Ricorso contro il blocco del contratto e delle progressioni stipendiali.

 DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere lo sblocco del contratto e il recupero, anche ai fini previdenziali, degli scatti di anzianità che l'art. 9 (commi 17, 21 e 23) della Legge 122/2010 blocca per il periodo 2011-2013.

REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI STIPENDIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio della e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

Anief rompe gli indugi e avvia i ricorsi al Giudice del Lavoro per il personale docente e ATA di ruolo. Entro metà novembre, l’invio delle istruzioni operative per il deposito. Possibile ancora pre-aderire, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo le istruzioni fornite.

Preso atto che ad un mese dell’appello lanciato dalle OO. SS. in scadenza di mandato rappresentativo (esclusa la FLC-CGIL che ha pubblicato un’utile scheda analitica sullo stipendio tabellare), nonostante le denunce presentate dall’Anief nove mesi addietro, il Governo non ha ancora trovato per il 2011 le risorse per coprire gli aumenti in busta paga dovuti all’anzianità virtuale di servizio maturata,

considerato che il Decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, all’articolo 16, comma 1 lettera b) stabilisce “la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle Pubbliche Amministrazioni previste dalle disposizioni medesime”, bloccando gli stipendi nel periodo intercorso tra il 2011 e il 2014 al valore percepito per il 2010, come confermato anche dalla circolare n. 22 del 2011 del MEF, in attesa della sostituzione del sistema dell’anzianità retributiva con il sistema premiale di cui all’intesa del 6 febbraio 2011 firmata dalle Confederazioni delle stesse OO. SS. firmatarie del recente appello,    

visto che l’eventuale recupero per il 2011, quand’anche fossero ritrovate le risorse, non è utile ai fini previdenziali e di progressione di carriera perché per legge non recuperabile, contrariamente a chiare sentenze della Consulta e a elementari diritti costituzionalmente protetti,

Anief intende avviare le pratiche legali per depositare i ricorsi al Tar Lazio, senza ulteriore indugio. Pertanto, si comunica a tutti i Docenti - ATA di ruolo che hanno manifestato la loro pre-adesione ai ricorsi, che riceveranno le istruzioni sulla documentazione da produrre, utile per l’adesione al ricorso, entro il 13 novembre. Successivamente, entro il 19 novembre, riceveranno le istruzioni sugli studi legali convenzionati nel territorio, dove recarsi per l’avvio dello stesso ricorso. Chi è interessato e non ha ancora dato la sua pre-adesione può farlo inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. seguendo quanto già segnalato nel comunicato di avvio della raccolta delle pre-adesioni al ricorso.

 
Approfondimenti

Il comunicato di avvio della raccolta delle pre-adesioni per il ricorso

 
Altri comunicati sul ricorso
 

Il comunicato sull’intesa sindacale del 4 febbraio 2011 che avvia la cancellazione degli automatismi di carriera

L’ultimo comunicato sul blocco degli scatti

Il comunicato sul ricorso avverso l’accorpamento dei gradoni

La scheda analitica della FLC sugli stipendi tabellari

L’opinione del PD in merito all’interpretazione della norma sul blocco degli scatti

L’appello delle OO. SS.

Partono sotto i buoni auspici i ricorsi Anief. La Corte di Cassazione con sentenza n. 896/2011 ribadisce il principio in base al quale non è consentito di derogare “ai minimi salariali” facendo riferimento ad indicazioni territoriali relative ad aree geografiche svantaggiate dal Paese.

Giammai il datore di lavoro è legittimato, dunque, “a ridurre lo stipendio del lavoratore”, il cui diritto, per converso, ad un’equa e proporzionata retribuzione non è derogabile. Nella scuola, tale diritto è garantito dal contratto, che, però è stato bloccato per il triennio 2010-2013 con conseguente perdita di acquisto degli stipendi, non recuperabile per legge, che erano stati slegato proprio dalla logica delle gabbie salariali (sistema di calcolo dei salari in relazione a determinati parametri quali, ad esempio, il costo della vita in un determinato luogo), in vigore in Italia tra il 1954 e il 1969. Se sei un docente di ruolo ricorri con l’Anief, approfittane,per sbloccare il Ccnl e riavere l’aumento di stipendio che ti spetta in base allo scatto di anzianità previsto nel cedolino di dicembre e prorogato di due anni nei cedolini unici del 2011. In vista della loro cancellazione a partire dal 2012 e considerata l’adozione del sistema premiale previsto dalla riforma Brunetta, Anief vuole garantire: 1) ai docenti soprannumerari, la possibilità di rimanere in servizio dopo il 40° anno e di farsi riconoscere gli scatti biennali; 2) al restante personale che ha raggiunto i 40° anni di servizio e rimane, di farsi riconoscere, comunque, il biennio lavorativo oltre agli scatti; 3) a tutto il personale della scuola, la possibilità di recuperare gli scatti biennali, di sbloccare il contratto e impedire la cancellazione degli automatismi di carriera.

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Il personale docente/ata di ruolo iscritto al sindacato potrà ricorrere al giudice del lavoro per vedersi riconoscere, anche ai fini contributivi per la pensione, gli scatti di anzianità retributiva bloccati e dichiarati irrecuperabili dall’art. 9 della legge 122/2010.

Come è stato ben evidenziato, infatti, in un articolo della Tecnica della Scuola del 25 settembre scorso, a differenza di quanto riportato da alcune OO. SS., è evidente che gli aumenti di stipendio ricevuti nel cedolino di settembre si riferiscono agli scatti maturati nei sei anni precedenti, come previsto dal c. 1 dell’art. 9 della legge 122/2010, mentre a partire dal 2011 e fino al 2013 saranno bloccati e non potranno essere recuperati ai sensi dei commi 17, 21 e 23 dello stesso articolo di legge, come preventivato anche dalla Corte dei Conti nella relazione tecnica allegata.

Cioè, per la prima volta, si è deciso in Parlamento che nel nostro Paese, una categoria di lavoratori, quella della scuola, dovrà lavorare per tre anni senza poter veder riconosciuto il merito del lavoro svolto (scatti di anzianità di carriera), l’adeguamento dello stipendio all’aumento del costo della vita (v. inflazione), il riconoscimento del lavoro per la pensione (i maggiori contributi versati): in poche parole, si lavorerà senza alcun riconoscimento economico, e per di più, senza poter per tutta la vita recuperare il blocco previsto.

Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14 dell’art. 8 della stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà con un semplice decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi risparmiati sui tagli della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini abbia promesso alle OO. SS., la cui rappresentatività è stata prorogata per legge per il 2010, di esser intenzionata a destinare tali risparmi per procedere ad un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del personale di ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede come gli aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare come contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo il blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c. 17 dell’art. 9.

L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha proclamato anche uno sciopero generale per il 18 marzo 2011 alla cui partecipazione invita tutto il personale della scuola per dare un segnale forte di protesta al Governo, e ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro per ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.

Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con indicazione nell’oggetto: pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità (N.B.: il personale soprannumerario ricorrente deve indicare anche la posizione ‘soprannumerario’ nell’oggetto della mail; il personale che rimane in servizio dopo 40 anni, invece, deve indicare anche la posizione ‘pensionabile’ nell’oggetto della mail) e nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro, Provincia del luogo di Lavoro, Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica (docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al ricorso, secondo istruzioni specifiche.

Link utili:

Miur ribadisce il blocco degli scatti per la pensione e buonuscita

Stop agli aumenti di stipendio per il 25% del personale dal 2013-2014

 

L’articolo della Tecnica della Scuola

 

La legge impugnata

Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)

CAPO III - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.

CAPO II - RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli articoli della Costituzione violati

ARTICOLO 1

L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ARTICOLO 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro

ARTICOLO 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa

ARTICOLO 39

I Sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

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