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L’alunno disabile deve fare 22 ore settimanali di sostegno ma gliene concedono solo 12: la famiglia indennizzata con 10mila euro

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A stabilirlo è stato il tribunale di Roma facendo seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 25011/2014): i giudici hanno spiegato che ‘il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità’, perché ‘il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno’. Nella sentenza è stato fatto riferimento anche all’articolo 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica del 3 marzo 2009, n. 18). Una linea analoga confermata anche dai giudici ordinari di La Spezia e Savona, che condanna il Miur a 7mila euro di spese di soccombenza.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la nostra 'battaglia di civiltà' avviata con l’iniziativa ‘Sostegno, non un'ora di meno!’ raggiunge un altro importante risultato: abbiamo ribadito al Miur che la presenza del docente specializzato non può essere negata o concessa in parte a discrezione dell'amministrazione, ma costituisce un indispensabile strumento per adempiere alle necessarie forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni disabili. I quali, altrimenti, non vedrebbero adeguatamente garantito il loro diritto all'istruzione e allo studio.

 

È di oltre 10mila euro il risarcimento che il Miur dovrà assegnare alla famiglia di un alunno disabile, frequentante la classe quinta della scuola primaria, a cui erano state illegittimamente quasi dimezzate le ore di sostegno stabilite dai medici e indicate nel Piano Educativo Individualizzato, visto che gliene erano state concesse appena 12 a fronte delle 22 assegnate dagli organismi preposti. A decidere sull’entità del congruo risarcimento è stato presso il Tribunale Ordinario di Roma, secondo il quale il Ministero dell’Istruzione negando il corretto monte ore di sostegno è andato oltre le proprie responsabilità, aggravate dalla reiterazione di una condotta discriminatoria e lesiva dei diritti degli alunni disabili.

 

La sentenza, che accoglie la linea dei legali Anief - avviata nell’ambito dell’iniziativa “Sostegno, non un'ora di meno!” - fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 25011 del 2014), in base alla quale “il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”, sottolineando, inoltre, che “il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno”. Nel ricostruire il tessuto normativo nazionale e sovranazionale su cui tale affermazioni si fondano, il Tribunale Ordinario di Roma non dimentica di ricordare al Miur come le Sezioni Unite, infatti, “prendono le mosse dall’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica del 3 marzo 2009, n. 18).

 

La disposizione pone a carico degli Stati aderenti il compito di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli ‘e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera’. La Convenzione impegna, così, gli Stati aderenti a rimuovere gli ostacoli alla integrazione del disabile e a predisporre misure che vadano incontro alle sue specifiche esigenze, anche individuali”.

La sentenza evidenzia, inoltre, come l'attribuzione al minore, da parte dell'amministrazione scolastica, di un limitato numero di ore di sostegno non adeguate a quelle indicate nel PEI, “rende sufficientemente provato il danno non patrimoniale arrecato al medesimo minore, in periodo particolarmente delicato del suo percorso evolutivo” e, dando una vera e propria “lezione di civiltà” al Miur, rileva come “malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti sia del GO che del GA, sfavorevoli al Ministero, risultano reiterati comportamenti e provvedimenti non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

 

Il giudice ha ritenuto “di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento giurisprudenziale espresso in fattispecie analoghe che, stante l’indubitabile diritto al ristoro del danno non patrimoniale - qualificabile come danno esistenziale, derivante da lesione di valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione (Cass.30 aprile 2009, n. 10120) ovvero di diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356), ha individuato il danno negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione, e lo quantifica in via equitativa in € 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno, sino all'effettiva assegnazione”. Con il Miur che è stato condannato al pagamento di un totale, tra risarcimento danni e spese di soccombenza, che supera i 10mila euro.

 

Della stessa linea del tribunale di Roma si sono detti anche i giudici ordinari di La Spezia e Savona, condannando anche in questo caso il Miur al pagamento di 7mila euro di spese di soccombenza. Anche per i tribunali liguri, infatti, “le doglianze presentate dalle Amministrazioni convenute relative alla carenza di personale appaiono, nel caso concreto, irrilevanti, in quanto spetta al Miur convenuto predisporre tutte le misure per assicurare agli alunni portatori di handicap il diritto all’istruzione, senza – è opportuno sottolinearlo - che l’assegnazione delle necessarie risorse ad uno studente si traduca nella privazione delle stesse ad altro studente altrettanto meritevole”.

 

“La nostra 'battaglia di civiltà', iniziativa che offre tutela legale gratuita alle famiglia con alunni disabili, ha raggiunto un ulteriore importante risultato grazie a questa sentenza del Tribunale di Roma – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, perché è stato ribadito al Ministero che la presenza del docente specializzato per l'insegnamento agli alunni con limiti di apprendimento non può essere negata o concessa a discrezione dell’amministrazione. Perché in materia di sostegno all'alunno in situazione di handicap il ‘Piano educativo individualizzato’ obbliga l'amministrazione scolastica a garantire all'alunno il corretto supporto per il numero di ore programmate, senza lasciare alcun potere discrezionale nel ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili”.

 

L'Anief, nel ribadire il proprio completo impegno a tutela dei diritti degli alunni con disabilità, ricorda che, in caso di inadempienze sulla corretta attribuzione delle ore di sostegno, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei docenti, dei dirigenti scolastici e del personale tutto) possono essere inviate scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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20 Maggio 2017
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