Concorso a cattedra: Tar Lazio con sentenza 1301/14 accoglie ricorso Anief su diploma magistrale ad indirizzo linguistico, ex art. 4 D.P.R. 419/74, e scioglie ogni ammissione con riserva

Ancora un successo del sindacato che aveva impugnato il bando. Diversi ricorrenti ottengono la vittoria grazie all’annullamento della nota del 14 novembre 2012 del Miur per violazione di diverse sentenze del Consiglio di Stato, che aveva dato origine ai decreti di esclusione. Il titolo di maturità linguistica andava riconosciuto, come sostenuto in udienza dall’avv. Tiziana Sponga.

Non era necessaria la precisazione riguardante il titolo “maturità magistrale ad indirizzo linguistico” perché contraria alla normativa di riferimento e alle previsioni dello stesso bando concorsuale.

Per i giudici, il Miur ha violato così diverse norme e atti amministrativi tra cui il D.I. del 10 marzo 1997, art. 2 comma 1, il d.lgs. 207/94, art. 402 comma 1, il D.P.R. 419/74, art. 4.

Così si esprime il Collegio: “Contrariamente da quanto ritenuto dall’amministrazione, il Collegio condivide l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.”

A questo punto, vista la giurisprudenza ormai consolidata, può considerarsi archiviata l’errata interpretazione ministeriale, che non ha impedito ai candidati di dimostrare il merito nel risultare idonei nelle graduatorie finali.