Un docente precario o Ata supplente della scuola ha diritto a vedersi pagate le ferie se non lo ha mai chieste e il sui dirigente scolastico non lo ha mai sollecitato ad usufruirne? La risposta è ‘si’, quei giorni di ferie non utilizzati vanno monetizzati in busta paga attraverso la voce stipendiale dell’indennità sostitutiva. A stabilirlo è stata anche la Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780: la Suprema Corte ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il docente non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.