Concorso a cattedra: bandito grazie a una legge di 18 anni fa che è subito violata. Pasticcio del ministro

Pioggia di ricorsi dell’Anief al Tar contro il bando: ci sono otto buoni motivi per ricorrere. Illegittimo escludere i laureati degli ultimi dieci anni o i soli dipendenti della scuola. Sbagliata la soglia dei quesiti della prova preselettiva. Manca una nuova graduatoria di merito per i prossimi tre anni. Reclamata la facoltà di dichiarare il punteggio più favorevole e l’obbligo di valutare la permanenza del candidato nelle GaE o GM.

Il ministro sbaglia a lasciare fuori i giovani e i più esperti. Pur di evitare il passaggio in Parlamento, sono stati commessi diversi errori di legittimità per la violazione palese di norme espressamente previste dal testo unico (D.Lgs 297/1994 come modificato dalla L. 124/99) richiamato (art. 400) per l’autorizzazione al bando dello stesso nuovo concorso a cattedra. Non si può invocare una norma vecchia di venti anni e poi tradirla in alcune parti, senza opportune modifiche legislative. Dubbi anche sui programmi ministeriali non rispondenti alla nuova scuola rivoluzionata dai regolamenti della Gelmini.

 

Concorso docenti - Anief: incostituzionale escludere giovani e docenti di ruolo

L'Anief non può accettare che il concorso a cattedra, il cui decreto direttoriale di indizione è stato pubblicato oggi dal Miur, escluda tutti i laureati dell'ultimo decennio e i docenti già di ruolo: si tratta di esclusioni clamorose, di cui il Ministero dell'Istruzione dovrà dare spiegazione in tribunale.

"Un concorso pubblico regolato dal Testo Unico del 1994, come quello bandito dal ministero dell'Istruzione - dichiara Marcello Pacifico, presidente dell'Anief - deve obbligatoriamente rispettare i parametri della normativa vigente. Altrimenti vanno cambiate le regole attraverso nuove leggi approvate dal Parlamento e dagli organi competenti. Cosa che il ministro Profumo non ha fatto".

Il giovane sindacato reputa l'esclusione di coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 2003, ma anche prima per quelle con un ridotto numero di anni di corso, una scelta che condanna i giovani meritevoli ad attendere chissà quanto tempo e chissà quale altra opportunità per diventare insegnanti.

E che dire della clamorosa decisione di non permettere al personale docente già di ruolo di partecipare alle prove del concorso, impedendo loro così di non mettere a frutto i titoli di studio e passare ad un'altra disciplina? L'Anief non può che reputare queste esclusioni ingiuste e irrispettose: chi ha investito sullo studio per diventare insegnante della scuola pubblica deve essere gratificato. E non essere immotivatamente messo in disparte. Per questi motivi il nostro sindacato impugnerà il bando.

Per info e per richiedere le istruzioni operative, scrivi - indicando la tipologia del ricorso che ti interessa (si veda sotto) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando i tuoi recapiti telefonici e e-mail oppure contatta il numero 091.6598362.

 

Gli otto buoni motivi per ricorrere

1.    Contro l’esclusione dei laureati dal 2001 al 2012

Contrariamente a quanto previsto dalla norma richiamata dal bando di concorso (D.Lgs. 297/94), i laureati con titolo di studio valido per il conseguimento dell’abilitazione dovrebbero poter partecipare al concorso ove ne siano in possesso entro la data di presentazione della domanda, in quanto le deroghe previste dal decreto interministeriale n. 460 del 1998 si applicavano ai concorsi che si pensava fossero banditi a partire dal 2002.

2.    Contro l’esclusione dei docenti di ruolo

Analogamente, è incostituzionale vietare ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato la partecipazione al concorso, quando si concede tale possibilità a tutti gli altri dipendenti del pubblico impiego.

3.    Contro la soglia di 35/50 come punteggio minimo del test preselettivo

Il punteggio relativo al test di preselezione inteso come prova scritta deve essere pari o superiore a 30 (equivalente al vecchio voto 6) e non a 35 come stabilito dal Ministro, ammesso che un test possa essere in grado di dimostrare la conoscenza approfondita degli argomenti come vuole la norma di legge.

4.    Contro l’obbligo della prova in lingua straniera nella scuola elementare

5.    Contro l’obbligo dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera all’orale per tutti i candidati

Il Testo Unico parla di prove facoltative.

6.    Per ottenere la facoltà di dichiarare il punteggio favorevole

Ignorato il Testo Unico anche laddove prevede che il candidato con un punteggio inferiore a quello ottenuto in occasione del precedente concorso, possa optare per il vecchio punteggio prima dell’esame dei titoli.

7.    Per ottenere la valutazione della permanenza nelle graduatorie

Assente nella tabella dei titoli ogni valutazione per la permanenza nelle GaE e/o nelle GM rispetto ai non abilitati, mentre è riconosciuto - come previsto dalla norma - un punteggio superiore al titolo SSIS rispetto agli altri titoli universitari. 

8.    Per ottenere una graduatoria di merito di validità triennale

Il concorso è stato bandito secondo l’art. 400 del D.Lgs. 297/1994 che autorizza il ministro a rinnovarlo ogni tre anni. Pertanto le dichiarazioni di Profumo sul prossimo concorso per la primavera 2013 sono infondate, a meno che venga emanato secondo un regolamento attuativo della legge 244/2007 ma legato alla formazione iniziale. Per questa ragione, se è vero che il concorso non può fornire altre abilitazioni, tuttavia deve garantire una graduatoria di merito di durata triennale e fino al concorso successivo. Chi supera le soglie di 28/40 nelle rispettive prove scritte e orali prima della valutazione dei titoli non necessariamente deve ottenere subito la cattedra, a meno che a priori non si selezioni il numero esatto dei candidati secondo i posti messi a concorso.

Infine, il nostro settore studi legislativi sta valutando la legittimità dei vecchi programmi ministeriali, in quanto non tengono conto dei regolamenti attuativi della legge 133/2008 sulla riforma del primo e secondo ciclo di istruzione e la liceità del bando di concorso per i posti di sostegno, su cui forniremo ulteriori ragguagli.

Il Decreto Direttoriale di indizione del concorso a cattedra