La ricostruzione di carriera deve contenere per intero anche tutti gli anni di precariato, compreso il 2013 che per uno sciagurato accordo di quegli anni ad oggi risulta escluso: lo ha scritto, dopo la Cassazione, il tribunale ordinario di Biella esaminando il ricorso di una docente, difesa dai legali Anief, che ha svolto “contratti a tempo determinato, con successiva immissione in ruolo (…) lamentando la violazione, da parte del Mim, della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’UE, sotto il profilo del mancato integrale riconoscimento del servizio prestato in regime di “preruolo” successivamente all’immissione in ruolo, poichè, in occasione della “ricostruzione di carriera”, il Mim ha conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero e non ha applicato la clausola di salvaguardia ex CCNL 2011”.