PAS: Roulette russa al Consiglio di Stato, respinte alcune ordinanze cautelari (1152, 1150, 1154/2014) dopo che erano state annullate quelle respinte dal TAR

Ma il giorno dopo, il CdS ci ripensa nuovamente e accoglie un decreto monocratico. Pertanto, di fronte a tale incredibile incertezza, Anief chiederà ai giudici di appello un orientamento definitivo, seppur in fase cautelare, nelle udienze del 1° e del 15 aprile 2014. Alla luce di queste decisioni, i ricorrenti che non hanno ancora ottenuto un provvedimento cautelare sapranno se possono frequentare i corsi, in attesa delle udienze di merito del Tar Lazio, grazie ai nuovi depositi degli appelli che avverranno in CdS, in caso di un ripensamento del Collegio.

Incredibile quello che sta avvenendo nei tribunali amministrativi sui ricorsi che riguardano il personale docente ed educativo, precario e di ruolo o dottore di ricerca che aspira a frequentare un corso universitario per il conseguimento dell’abilitazione, escluso dalle Università perché non in possesso dei requisiti di un Regolamento (DM 81/2013) contestato in quanto in contrasto evidente con la normativa vigente.

In un primo tempo, il Tar Lazio con un’ordinanza estiva (3386/2013) accoglie la richiesta di una docente di ruolo e sospende il DDG 58/2013, poi per tutto l’autunno rifiuta di concedere provvedimenti cautelari in assenza di un calendario dei corsi, fino a quando a dicembre, mutando orientamento, entra nel merito e ritiene il bando del Miur conforme al Regolamento ministeriale su cui omette di pronunciarsi, anche se poi concede ad alcuni soli ricorrenti liguri – i cui corsi stavano per iniziare – un unico provvedimento cautelare che consente l’iscrizione con riserva. Quindi, tutti gli altri ricorrenti si rivolgono al CdS che, con decreti monocratici prima (582, 583, 584, 585/2014) e ordinanze poi, annulla le ordinanze di rigetto del Tar Lazio in sede collegiale (952, 951, 950, 956, 998/2014) perché l’interesse alla frequenza del corso da parte dei ricorrenti è superiore a quelli dell’amministrazione resistente, così da consentire ad alcuni ricorrenti la frequenza. Ma ecco che alle soglie della primavera, dopo soltanto qualche giorno, lo stesso CdS respinge le richieste di nuovi decreti monocratici (1133, 1134, 1135, 1126, 1127/2014), preso atto che possono essere sempre attuate, dal Miur o dalle Università, misure compensative per i ricorrenti per le assenze loro non imputabili, e si esprime nel merito (1152, 1150, 1154/2014), seppur in una fase cautelare, respingendo le richieste di sospensiva di ordinanze del Tar Lazio che ha già sospeso ritenendo - per Anief in maniera errata - il Regolamento conforme al diritto comunitario e alla potestà legislativa delegata, salvo poi il giorno dopo riconcedere un decreto monocratico (1144/2014) con simile motivazioni sull’interesse delle parti che permette a un altro ricorrente la frequenza dei corsi.

Per queste ragioni, l’avv. Galleano dell’Anief chiederà nelle prossime udienze previste il 1° e il 15 aprile 2014 ai giudici del CdS di rivedere il giudizio di merito espresso nelle ultime ordinanze rigettate e di ammettere con riserva alla frequenza dei corsi del personale che comunque ha prestato un servizio per lo Stato alla luce della legislazione vigente in materia. È evidente, infatti, che il Regolamento sui PAS sia stato introdotto come modifica a quello sul TFA, a sua volta delegato dalla legge 244/2007 e non dalla legge 133/2008 – come sostengono i giudici – il cui Regolamento sull’accorpamento delle classi concorsuali non è stato ancora emanato. Ed è evidente come la legge 143/2004 abbia già trattato la materia in termini di requisiti di accesso ai corsi abilitanti riservati presso le università. Com’è del tutto evidente che ogni riferimento alla direttiva comunitaria riguardante il riconoscimento della professionalità acquisita dopo un triennio da parte del Miur sia fuorviante in quanto negato dall’annualità di servizio specifico richiesta. Se basta avere insegnato per un anno latino alle superiori e per due anni italiano nelle scuole medie per abilitarsi in latino, a dispetto di chi ha due anni di insegnamento di latino, allora vuol dire che non applichiamo il Regolamento. Se poi il Miur sana pure le posizioni (Nota MIUR 26.02.2014, prot. n. 1645) di chi ha insegnato senza titolo, allora siamo all’arbitrarietà pura. Di fronte a tante incongruenze, un ripensamento appare doveroso.

Anief, quindi, informa che proseguirà le operazioni di deposito degli appelli per tutti quei ricorrenti che non risultano ancora appellati e che ne hanno fatto richiesta; inoltre provvederà a fare richiedere nuove ordinanze cautelari al Tar dagli avv. Verticelli e Marcone, da impugnare, se rigettate, al CdS dall’avv. Galleano, in base all’orientamento che i giudici di Palazzo Spada manifesteranno nelle Camere di Consiglio del mese di aprile, sperando che sia favorevole e definitivo.

Nel frattempo, pubblichiamo una tabella dei provvedimenti accolti al Tar Lazio, accolti e respinti al CdS e delle udienze già fissate, al fine della consultazione dei propri nominativi da parte dei ricorrenti che risultano già appellati. Gli altri numeri di ruolo saranno forniti con successivo comunicato. Nel caso di esito favorevole, per i soli ricorrenti i cui corsi sono già iniziati, si chiederanno al Miur le misure compensative richiamate dai giudici del CdS.

Consulta la tabella sullo stato del contenzioso PAS