Anief continuerà la battaglia per ripristinare quanto previsto dalla Legge 124/99 denunciando la violazione dell’articolo 8 della CEDU: l’assegnazione provvisoria va concessa fin dopo il primo anno di servizio.

È una vittoria a metà quella conseguita dall’Anief a proposito della riduzione di due anni dell’obbligo di permanenza nella provincia da parte dei docenti neo assunti nel comparto scuola a partire dal 2011. Il sindacato, sostenitore dell’emendamento PD alla Legge 128/2013, che ha generato il ritorno ai tre anni di obbligo di servizio anziché cinque, si è impegnato sino all’ultimo per permettere l’assegnazione provvisoria già dopo il primo anno immissione in ruolo. Come, del resto, previsto dalla Legge 124 del 1999.

L’aspetto positivo è che viene in tal modo finalmente superata quella illegittima norma imposta dalla Lega nel maggio 2011, attraverso cui si era solo tentato di dissuadere migliaia di precari che, pur di svolgere la professione di docente, avevano dato la loro disponibilità a scegliere una provincia lontana da casa, anche a diverse centinaia di chilometri. Le “avvisaglie”, contro questo provvedimento, si erano avute già con la sentenza della Consulta, ottenuta sempre dall’Anief, sul diritto al trasferimento dei precari.

Ora si ritorna ai 3 anni. Ma non finirà qui. Il sindacato, infatti, sulla questione continua a depositare ricorsi presso il tribunale del lavoro per la violazione dell’articolo 8 della CEDU, la Convenzione dei diritti dell’uomo. Ma anche per la non applicazione di diversi articoli della Costituzione italiana. L’obbligo di permanenza dei neo assunti, che non rientrano nelle categorie protette - gravi motivi di salute, figli piccoli, assistenza a disabili - , diventa inoltre davvero anacronistico dal momento che si sta discutendo sempre più seriamente sulla necessità di abolire le province. E assume contorni grotteschi quando si nega l’assegnazione provvisoria annuale anche qualora vi fossero “cattedre” e posti liberi nella provincia di residenza del richiedente.

Come noto, tutta ha origine dall’applicazione del CCNI del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012. Oltre che dell’approvazione dell’art. 9, c. 21 della Legge 106/2011. Attraverso quest’ultimo articolo si è stabilito, in particolare, che "il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo". Una norma che, peraltro, è sembrata sin dal primo momento lacunosa nella sua estensione, lasciando aperto più di uno spiraglio per i passaggi di cattedra e di ruolo di tipo interprovinciale.

“Come sindacato – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – abbiamo sempre ricordato che lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia. È bene ricordare che per essere adeguate queste misure atte a riunire, ad esempio, un genitore con il proprio figlio, devono essere prese rapidamente. Perché il passare del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore. In questi casi, chi è artefice immotivatamente del distacco forzato può essere imputato dei danni morali, che nelle ultime cause – conclude Pacifico - sono stati quantificati in 15mila euro più le spese di giudizio sostenute dal ricorrente nelle giurisdizioni interne”.

Tutti i docenti e Ata di ruolo assunti a partire del 1° settembre 2011 interessati ad anticipare l’assegnazione provvisoria già dal primo anno di servizio possono continuare a chiedere chiarimenti o informazioni sulle istruzioni operative da adottare scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il blocco è illegittimo e incostituzionale. Ricordati di presentare, comunque, la domanda entro i termini di scadenza. Invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Vista la palese discriminazione introdotta dal legislatore, in ragione formale del rispetto della continuità didattica, soltanto per i docenti assunti con decorrenza giuridica successiva al 1° settembre 2011, ANIEF mette a disposizione la propria rete legale distribuita su tutto il territorio nazionale, per permettere a tutti i docenti neo-assunti dopo il 1° settembre 2011 di presentare la domanda di assegnazione provvisoria, così da ricongiungersi alla propria famiglia senza se e senza ma, come è consentito agli altri colleghi.

Nel ricorso al giudice del lavoro sarà impugnato il contratto perché sottoscritto sul presupposto di una norma di cui si chiederà la remissione alla Corte costituzionale per l’irragionevolezza e la disparità di trattamento. ANIEF vuole soltanto il rispetto del diritto per tutti i lavoratori della scuola e la rimozione degli ostacoli - di natura etnica, culturale o fantasiosa - al diritto al lavoro e alla costruzione di una famiglia.

Si ricorda che i docenti interessati al ricorso devono, comunque, inviare regolarmente domanda di assegnazione provvisoria entro i termini predisposti dal Miur. Per preaderire al ricorso e richiedere le istruzioni operative, è sufficiente inviare per e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro il 25 luglio 2013, il modulo di preadesione scaricabile dal link in calce.

Scarica il modulo di preadesione al ricorso

La nota ministeriale con le indicazioni sulla modulistica e sulla tempistica

 

Anief conferma la volontà di ricorrere contro questo blocco che viola l’articolo 8 della Cedu. E che diventa ancora più anacronistico dal momento che si sta discutendo sempre più seriamente sulla necessità di abolire le province. I dubbi aumentano se, come sembra, il trasferimento sarebbe possibile per i neo-assunti che chiedono il passaggio di ruolo o di cattedra.

Continua a destare sconcerto la decisione dello Stato italiano di vietare per un quinquennio il trasferimento interprovinciale degli immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2011/2012: in questi giorni, infatti, ad almeno 30 mila insegnanti e Ata assunti a partire dal 1° settembre 2011 è stato negato di potersi avvicinare ai loro figli, coniugi, compagni e genitori. Negando loro pure l’assegnazione provvisoria annuale anche qualora vi fossero “cattedre” e posti liberi nella loro provincia di residenza.

Tutta colpa degli effetti nefasti dell’applicazione del CCNI del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012. Oltre che dell’approvazione dell’art. 9, c. 21 della Legge 106/2011. Attraverso quest’ultimo articolo è stato stabilito, in particolare, che "il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo".

La norma, peraltro, sembrerebbe lasciare aperto più di uno spiraglio per i passaggi di cattedra e di ruolo di tipo interprovinciale. A tal proposito viene da chiedersi se si siamo di fronte ad un “buco” normativo, ad una dimenticanza, oppure ad una precisa volontà del legislatore. Se dovesse rivelarsi esatta quest’ultima ipotesi, con l’apertura concessa solo ai neo-assunti che chiedono di cambiare classe di concorso o livello scolastico, sarebbe ancora più evidente la discriminazione in atto.

“In ogni caso – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief – quanto sta accadendo per il secondo anno consecutivo rappresenta un palese oltraggio dell’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo, attraverso cui si tutelano gli interessi superiori del fanciullo. Inoltre, come ha ricordato a più riprese la Corte di Strasburgo, lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia. E tutto ciò diventa ancora più paradossale, dal momento che si bloccano decine di migliaia di docenti proprio mentre si sta discutendo sempre più seriamente sulla necessità di abolire le province”.

È bene ricordare che per essere adeguate queste misure atte a riunire, ad esempio, un genitore con il proprio figlio, devono essere prese rapidamente: “il passare del tempo – sottolinea Pacifico - può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore costretto ad allontanarsi da lui. È evidente che quella norma contenuta nella legge 106/2011 blocca-trasferimenti deve essere cancellata”.

In attesa dell’esito di centinaia di ricorsi presentati ai giudici del lavoro, il sindacato conferma la volontà di rivolgersi alla Corte Costituzionale, proprio per l’evidente violazione dell’articolo 8 della Cedu. E qualora non bastasse, nel caso la giustizia nazionale non dovesse prendere misure appropriate per creare le condizioni necessarie all’esercizio effettivo del diritto di unione familiare, l’Anief si rivolgerà anche alla Corte di Strasburgo: i legali del giovane sindacato hanno già predisposto la richiesta dei danni morali, che nelle ultime cause sono stati quantificati in 15.000 euro più le spese di giudizio sostenute dal ricorrente nelle giurisdizioni interne.

I lavoratori docenti e Ata di ruolo assunti a partire del 1° settembre 2011 interessati all’assegnazione provvisoria e che non rientrano nelle categorie protette – gravi motivi di salute, figli piccoli, assistenza a disabili - possono chiedere chiarimenti o informazioni sulle istruzioni operative scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Per la firma del CCNI del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012, e l’approvazione dell’art. 9, c. 21 della legge 106/2011 che vietano per un quinquennio il trasferimento interprovinciale dei neo-immessi in ruolo a partire dal 2011-2012. Le norme di legge e contrattuali sarebbero in contrasto con l’art. 8 della Convenzione e la giurisprudenza europea in tema di diritto familiare. Entro un mese, il deposito dei primi trecento ricorsi.

L’art. 9 della legge 106/11, voluto dalla Lega due estati fa per evitare lo spostamento dei precari dal Sud al Nord del Paese prima dell’assunzione in ruolo, nell’a. s. 2011/2012 - in vista dell’aggiornamento delle ex graduatorie permanenti dopo la sentenza della Consulta che aveva dato ragione all’Anief, in tema di trasferimento da una provincia all’altra -, è un’ingerenza arbitraria del potere pubblico, non giustificata da alcuna esigenza organizzativa legata all’erogazione del servizio.

Il sindacato Anief denuncia la violazione dei legami familiari dell’individuo da parte dello Stato italiano che ha il dovere di facilitare e non di negare le unioni tra genitori e figli e di favorire l’unità coniugale.

La contrattazione integrativa firmata dai sindacati (CGIL, CISL, UIL, SNALS, FGU) che, peraltro, hanno garantito, disapplicando la norma, insieme al Miur l’assegnazione provvisoria soltanto ai genitori di minori di otto anni sarebbe, pertanto, illegittima.

Potrebbero essere più di 30.000 le famiglie interessate, mentre già trecento docenti di ruolo si sono rivolti lo scorso autunno all’Anief per iniziare questa battaglia giudiziaria. Ora il sindacato, dopo i dovuti approfondimenti giuridici, avvia le pratiche per notificare entro un mese al giudice del lavoro i ricorsi e chiedere in via cautelare la disapplicazione integrale delle norme di legge e contrattuali perché in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo, visto che un’eventuale decisione a distanza di anni renderebbe vanificato il petitum.

Come ha ricordato a più riprese la Corte di Strasburgo, infatti, lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alla relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia (Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precisamente, §§ 105 e 112, et Sylvester, precisamente, § 70). Per essere adeguate queste misure atte a riunire un genitore con il proprio figlio, ad esempio, devono essere prese rapidamente perché il passare del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore costretto ad allontanarsi da lui (Ignaccolo-Zenide, precisamente, § 102, Maire c. Portogallo, n, 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDH 2004-V, Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010). La violazione di questi obblighi a carico dello Stato viola apertamente l’art. 8 della Convenzione (Mihailova, precisamente, § 82), che tutela gli interessi superiori del fanciullo (Voleský c. Repubblica ceca, no 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Non bisogna trascurare, infine, che in questo tema il carattere adeguato di una misura si giudica non tanto sull’accoglimento della domanda quanto sulla rapidità della decisione del giudice (Maire, precisamente, § 74, e Piazzi c. Italia, n. 36168/09 § 58, 2 novembre 2010).

Anief, dunque, chiederà ai giudici del lavoro nei prossimi due mesi di esprimersi sul tema già in sede cautelare e di consentire nell’immediato ai lavoratori di riprendere quei legami affettivi spezzati dallo Stato e da quei sindacati firmatari dell’accordo con il Miur. Contestualmente chiederà, se necessario, il rinvio alla Consulta della legge 106/2011 per l’evidente violazione dell’art. 8 della Cedu. Il sindacato ha intenzione di rivolgersi anche alla Corte di Strasburgo qualora la giustizia interna non prenda misure appropriate per creare le condizioni necessarie per l’esercizio effettivo del diritto di unione familiare (Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, precisamente, § 61) con richiesta di danni morali che nelle ultime cause sono state quantificate in 15.000 euro più le spese di giudizio sostenute dal ricorrente nelle giurisdizioni interne (Lombardo c. Italia, n. 25704/11, 29 gennaio 2013).

Anief lancia l’ultimo appetto ai sindacati rappresentativi perché ritirino la firma apposta lo scorso 6 dicembre al nuovo CCNI che vorrebbe riproporre una palese violazione dei diritto del fanciullo e dell’uomo all’unità familiare. In caso contrario, si dovranno assumere la responsabilità morale di essere risultati complici di una norma che per il secondo anno vorrebbe allontanare i genitori dai propri figli, i lavoratori dai propri genitori disabili, i mariti dalle proprie mogli, senza giustificate ragioni di Stato.

Lo ius soli non può e non deve negare lo ius sanguinis.

Chi ha presentato la domanda di assegnazione provvisoria l’anno scorso può ancora ricorrere chiedendo le istruzioni operative a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o visitando questo link

 

Sottoscritto dagli altri sindacati. Dopo le denunce alla stampa, il tribunale rimane l’unica possibilità per poter ottenere con urgenza il ricongiungimento con i tuoi familiari. Scadenza adesione: 4 agosto 2012. Invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il blocco è illegittimo e incostituzionale. Ricordati di presentare, comunque, la domanda entro i termini di scadenza.

Premesso che la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo è stata ratificata da tutte le OO. SS. (FLC-CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA) il 13 luglio 2012, in espressa attuazione dell’articolo 2, comma 2, del CCNI a sua volta firmato il 29 febbraio 2012,

considerato che soltanto Anief ha in quest’anno denunciato l’irragionevolezza e la disparità di trattamento posta in essere dall’articolo 9, comma 21, della legge 106/2011, introdotta per volontà politica l’estate scorsa al fine di limitare, durante l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento, il trasferimento del personale docente da una provincia all’altra, prima delle nomine in ruolo,

vista la palese discriminazione introdotta dal legislatore, in ragione formale del rispetto della continuità didattica, soltanto per i docenti assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011 e non già anche per quelli che negli stessi giorni sono stati assunti ma con decorrenza giuridica retrodatata al 1° settembre 2010, né per il personale ATA,

Anief, in occasione dell’avvio delle procedure del ricorso al giudice del lavoro - in corso d’invio per i propri ricorrenti - mette a disposizione la propria rete legale distribuita su tutto il territorio nazionale, per permettere a tutti quei 20.000 docenti neo-assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 di presentare la domanda di assegnazione provvisoria, così da ricongiungersi alla propria famiglia senza se e senza ma, come è consentito agli altri colleghi.

Nel ricorso al giudice del lavoro sarà impugnato il contratto perché sottoscritto sul presupposto di una norma di cui si chiederà la remissione alla Corte costituzionale per l’irragionevolezza e la disparità di trattamento. Al di là della diversa applicazione tra stesso personale, infatti, come si concilia il blocco delle assegnazioni provvisorie con le altre leggi che costringono il docente sovrannumerario a esser spostato in altra amministrazione o licenziato? o ancora, come si spiega la continuità didattica per quei docenti che hanno superato l’anno di prova e sono stati confermati in altra scuola?

Anief vuole soltanto il rispetto del diritto per tutti i lavoratori della scuola e la rimozione degli ostacoli - di natura etnica, culturale o fantasiosa - al diritto al lavoro e alla costruzione di una famiglia.

Si ricorda che i docenti interessati al ricorso devono, comunque, inviare regolarmente domanda di assegnazione provvisoria entro i termini predisposti dal Miur. Per preaderire al ricorso dell’Anief e richiedere le istruzioni operative, è sufficiente inviare per e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro il 4 agosto 2012, il modulo di preadesione scaricabile dal link in calce. In tal modo si potrà essere contattati nei giorni successivi per recarsi presso gli uffici legali convenzionati dell’Anief per la firma del mandato e la proposizione del ricorso d’urgenza per l’inizio dell’anno scolastico.

Scarica il modulo di preadesione al ricorso

La nota ministeriale contenente modulistica e tempistica

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