Affidati alla nostra strategia didattica che nelle precedenti edizioni ha consentito ad oltre l’80% dei corsisti di accedere ai corsi di specializzazione al sostegno.
Il 13 marzo non perderti la preziosa lezione in diretta a cura del Prof. Ernesto Ciracì su: “INTELLIGENZA EMOTIVA, CREATIVITA’ E PENSIERO DIVERGENTE”
Si prospettano per il 2024 grandissime opportunità per chi vuol diventare insegnante, più esattamente docente di sostegno. A breve sarà pubblicato il nuovo decreto che disciplina il TFA Sostegno IX Ciclo.
Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro relativo al tavolo tecnico permanente tra l'Unità di Missione guidata dalla dott.ssa Montesarchio e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca. Come anticipato nel tavolo di avvio l’incontro è stato esteso a tutti i Dipartimenti del MIM coinvolti dalle tematiche collegate al PNRR. Per Anief hanno partecipato il Segretario generale Daniela Rosano e il responsabile nazionale del Dipartimento Condir Alberico Sorrentino.
I docenti di sostegno di ruolo interessati al trasferimento su disciplina, nelle procedure di mobilità 2024/25, possono presentare domanda valutando anche l’anno scolastico in corso. La sottolineatura, fondamentale per coloro che devono superare il vincolo quinquennale, è oggi esplicitata dalla rivista specializzata Orizzonte Scuola ricordando che lo prevede il Contratto collettivo nazionale di lavoro: il comma 8 del succitato art.23 riporta che “ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso”.
La decisione del legislatore di assegnare la Carta del docente solo al personale di ruolo è errata e discriminante. Lo ha ricordato anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, evidenziando il contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione”. A ricordarlo è stato pochi giorni fa il tribunale del lavoro di Udine, che nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 2.000, più accessori di legge, una insegnante precaria che per quattro anni si è dovuto aggiornare professionalmente a proprie spese. Sempre il giudice del lavoro ha osservato che gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
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