Precariato

Finisce l’anno scolastico, i periodi di ferie non fruiti vanno pagati tutti: anche quelli di sospensione delle attività didattiche

L'articolo 54 della Legge di Stabilità n. 228/12 è in palese contraddizione con la direttiva europea sulla materia n. 88/2003. Oltre che con diverse norme della giurisprudenza nazionale, con l’articolo 36 della Costituzione e con molte sentenze già emesse nelle aule dei tribunali del lavoro. Gli stessi cui ci si potrà rivolgere, qualora i dipendenti a tempo determinato non dovessero nei prossimi mesi vedersi corrisposte tutte le loro ferie non godute: basta soprusi.

In vista del termine dell’anno scolastico, Anief ricorda a tutti i dipendenti, docenti e Ata, che hanno sottoscritto un contratto fino alla conclusione delle attività didattiche o al 30 giugno 2014 che l’amministrazione deve loro pagare tutte le ferie non fruite: una specifica direttiva europea sulla materia del 2003, la n. 88, indica infatti che nel conteggio dei giorni da monetizzare vanno conteggiati anche i giorni di sospensione delle attività didattiche. Quindi pure le vacanze di Natale e di Pasqua, come gli stop delle lezioni decisi dalle regioni o degli stessi istituti sulla base di esigenze locali.

Anche i giorni di fermo scuola per permettere lo svolgimento lo svolgimento dei pubblici concorsi o delle elezioni, come accadrà quest’anno nelle scuole seggio dal pomeriggio di venerdì 23 a martedì 27 maggio compreso per via del rinnovo del Parlamento europeo, vanno considerati ai fini della maturazione delle ferie dei dipendenti.

Pertanto l'articolo 54 della Legge di Stabilità n. 228 del 12 che introduce il divieto di monetizzazione delle ferie non è applicabile. Oltre che con l’UE, è in palese contraddizione con i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione. La norma, inoltre, è in evidente contrasto con un articolo della Costituzione, il n. 36, e con diverse parti della giurisprudenza nazionale. Ad iniziare dall’articolo 2109 del Codice Civile, il quale dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione il più possibile continuativa, al fine di soddisfare la finalità specifica “del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica”. Il concetto è stato ribadito più volte, su casi simili, pure dal giudice: il quale ha stabilito, ad esempio, che non si può ridurre il monte ore delle ferie dei lavoratori della scuola sottraendo dal computo il numero di giorni che il dipendente ha passato nello stato di malattia.

“Negare il pagamento delle ferie dei precari, anche di una minima parte – sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – significa ancora una volta calpestare le indicazioni di una precisa direttiva comunitaria. Ma stavolta c’è di più, perché non si tiene conto nemmeno della giurisprudenza nazionale, che in più parti esplicita il diritto a quantificare i giorni di ferie da assegnare di ogni lavoratore sull’intero periodo lavorativo svolto. Quindi anche i giorni di sospensione delle lezioni vanno conteggiati, perché il dipendente rimane in servizio”.

“Il nostro sindacato – continua Pacifico – ha più volte spiegato che per uscire da questo empasse, derivante dall’emanazione di una spending review in alcune sue parti a dir poco miope e forzata, non rimane altro che adottare una modifica legislativa, da adottare in Parlamento: non ravvisando al momento questa volontà, ai precari vessati non rimane che rivolgersi al giudice del lavoro. Come hanno già fatto con noi centinaia di ricorrenti precari stufi di subire soprusi”.

Anief invita tutta i precari cui l’amministrazione nega il pagamento per intero delle ferie non fruite ad impugnare la posizione dell’amministrazione attraverso seguendo queste indicazioni.

Per approfondimenti:

Ferie sottratte d’ufficio ai precari, la farsa continua