La Retribuzione professionale docente è un emolumento che “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”: l’interpretazione è del giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, che rifacendosi alle norme euro-unitarie anche all’Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, del 27 luglio 2018, n. 20015, ha così risposto al ricorso di una maestra della scuola dell’infanzia. La docente aveva “prestato supplenze brevi negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” senza “aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 CCNL del 15.3.2001 in quanto corrisposta dall’Amministrazione soltanto ai docenti di ruolo ed ai precari con contratto a termine di durata annuale”. Per il tribunale, che ha studiato la normativa e le numerose sentenze sinora emesse in materia, l’amministrazione scolastica deve precedere “al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate pari ad Euro 2.034,86, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo”.
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