Il tribunale di Torino accoglie il ricorso presentato dal legale Anief: un docente riceve 3mila euro di risarcimento anche per gli anni precedenti. Sono migliaia i supplenti che stanno aderendo al ricorso
Il tribunale di Torino accoglie il ricorso presentato dal legale Anief: un docente riceve 3mila euro di risarcimento anche per gli anni precedenti. Sono migliaia i supplenti che stanno aderendo al ricorso
L’abilitazione all’insegnamento acquisita in altri Paesi, se risponde a determinati requisiti formativi, ha il medesimo valore del titolo conseguito in Italia ed è quindi adeguata per esercitare la professione di insegnante: lo ha stabilito la settima sezione del Consiglio di Stato, ricordando che “le Autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante”: è stato quindi annullato l’atto con cui nel 2019 il ministero dell’Istruzione aveva rifiutato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Bulgaria da un insegnante italiano.
Il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli condanna il ministero dell’istruzione a risarcire con quasi 6mila euro un docente per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, con Integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera.
Per violazione degli artt. 2, 3, 32 sulla mancata erogazione dell'assegno alimentare al personale della sanità sospeso. Anief si costituirà in giudizio per il personale scolastico.
PER APPROFONDIMENTI, LA SENTENZA
Il diritto a conservare la fascia stipendiale 0-3 anni non può riguardare solo il personale di ruolo: lo ha ribadito il giudice del Lavoro di Catania con una sentenza che dà piena ragione ad una docente supplente nel 2010 poi entrata in ruolo nel 2015 e con decreto di ricostruzione della carriera emesso il 17 marzo 2017: “la disposizione di fonte collettiva in questione, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (con la disapplicazione della limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”, ha deciso il giudice. Nelle conclusioni, quindi, si conferma “il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” con la condanna dell’amministrazione scolastica convenuta al pagamento dei relativi importi incrementati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati da ogni singola scadenza retributiva fino al saldo”.