La Retribuzione professionale docente, la cosiddetta Rpd, come il Cia agli Ata, va considerate in tutti gli stipendi: anche dei supplenti in servizio pochi giorni. Lo ha ribadito il tribunale del lavoro, stavolta di Trapani, che ha accolto la tesi sostenuta dei legali Anief in difesa di un insegnante che dopo “la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato” nell’a.s. 2020/2021 non si era visto assegnare l’Rpd nello stipendio. Al docente, il giudice del lavoro ha assegnato, come risarcimento, oltre 1.400 euro lordi, più accessori, spiegando che “la suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018”, ha asserito che “«l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.