Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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Importante vittoria ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Roma: gli scatti biennali non percepiti durante il periodo di precariato vanno riconosciuti anche ai docenti già immessi in ruolo. L'Avvocato Salvatore Russo, patrocinando con competenza i ricorsi pilota che l'ANIEF gli aveva affidato, ha ottenuto ragione nei confronti del MIUR con pieno accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate: 23.000 Euro per la discriminazione subita da tre nostri iscritti durante il periodo di precariato.

Il Giudice del Lavoro di Roma, così come da anni sostenuto dall'ANIEF, ha constatato che la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dedicata al principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato, si applica “qualunque sia la qualità rivestita dal dipendente pubblico al momento in cui propone il ricorso giudiziale, in particolare l'eventuale acquisizione della qualità di dipendente pubblico di ruolo e cioè di titolare di contratto a tempo indeterminato”.

Permane, quindi, l'interesse ad agire contro il MIUR che non ha mai riconosciuto ai precari gli scatti biennali di anzianità, anche se i ricorrenti sono docenti già immessi in ruolo. Il Giudice ha, correttamente, osservato che “la parificazione dei supplenti rispetto ai lavoratori già di ruolo ha infatti una diversa estensione quantitativa, se non altro in termini di decorrenza degli accessori e ricostruzione della posizione contributiva, quando avviene ex post, a seguito dell’immissione in ruolo, e quando invece avviene con decorrenza dal momento in cui il servizio – in forza di un contratto a termine – è stato prestato. Da ciò la sussistenza dell’interesse ad agire”.

Sul diritto alla corresponsione degli scatti biennali di anzianità durante il periodo di precariato il Giudice non ha dubbi e conferma che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. L'avvocato Russo ha, pertanto, ottenuto pieno accoglimento delle richieste risarcitorie e la restituzione di quanto il MIUR non aveva corrisposto ai ricorrenti perché mantenuti per anni al livello stipendiale “iniziale”, nonostante il susseguirsi di contratti a termine.

Le tesi dell'ANIEF sono state, quindi, accolte in pieno e il MIUR condannato anche al pagamento delle spese di giudizio avendo applicato un trattamento economico previsto dall'ordinamento interno nei confronti dei docenti con contratto a tempo determinato che si pone in aperto contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.

 

Continua la serie dei successi ANIEF in Tribunale per la tutela dei diritti dei docenti precari: tre nuove sentenze del Tribunale di Torino, ottenute dall'Avv. Giovanni Rinaldi, condannano il MIUR a riconoscere pari dignità ai docenti a tempo determinato e a rispettare il principio di non discriminazione sancito dalle direttive europee e recepito dall'ordinamento nazionale.

La ratio dell'incremento del 2,50% periodico sullo stipendio, riconosciuto dall'art. 53 della Legge 312/80 ai docenti con incarico annuale, “va ricercata nella premura per una tendenziale equiparazione delle retribuzioni, non assumendo immediata rilevanza la temporaneità o meno del rapporto d'impiego”. Così ha stabilito il Giudice del Tribunale di Torino dando nuovamente ragione alle tesi che da anni l'ANIEF porta avanti con caparbietà e riconoscendo il diritto dei docenti precari alla medesima retribuzione dei docenti di ruolo.

L'ANIEF continua a vincere, dunque, e ottiene per tre suoi iscritti il riconoscimento degli scatti biennali mai riconosciuti dal MIUR nonostante i numerosi anni di servizio con contratti a tempo determinato. Il Ministero è stato condannato a corrispondere ai ricorrenti un totale di € 3.250, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.500.

 

Nuova sentenza del giudice di Trani e nuova immissione in ruolo di un docente precario che riceve anche 15.000 euro di risarcimento danni e condanna alle spese.

Ancora una volta, disco verde del tribunale di primo grado a un assistito dai legali dell'Anief. L'avvocato Ursini ottiene l'immissione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi per una docente precaria della scuola che da anni era chiamata come supplente.

Il giudice Chirone ha anche condannato il Miur alle spese e al pagamento risarcitorio di 9 mensilità, trasformando il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nonostante la sentenza della Cassazione.

A tal proposito Anief, in vista della VII conferenza organizzativa dei legali che si terrà a Roma il prossimo 10 novembre, ha deciso di inviare ai precari un modello di denuncia da inviare alla Commissione UE per attivare diverse pronunce d'infrazione per elusione di una chiara direttiva comunitaria senza giustificati motivi.

Si ricorda che il 9 novembre nei locali dell'Unipegaso a Roma si svolgerà un convegno organizzato dall'Anief con il patrocinio di Gazzetta amministrativa, Accademia forense, Confedir e Unipegaso su diritto comunitario e diritto interno.

Ancora una volta grazie ai ricorsi in tribunale si ottiene giustizia.

 

Lo sostiene da sempre l'ANIEF, lo ha confermato nuovamente il Giudice del Lavoro di Torino. L'Avv. Giovanni Rinaldi, legale ANIEF sul territorio, ha ottenuto un ulteriore e soddisfacente successo a tutela di una nostra iscritta con conseguente riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale che, nonostante gli anni di lavoro a tempo determinato prestati alle sue dipendenze, il MIUR non le aveva mai corrisposto.

Il Giudice del Lavoro ha condiviso e riportato la motivazione della Corte d'Appello di Torino che di recente ha rilevato come “[...] la norma di cui all’art. 53 legge 312/1980, che prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall’art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall’art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo”.

Nessun dubbio sul diritto di tutti i docenti a tempo determinato a percepire la medesima retribuzione dei docenti di ruolo in base alle pregresse esperienze di lavoro, non sussistendo, come riportato in sentenza, “ragioni ostative per l’equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine”. Il Giudice concorda pienamente, quindi, con quanto sostenuto dall'ANIEF e rileva che “va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01” perché “un’interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione”.

Il MIUR, pertanto, è stato condannato al pagamento degli scatti biennali spettanti alla nostra iscritta quantificati in € 1.570,10 con ulteriore soccombenza per le spese di giudizio liquidate in € 1.100.

 

Altra giornata fruttuosa per l'ANIEF nei Tribunali italiani. I legali ANIEF ottengono nuove sentenze sul riconoscimento del diritto agli scatti biennali per i precari e l'estensione al 31 agosto dei contratti di lavoro stipulati su posti vacanti e disponibili cui erroneamente il MIUR aveva apposto il termine del 30 giugno.

Il Tribunale di Rossano (CS) ha dato ragione all'ANIEF e all'Avv. Ida Mendicino riconoscendo che il MIUR aveva stipulato con due docenti contratti di lavoro a tempo determinato senza una corretta ragione giustificatrice del termine apposto. Il Giudice ha, infatti, rilevato come “per ciascuna tipologia di assunzione a termine sia, comunque, richiesta la prova delle esigenze temporanee del datore di lavoro e come la parte resistente non abbia, invece, offerto alcuna dimostrazione di carattere fattuale”.

Il MIUR è stato, quindi, condannato al risarcimento del danno nei confronti delle nostre iscritte, liquidato in un totale di 17 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto e ha inoltre condannato il MIUR ad adeguare la retribuzione delle ricorrenti con gli scatti biennali maturati “con riconoscimento degli arretrati retributivi e interessi dalle scadenze al saldo”. Le spese di lite a carico del Ministero sono state quantificate in € 2.000.

Ancora presso il Tribunale di Vibo Valentia, l'Avv. Ida Mendicino ottiene dal Giudice del Lavoro il riconoscimento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato (30 giugno) stipulati da un'associata ANIEF con il MIUR su posti vacanti e disponibili. Il Giudice ha, quindi, accolto le richieste dell'ANIEF dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento “sia ai fini giuridici che economici del servizio prestato sino al 31 agosto di ogni anno anziché, come contrattualmente previsto, fino al 30 giugno”.

Presso il Tribunale di Cuneo, gli Avvocati Giovanni Rinaldi e Patrizia Gorgo hanno sostenuto la tesi da anni portata avanti dall'ANIEF e hanno chiesto al Giudice del lavoro di applicare agli stipendi degli insegnanti precari gli aumenti periodici legati all'anzianità nella misura del 2,5% per ogni biennio di insegnamento, deducendo l'applicabilità di detti benefici anche agli insegnanti non di ruolo, pena una palese discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato.

Alle vane deduzioni del MIUR il Giudice ha risposto, così come sostenuto dai nostri legali, che ai docenti precari di religione detto beneficio è già riconosciuto dall'art. 53 L. 312/80 e ha dedotto che “l'art 53 citato non può essere interpretato nel senso che esso operi per i soli insegnanti di religione come deduce invece il Ministero: un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di escludere una simile ingiustificata disparità di trattamento, pena l’evidente violazione dell'art. 3 Cost., nonché, va aggiunto, del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro trasfuso nella direttiva 1999/70 CE”.

Dando pieno accoglimento a quanto richiesto dai legali ANIEF, quindi, il Giudice ha condannato il MIUR “a pagare al ricorrente a titolo di scatti biennali maturati in corso di rapporto la somma di € 6.442,49, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo” e ha concluso con la solita condanna alle spese per il MIUR dell'importo di € 1.550.

Un'altra giornata positiva, dunque, per gli iscritti ANIEF che si sono visti finalmente riconoscere quanto il MIUR continuava a negare loro: una giusta retribuzione in base agli anni effettivamente prestati e il giusto termine a contratti di lavoro stipulati su posti vacanti e disponibili, con relativa retribuzione dei mesi di luglio e agosto. Finché il MIUR si ostinerà a porre in essere tali palesi discriminazioni nei confronti dei docenti precari, l'ANIEF continuerà, con altrettanta caparbietà, a tutelare i loro diritti in Tribunale.