Esplode la denuncia dell’Anief di due giorni fa sugli stipendi di febbraio gravati da forti conguagli: la scure del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti creato situazioni assurde, fatte di circa un milione di docenti e Ata, oltre il 90 per cento del totale, che andranno a prendere a fine mese tra i 100 e gli 800 euro in meno rispetto a gennaio. L’alta percentuale di importanti tagli stipendiali, accertata dall’associazione dei collaboratori dei ds Ancodis, è dovuta, come scrive oggi La Repubblica, “al conguaglio fiscale di inizio 2024 è un salasso per il mondo della scuola, e mette in difficoltà anche il largo blocco di lavoratori con contratti a tempo indeterminato dopo l’ondata di segnalazioni di supplenti non pagati per mesi”.
Il tempo è scaduto: siamo ad inizio febbraio e il personale della scuola ha bisogno estremo di avere risposto in vista del prossimo anno scolastico. Per questo, ma non solo, tutti i sindacati firmatari del nuovo contratto Istruzione, Università e Ricerca sottoscritto in via definitiva all’Aran due settimane fa hanno inviato una lettera al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di avviare con sollecitudine gli incontri per dare attuazione allo stesso CCNL 2019/2021. Nella richiesta si chiede di iniziare il confronto “al fine di dare seguito, nell’interesse del personale e dell’intero sistema scolastico, alle previsioni contenute nel nuovo CCNL con priorità per quegli istituti che comportano attribuzioni di benefici economici”.
Il ricorso Anief per ottenere la Carta del docente per i precari fa avere all’insegnante di turno ben 3.000 euro di risarcimento: la sentenza è stata emessa dal Tribunale di Verona, che ha acconsentito in pieno alle istanze dei legali operanti per il giovane sindacato rappresentativo spiegando che “le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte”, ancora di più dopo che nell’ottobre 2023 la Cassazione con la sentenza n. 29961/2023” si è espressa “su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att.” fissando “il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”. Pertanto, il giudice ha specificato che “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”.
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