Se l’aggiornamento professionale è una risorsa di cui beneficia la collettività studentesca, perché deve essere incentivato solo il personale di ruolo? Si tratta chiaramente di un limite della norma. A rilevarlo è stato il tribunale di Vicenza - prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – nell’accordare i 2.000 chiesti dai legali del sindacato Anief, in difesa di una insegnante che ha lavorato quattro anni come supplente non ricevendo mai la Carta del docente perché riservata ai colleghi di ruolo. Il giudice del lavoro, nel verificare la normativa vigente che regola la materia, ha osservato che “nell’art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti”.