Dopo la prima ordinanza sul diploma magistrale, con ordinanza n. 5878/14 il Consiglio di Stato apre ora anche all’inserimento dei docenti abilitati con Tfa presso le Università.
Per i giudici di secondo grado, infatti, devono essere ammessi con riserva i ricorrenti che chiedono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, siano essi in possesso del diploma magistrale, siano essi abilitati con il tirocinio formativo attivo. È stato citato come precedente per riformulare le ordinanze rigettate dal Tar Lazio proprio l’ordinanza n. 4834/14 ottenuta dagli avvocati Anief Sponga, De Michele, Galleano.