. Per ricevere le istruzioni operative per ricorrere, basta scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Rimane da capire, infine, perché gli altri sindacati rappresentativi non abbiano presentato ricorso come la FLP e abbiano preferito recitare in piazza salvo, nella scuola, firmare un’intesa per ridurre ulteriormente il fondo d’istituto e finanziare un nuovo assegno ad personam per il 2012: il D.P.R. 122/2013, infatti, ha chiarito che ogni aumento contrattuale disposto a partire dal 2011 non è computabile ai fini della progressione di carriera.

“Il sindacato – conclude il presidente Anief – dovrebbe abbandonare il consociativismo funzionale a conservare qualche distacco sindacale e deve decidere da che parte stare, perché non può essere contemporaneamente di lotta e di governo: da una parte trattare in silenzio, dall’altra protestare senza rumore. Deve rivolgersi ai tribunali per riprendersi le prerogative strappate senza le quali è mortificato lo stesso diritto al lavoro e la dignità del lavoratore nonché la funzionalità dello stesso servizio pubblico. Forse sarà questo motivo, l’Anief continua a crescere nella scuola e nel mese di ottobre ha superato quota 10.000 deleghe, per un totale di 35.000 iscritti”.

L’ordinanza del tribunale di Roma