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CCNL 2016/18

CCNQ 4 DICEMBRE 2017

Chi sono i dirigenti sindacali?

Secondo l’art.3 del CCNQ 2017, i dirigenti sindacali sono:

  • I componenti delle RSU;
  • I componenti dei terminali di tipo associativo (TAS), designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operative nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
  • I dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’attuale contratto;
  • I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative;
  • I componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa;
  • I componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa;
  • I componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali collocati in distacco o in aspettativa.

Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano, tempestivamente all’amministrazione per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali che sono dipendenti della stessa amministrazione; ugualmente vanno comunicate eventuali modifiche successive.

In cosa consiste il diritto di affissione?

Secondo l’art.5 del CCNQ 2017, i dirigenti sindacali e la RSU possono affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione deve predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando se possibile anche ausili informatici.

 

Quando è possibile avere a disposizione locali per le attività sindacali?

Secondo l’art. 6 del CCNQ 2017, se l’amministrazione ha almeno 200 dipendenti deve porre, in maniera permanente e gratuita, a disposizione dei dirigenti sindacali, RSU, TAS, RSA, l’uso continuativo di un idoneo locale comune per l’esercizio delle attività sindacali. Se invece l’amministrazione ha un numero di dipendenti inferiore ai 200, dirigenti sindacali, RSU, TAS, RSA, possono fare richiesta e usufruire di un idoneo locale messo a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura.

 

 

Chi può fruire dei distacchi sindacali?

Secondo l’art.7 del CCNQ 2017, possono essere allocati in distacco sindacale - mantenendo la retribuzione (si veda l’art.19) per tutto il periodo del mandato sindacale – i dipendenti e i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricompresi in comparti (comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego) e aree (autonome aree di contrattazione della dirigenza), che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative.

I periodi di distacco sono equiparati al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, eccetto che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova (in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica).

Se viene meno il distacco, il dirigente sindacale che rientra nell’amministrazione non può avanzare nei confronti di quest’ultima alcuna pretesa relativa ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del suddetto mandato.

Si può fruire del distacco sindacale in maniera flessibile?

Secondo l’art.8 del CCNQ 2017, si può fruire in modo frazionato dei distacchi sindacali in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi assegnati alle associazioni sindacali e comunque in misura non inferiore a uno. L’arco temporale minimo di frazionamento è pari a 3 mesi. È possibile far proseguire i distacchi frazionati utilizzando in modo cumulativo i permessi per l’espletamento del mandato. Nel rispetto del limite complessivo del 75% i distacchi (fruiti dai dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno) possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In questo caso la prestazione lavorativa minima è quella del part-time, mentre quella massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

In tali casi la prestazione lavorativa, concordata tra amministrazione e dipendente, può articolarsi in:

  1. tutti i giorni lavorativi, in misura part-time;
  2. alcuni giorni della settimana, mese o determinato periodo dell’anno, nel rispetto della durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione part-time calcolata come media nell’arco temporale considerato.

Nel caso di distacco sindacale part-time, per quanto riguarda il diritto alle ferie e lo svolgimento del periodo di prova, si fa riferimento alle norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro a tempo ridotto. In tal caso la fruizione dei distacchi sindacali non si configura come un rapporto di lavoro part-time e non incide sulla determinazione del massimo percentuale (75%).

Non potendo usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato (vedi art.10) il lavoratore part-time può fruire, in via eccezionale, di permessi senza riduzione del debito orario da recuperare nell’arco dello stesso mese.

Eccetto che per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, i distacchi sindacali con prestazione part-time possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita, rispettando il limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.

Come viene ripartito il contingente dei distacchi?

Secondo l’art. 9 del CCNQ 2017, all’interno di ciascun comparto e area, ogni contingente è attribuito:

  • per il 90% alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative (ammesse alla trattativa nazionale);
  • per il 10% alle confederazioni sindacali rappresentative (ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro), garantendo un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.

La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali viene effettuata in base al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN, tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza di strutture organizzative in comparti o aree.

 

Chi può fruire dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato?

Secondo l’art. 10 del CCNQ 2017, possono usufruire ne luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari, per l’espletamento del loro mandato, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali. I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi retribuiti sia per partecipare a trattative sindacali, che per presenziare a convegni e congressi sindacali.

I contratti collettivi di comparto e area possono integrare fino a un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali, utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati al servizio prestato, ciò vale per i permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi e ai convegni di natura sindacale. È chiaro che bisogna tener conto per la fruizione dei permessi della effettiva funzionalità dell’attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente, quindi il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale.

Le riunioni con cui le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli di relazioni sindacali avvengono normalmente al di fuori dell’orario di lavoro. I permessi sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata. Se il cumulo delle ore di permesso configura un distacco totale o parziale, il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti relativi ai distacchi sindacali e in tal caso si applica la procedura per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi e aspettative sindacali (art.21).

Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a trimestre.

Quali sono i criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato?

Secondo lart.11 del CCNQ 2017, il contingente dei permessi assegnato alle associazioni sindacali rappresentative è distribuito in base al grado di rappresentatività accertata come media tra dato associativo (espresso dalla percentuale delle deleghe attive risultanti al 31 dicembre di ogni anno) e dato elettorale (risultato dalla percentuale dei voti ottenuti all’ultima elezione RSU).

Il contingente dei permessi delle RSU è gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Prima di procedere alla distribuzione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, l’amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all’eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata.

 

Tutto quello che volevate sapere sulle procedure relative ai distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato…

Secondo l’art.12 del CCNQ 2017, i permessi sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata. Entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative, le confederazioni sindacali o le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano formalmente all’ARAN a mezzo pec (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) la percentuale dei permessi che intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio della comunicazione si intende come implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali. Per garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, l’ARAN pubblica sul proprio sito una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

L’ARAN quantifica i permessi fruibili in modo cumulato tenendo conto:

  • della percentuale indicata nelle comunicazioni;
  • dell’accertamento della rappresentatività relativa al triennio contrattuale di riferimento;
  • del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali (tale numero sarà pubblicato sul sito dell’ARAN, a seguito della firma dell’ipotesi di accordo, tenendo conto anche del personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato, con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche).

L’ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali che lo richiedono e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata.

Si può fruire di permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari?

In base all’art.13 del CCNQ 2017, le associazioni sindacali rappresentative possono fruire di ulteriori permessi retribuiti orari o giornalieri, per consentire ai dirigenti sindacali di partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali. Le associazioni sindacali devono comunicare alle amministrazioni i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi, che sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e che non possono essere cumulati se non nei limiti necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi.

Come vengono ripartiti i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari?

Secondo l’art. 14 del CCNQ 2017, delle 218.378 ore all’anno di contingente delle ore di permesso:

  • 20.208 ore sono suddivise ugualmente tra le confederazioni rappresentative nei comparti e/o nelle aree dirigenziali;
  • 198.170 ore sono distribuite tra i comparti e le aree e successivamente distribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in modo proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative. Ciascuna associazione sindacale chiaramente non può superare il contingente delle ore assegnatele.

In che modo si può fruire delle aspettative e dei permessi sindacali non retribuiti?

Come recita l’art. 15 del CCNQ 2017, i dirigenti sindacali, che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato, fruibili anche in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.

Nel caso in cui cessi l’aspettativa, il dirigente sindacale, rientrato nella sua amministrazione, non potrà avanzare alcuna pretesa relativa ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. Qualora i dirigenti vogliano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 3 giorni prima, tramite la propria associazione sindacale. È chiaro che l’utilizzo dei permessi non deve inficiare la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa del dipendente, pertanto il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso.

 

Quali sono le forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali?

Secondo l’art.16 del CCNQ 2017, ogni singola associazione sindacale rappresentativa può modificare le quote di distacchi assegnate nel rispetto delle quote complessive dei distacchi. Ciò vale anche per le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, purché la compensazione avvenga:

  • nello stesso comparto o area;
  • tra comparto e relativa area dirigenziale.

Le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi statutari in forma compensativa fra comparto e rispettiva area della dirigenza o tra diversi comparti e/o aree. Le confederazioni rappresentative possono far utilizzare i permessi alle proprie organizzazione di categoria anche nei comparti o aree ove queste non siano rappresentati e inoltre possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti e aree.

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative (solo nel caso in cui non aderiscano ad alcuna confederazione) possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali – massimo per il 15% del totale dei distacchi e in misura non inferiore a uno – in permessi sindacali per l’espletamento del mandato o per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari. Tali permessi possono essere attuati anche a favore dei dirigenti sindacali di organizzazioni sindacali non rappresentative aderenti alle confederazioni.

Entro 15 giorni prima dell’utilizzo delle prerogative, le richieste di compensazione devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire al Dipartimento della funzione pubblica di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato se, al momento della richiesta, ci sia ancora capienza nel relativo contingente.

Che rapporti intercorrono tra associazioni sindacali e RSU?

Secondo l’art.17 del CCNQ 2017, le associazioni sindacali rappresentative godono dei seguenti diritti:

  • diritto ai distacchi ed aspettative sindacali (artt. 7 e 15);
  • diritto ai permessi retribuiti per l’espletamento del mandato (art.10) riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;
  • diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari (art.13);
  • diritto ai permessi non retribuiti (art.15).

Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non.

Focus sulle norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione…

Secondo l’art. 18 del CCNQ 2017, le norme per i dirigenti e i dipendenti di tali istituzioni si applicano con le seguenti integrazioni:

  1. Flessibilità in tema di distacchi sindacali:
  2. il frazionamento del distacco deve essere almeno di un anno scolastico o accademico;
  3. DS, direttori, DSGA e responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato che deve durare almeno un anno scolastico o accademico;
  4. se è possibile attivare un distacco part-time per il personale docente, questo deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi;
  5. i distacchi sindacali part-time non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste per la costituzione di rapporti di lavoro part-time.
  6. Permessi sindacali per l’espletamento del mandato:
  7. Nel rispetto della continuità didattica e di un’equa distribuzione del lavoro, i permessi sindacali non possono superare i 5 giorni lavorativi ogni 2 mesi (tale cumulo di permessi può essere diversamente modulato, previo accordo tra le parti, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa) e ad ogni modo non oltre i 12 giorni nel corso dell’anno. Dal momento che personale ATA e DS non devono garantire la continuità didattica, questi possono fruire in forma cumulata dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato senza oneri aggiuntivi, con modalità attuative definite in sede di contrattazione integrativa.
  8. Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali:
  9. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali e la comunicazione della loro conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. Lo stesso vale anche per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa che non possono avvenire in corso d’anno, anche se contengono la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tale caso un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale non retribuita, può subentrare nella fruizione di un distacco retribuito che si sia reso disponibile. Tali termini non valgono per il personale che non sia vincolato all’obbligo di assicurare la continuità didattica, a condizione che l’accoglimento delle richieste non arrechi disfunzioni al servizio scolastico;
  10. Entro il 31 luglio è possibile adottare procedure d’urgenza per il distacco o l’aspettativa dei dirigenti sindacali.
  11. Il MIUR ripartisce il contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle istituzioni scolastiche ed educative, provvedendo ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale gestita dagli USR (Uffici Scolastici Regionali) per gli adempimenti successivi.

Quale trattamento economico spetta in caso di distacco sindacale?

Secondo l’art. 19, capo III del CCNQ 2017, in caso di distacco al dirigente sindacale è garantito:

  • il trattamento economico complessivo in misura intera con riferimento alle competenze fisse e periodiche, compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato a produttività o retribuzione di risultato è attribuito in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  • i periodi di distacco sono equiparati al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

In caso di fruizione dei permessi sindacali i compensi legati alla produttività o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati. Lo stesso vale in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita.

Quali sono le tutele del dirigente sindacale?

Secondo l’art.20 del CCNQ 2017, il dipendente o dirigente, che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale, può essere trasferito, a domanda e con precedenza, in altra sede della propria amministrazione collocata in altro comune oppure in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio conserva il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione di un assegno “ad personam”.

Il dipendente o dirigente non può essere discriminato per l’attività svolta in precedenza in qualità di dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti d’interesse.

Il trasferimento in un’unità operativa, ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione, può essere predisposto solo previa nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza o della RSU (qualora il dirigente ne sia componente). Ciò non si applica al personale soprannumerario, a seguito della rideterminazione dell’organico, sia nei casi in cui sia prevista la permanenza annuale nella sede di assegnazione. Tali disposizioni valgono fino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Quali procedure bisogna seguire per richiedere, revocare e confermare distacchi e aspettative sindacali?

Secondo l’art. 21 capo V del CCNQ 2017, le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che, una volta accertati i requisiti, provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Le amministrazioni danno comunicazione entro 2 giorni dall’avvenuta concessione della richiesta - attraverso il sito web GEDAP - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È permesso l’utilizzo provvisorio per motivi di urgenza - da parte dei dipendenti in distacco o aspettativa - della concessione di distacchi o aspettative sindacali non retribuite dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. Se il dipendente che richiede la prosecuzione o attivazione di un distacco o aspettativa con procedura d’urgenza sta svolgendo il periodo di prova, quest’ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o aspettativa. Nel caso in cui non si possa effettuare una richiesta di distacco, l’eventuale assenza dal servizio è trasformata – a seguito di domanda – in aspettativa sindacale non retribuita.

La revoca dei distacchi e delle aspettative da parte delle associazioni sindacali può aver luogo in ogni momento tramite comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Aspettative e distacchi si intendono confermati, senza alcun provvedimento da parte delle amministrazioni, se non vi sia espressa revoca entro il 31 gennaio; in caso contrario entro la medesima data le variazioni devono essere comunicate alle amministrazioni. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata e dell’articolazione temporale, è necessario comunicare gli estremi del provvedimento emanato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre ogni informazione va comunicata tempestivamente attraverso il sito web GEDAP.

 

Quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire per fruire delle prerogative sindacali?

In base all’art.22 del CCNQ 2017, entro i 2 giorni lavorativi successivi all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione, le amministrazioni hanno l’obbligo di inviare (attraverso il sito web GEDAP) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti.

Le amministrazioni comunicano ogni 3 mesi alle associazioni sindacali e alla RSU il numero di ore di permesso utilizzate per l’espletamento del mandato e per le riunioni di organismi direttivi statutari. La comunicazione deve includere, per le amministrazioni articolate sul territorio, l’indicazione della sede in cui sono stati richiesti i permessi e le amministrazioni si impegnano a dare immediatamente notizia nel caso in cui venga superato il contingente dei permessi per l’espletamento del mandato assegnato alla organizzazione sindacale o alla RSU. Nel dettaglio le amministrazioni pubbliche devono fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  • il numero complessivo e i nominativi di coloro che beneficiano dei permessi sindacali;
  • gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in distacco o in aspettativa per motivi sindacali.

Tali dati vanno trasmessi (mediante compilazione di un prospetto all’interno dell’applicativo web GEDAP, contenente l’esatto conferimento delle ore di permesso sindacale retribuite fruite dai dirigenti sindacali) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in modo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa verificare il rispetto dei contingenti. L’amministrazione deve trattenere copia del prospetto che va controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, a meno che non vi sia un diniego segnalato e motivato che sia corredato dalle informazioni relative al rappresentante sindacale, che ha accertato i dati, e dalla motivazione dell’eventuale diniego.

L’associazione sindacale ha 30 giorni dalla comunicazione per verificare i dati a consuntivo trasmessi, dal momento che – una volta decorsi ulteriori 5 giorni - i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi e non soggetti a successive variazioni.

Deve altresì essere noto da parte delle pubbliche amministrazioni il responsabile del procedimento dell’invio dei dati, che è soggetto a infrazione disciplinare nel caso in cui non trasmetta i dati entro i termini previsti.

L’associazione sindacale o la RSU, che nell’anno di riferimento abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà fruire di ulteriori ore di permesso retribuito; in caso contrario le amministrazioni stesse saranno direttamente responsabili del danno conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso.

 

 

Cosa fare per recuperare le prerogative sindacali?

Secondo l’art. 23 del CCNQ 2017, la RSU o le organizzazioni sindacali - che hanno utilizzato più permessi per l’espletamento del mandato rispetto a quelli loro spettanti nell’anno di riferimento - andranno incontro, nell’anno successivo, alla compensazione dell’eccedenza da parte dell’amministrazione che detrarrà dal monte ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore eccedenti nell’anno precedente. Qualora dovesse persistere un eventuale differenza si procederà con il recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito di richiesta dell’associazione sindacale, può compensare eventuali eccedenze nella fruizione di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari mediante riduzione proporzionale dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, spettanti alla medesima associazione (un distacco da cumulo equivale a 1.572 ore di permesso).

La restituzione delle ore di permesso fruite e non spettanti può essere ripartita in 3 anni, qualora invece l’entità delle prerogative sia rilevante, il periodo di restituzione può essere esteso a 5 anni; viene comunque garantito un contingente minimo del 30% dei permessi e dei distacchi a disposizione in ciascun anno.

Cosa fare in caso di mutamenti associativi?

Secondo l’art. 24 del CCNQ 2017, ai fini dell’accertamento della rappresentatività, le organizzazioni sindacali, che abbiano dato vita ad una nuova aggregazione associativa (mediante incorporazione/fusione o altra forma aggregativa che dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto), possono conferire al nuovo soggetto sindacale le deleghe di cui sono titolari, purché vi sia un’effettiva successione nella titolarità delle deleghe o un’espressiva conferma da parte dei lavoratori a favore del nuovo soggetto.

Nel caso di mutamento associativo, le associazioni sindacali devono fornire all’amministrazione e all’ARAN idonea documentazione attestante la regolarità sostanziale degli atti prodotti; tale mutamento produrrà effetti soltanto dal successivo accertamento della rappresentatività.

Chi e come accerta la rappresentatività?

In base all’art.25 del CCNQ 2017, è proprio l’ARAN ad accertare la rappresentatività delle associazioni sindacali all’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, per cui vengono considerati i dati associativi relativi alle organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, nonché gli ultimi dati disponibili delle elezioni RSU. Il dato associativo, espresso dalla percentuale di deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale dell’ambito considerato, tiene conto del numero delle trattenute operate in busta paga, tramite delega, motivo per cui tale dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio che rileva le deleghe attive rilasciate entro il 31 dicembre.

Le schede trasmesse dalle amministrazioni pubbliche devono contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale e devono essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni RSU non sono mai sommabili o trasferibili.

Chi sono i titolari delle prerogative sindacali?

Secondo l’art. 26 del CCNQ 2017, le prerogative sindacali sono assegnate alle associazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL di comparto o di area, che mediante i loro rappresentanti esercitano i poteri e le competenze contrattuali relativi alla contrattazione integrativa. Conseguentemente, anche la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi avviene esclusivamente in rappresentanza dell’organizzazione sindacale avente titolo.

Come vengono ripartiti i distacchi sindacali nei comparti di contrattazione?

Secondo l’art.27 del CCNQ 2017, il contingente dei distacchi sindacali è pari a 1.137 unità. Il nuovo contingente costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali ed è così ripartito tra i seguenti comparti:

  • comparto funzioni centrali (290);
  • comparto funzioni locali (271);
  • comparto sanità (194);
  • comparto istruzione e ricerca (381);
  • comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).

Il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto istruzione e ricerca sono 343 per le organizzazioni sindacali e 38 per le confederazioni.

Come vengono i permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione?

Secondo l’art. 28 del CCNQ 2017, nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto (tra cui i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo). Tale contingente è così ripartito:

  • 25 minuti e 30 secondi alle RSU;
  • 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative. I permessi sindacali possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 53%, ulteriormente elevata fino al 57% a condizione che i distacchi ottenuti da tale maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

 

Come vengono ripartiti i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione?

Secondo l’art. 29 del CCNQ 2017, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali non collocati in distacco o aspettativa, è pari a 192.300 ore di permesso così ripartite:

  • 13.986 ore nei vari comparti tra le confederazioni rappresentative;
  • 178.314 ore suddivise tra i comparti (di cui 60.534 ore per il comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione).

Quali sono le disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione?

Secondo l’art.30 del CCNQ 2017, per l’applicazione del presente contratto, volto a consentire un pieno utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali:

  1. le associazioni sindacali devono comunicare entro il 31 luglio 2017 al MIUR le richieste di attivazione dei distacchi, compresi quelli derivanti dai permessi cumulati;
  2. le variazioni dei distacchi previste dalla presente Ipotesi di contratto sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione;
  3. le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, soltanto per i docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione dal 1 settembre 2017, senza interruzione dell’anzianità di servizio.

Tutto sulle norme finali – comparti di contrattazione…

Secondo l’art. 31 del CCNQ 2017, per il triennio di contrattazione 2016/18 le associazioni sindacali rappresentative per il comparto Istruzione e ricerca sono: FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS.

L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione del presente contratto, fatte salve le disposizioni particolari (art. 30).

A decorrere dall’entrata in vigore dal presente CCNQ le prerogative sindacali (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative.

 

Come vengono ripartiti i distacchi sindacali nelle aree dirigenziali?

Secondo l’art. 32 del CCNQ 2017, il contingente dei distacchi nelle aree dirigenziali è pari a 86 unità, di cui 6 distacchi per l’area Istruzione e ricerca sono attribuiti alle organizzazioni sindacali e 1 alle confederazioni.

Come vengono ripartiti i permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali?

Secondo l’art. 33 del CCNQ 2017, nelle aree Funzioni Centrali, Istruzione e ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. Il contingente è così ripartito:

  • 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
  • 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, la misura massima dei permessi sindacali che possono essere utilizzati in forma cumulata è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino al 49% a condizione che i distacchi ottenuti da tale maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell’area Istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

 

Come sono ripartiti i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali?

Secondo l’art. 34 del CCNQ 2017, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali - previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa - è pari a 26.078 ore di permesso di cui:

  • 6.222 ore ripartite fra le confederazioni rappresentative tra le aree;
  • 19.856 ore suddivise tra le aree di cui, 175 per l’area Istruzione e ricerca (di cui 7 per i dirigenti scuola)

Quali sono le disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione?

Secondo l’art. 35 del CCNQ 2017, per l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali si deve seguire la seguente procedura:

  1. Le associazioni sindacali devono comunicare entro il 31 luglio 2017 al MIUR le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale;
  2. Le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente che spetta alle singole associazioni sindacali decorreranno a partire dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto.
  3. Per le istituzioni scolastiche ed educative, l’ARAN comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il MIUR possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Disposizioni transitorie

Secondo l’art. 38 del CCNQ 2017 resta fermo, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal:

  • CCNQ del 3/11/2011
  • CCNQ del 14/07/2015
  • Art. 8 del CCNQ del 17/10/2013
  • Art.8 del CCNQ del 5/05/2014

Disposizioni finali

Secondo l’art.39 del CCNQ 2017, tutte le prerogative sindacali, inclusi i permessi e le aspettative non retribuite, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, eccetto che per le forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali.

Le organizzazioni sindacali che sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016/18, hanno titolo ai diritti sindacali di assemblea, affissione e ai locali.