Rimborsato un assistente amministrativo che nell’anno scolastico 2012/13 aveva svolto il ruolo superiore di Direttore dei servizi generali e amministrativi: nel contratto era previsto il compenso maggiorato, ma la Legge di Stabilità 2013 ne ha previsto la cancellazione. Cosa che ha fatto il Miur. Ora, però, la Corte Costituzionale mette le cose a posto: è stato leso non solo il principio previsto dall'articolo 3 della Costituzione italiana, ma anche perché, nel prendere in carico i compiti superiori, per l’amministrativo era stato "determinante il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente".
Secondo Anief è evidente che la sentenza 108/2016 può essere estesa a tutti gli amministrativi e Ata che si trovano nelle medesime condizioni. Chi vuole, può aderire ai ricorsi proposti da Anief su casi analoghi.
Una norma, anche approvata dal Parlamento, non è esecutiva sui contratti già sottoscritti: lo ha ribadito la Corte Costituzionale, che con la sentenza 108/2016 ha dato il via libera al compenso rivolto ad un assistente amministrativo che ha svolto le mansioni superiori di Direttore dei servizi generali e amministrativi. Nella fattispecie la ricorrente “ha chiesto al giudice del lavoro la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento dell’importo previsto nel contratto individuale del 1° settembre 2012, avendo essa svolto nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 le mansioni superiori di DSGA”, poiché il Miur a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2013, la n. 228/12, aveva deciso di decurtare quel compenso più che lecito.
La Consulta, chiamata in causa dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha quindi rimesso le cose a posto. Stabilendo l'illegittimità di due commi dell'articolo 1 della Legge approvata il 24 dicembre 2012, nella parte in cui non hanno escluso dall'applicazione della nuova normativa i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. La ragione è che in questo modo vi è stata una "lesione del principio di affidamento" di chi aveva sottoscritto quei contratti e prestato il consenso a svolgere delicati compiti superiori al proprio inquadramento in nome di una retribuzione più consistente.
L’indennità di tali funzioni superiori, hanno ricordato i giudici della Corte, è “pari alla differenza tra il livello iniziale di inquadramento del DSGA ed il livello iniziale di inquadramento dell’assistente amministrativo, seconda posizione (euro 3.755,82 annue, più il rateo di tredicesima), nonché alla differenza tra l’indennità di direzione – quota fissa DSGA – ed il compenso individuale accessorio spettante in relazione al proprio profilo di assistente amministrativo (euro 774,00)”.
Un compenso che va assegnato in toto, perché, sempre per la Consulta, sottraendolo è stato leso non solo il principio dell'affidamento, previsto dall'articolo 3 della Costituzione italiana, ma anche perchè nel prendere in carico i compiti superiori, per l’amministrativo era stato "determinante il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente". Pertanto, l'esistenza di un nesso di causa-effetto "tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare difficilmente confutabile, in quanto tale rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento".
Ora, poiché i giudici concordano, in linea generale, sul fatto che “non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente”, è evidente che la sentenza 108/2016 può essere estesa a tutti gli amministrativi e Ata che si trovano nelle medesime condizioni. Anief, a tal proposito, ha avviato apposito ricorso al giudice del lavoro, specifico per il personale Ata che intender recuperare la differenza retributiva spettante per lo svolgimento delle funzioni di Dsga. Per maggiori informazioni cliccare qui.
Il giovane sindacato, infine, ricorda che tutto il personale Ata, assunto su supplenza annuale derivante da posto vacante, interessato a tramutare il proprio contratto dal 30 giugno al 31 agosto 2016, recuperando le due mensilità di lavoro ed il punteggio di servizio altrimenti negato, può cliccare a questo link.
Per approfondimenti:
Mancate assunzioni personale Ata, dal Miur una risposta minimale: Anief avvia il contenzioso
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(Orizzonte Scuola del 2 marzo 2016)