Come può una indennità di vacanza contrattuale del 6% coprire l’inflazione galoppante che negli ultimi 30 mesi ha toccato il 18%? Evidentemente non è possibile. Non possono pareggiare tanto disavanzo 1.000 euro lordi a dipendente, che corrispondono a meno di 580 euro: la somma non è affatto adeguata a quanto previsto dalla legge per tutelare il lavoratore in assenza di rinnovo contrattuale e per questo l’Anief ha prodotto una doppia contestazione, da presentare in sede giudiziaria, a seconda della propria posizione professionale nella scuola.
Com’è ormai noto, dal 1° gennaio 2024 è in vigore la disciplina relativa alla digitalizzazione delle procedure relative ai contratti pubblici dettata dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
Se la riforma della scuola L. 107/2015 che ha introdotto la Carta del docente sostiene che “la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente”, come mai il legislatore ha dimenticato di permetterne l’accesso agli insegnanti precari considerando che vanno considerati alla stregua dei colleghi di ruolo? A rispondere è stato, una settimana fa, il Tribunale ordinario di Vicenza, prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza: nell’esaminare il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di un insegnante precario, il giudice del lavoro si è detto favorevole alla richiesta. Nella sentenza ha spiegato che “l’indennità in questione” è “finalizzata alla formazione continua dei docenti, come indicato chiaramente pure dalla Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 ha stabilito che l’indennità annuale per l’aggiornamento da 500 euro “è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.
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