Nella scuola le nuove norme su domanda di accertamento di disabilità, il profilo di funzionamento, progetto individuale, il cosiddetto PEI, come indicato negli articoli 5, 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, interessano soltanto gli alunni che da quest’anno passano da un grado d’istruzione all’altro: così hanno stabilito i giudici della terza sezione bis del Tar Lazio con sentenza breve n. 3084/2021 su ricorso presentato dagli avvocati di Anief, Maresca, Mendicino e Miceli per ottenere il rapporto 1/1 di 25 ore rispetto alle 17 ore attribuite dal dirigente scolastico a una bambina con disabilità grave certificata con ex comma 3, art. 3, legge 104/1992, in assenza di indicazioni specifiche adottate nel PEI, che devono sempre essere richiamate. Secondo Marcello Pacifico, che guida l’Anief, “a questo punto si è ancora in tempo per rivedere ulteriormente l’applicazione di norme che devono andare a garantire quanto già dalla Consulta ribadito con la sentenza n. 81/2010”.