È questo il quesito che si pongono migliaia di insegnanti tecnico pratici (ITP) che, a seguito di sentenza, sono stati inseriti in II fascia d’istituto; prima di entrare nel merito della questione, rinfreschiamoci le idee andando a fare uno storico circa lo stato dell’arte
Tutto comincia il 1° giugno 2017, giorno in cui viene pubblicato il D.M. 374/2017 che aggiorna le graduatorie di II e III fascia d’istituto. Con l’aggiornamento delle graduatorie sono stati fatti dei ricorsi per consentire ai diplomati presso gli istituti tecnici o professionali di inserirsi in II fascia delle graduatorie d’istituto. I ricorsi essenzialmente si fondano sulla mancata apertura di percorsi abilitanti, pur previsti in astratto sin dal D.M. n. 249/2010.
Come consuetudine, ogni anno arriva la nota ministeriale che aggiorna il D.M 131/2007, quest’anno la nota 37856/18, che chiarisce le idee a numerosi Uffici Scolastici Regionali circa il contenzioso seriale. La nota fa riferimento alla sentenza del TAR per il Lazio n. 9234/2017 e quindi si procederà all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto, “con apposizione di riserva, dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla citata sentenza, ribaditi nella nota sopracitata”.
La nota specifica inoltre che, “non si procederà all’inserimento dei diplomati ITP che, alla data di pubblicazione delle graduatorie di istituto abbiano proposto ricorso al Giudice del lavoro o che abbiano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (non essendo peraltro trascorso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del bando di aggiornamento delle predette graduatorie – D.M. 374 del 01/06/2017 – a riguardo il MIUR ha richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato)”.
Inoltre, restano fuori dalle graduatorie i docenti ITP che non hanno presentato la domanda di inserimento in III fascia alla scadenza prevista dal bando, risalente allo scorso 24 giugno 2017.
Ma se il Miur emette delle direttive, i DS cominciato l’anno scolastico, iniziano a convocare i docenti per occupare le moltissime cattedre vacanti e disponibili sia su posto comune che di sostegno, con apposizione di “clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del contenzioso pendente”. Ovvero, l’incarico di supplenza è conferito con riserva, in attesa del giudizio finale sulla questione della permanenza in seconda fascia delle Graduatorie d’istituto.
Conclusosi l’a.s. 2017/2018, arrivano subito le prime mosse da parte dell’Avvocatura di Stato, appellando tutte le sentenza emanate da parte dei tribunali e da qui la permanenza in seconda fascia dei molteplici Itp si mette in dubbio.
Il Miur con la circolare n. 37856 del 28/08/2018, che fornisce indicazioni in merito alle supplenze a.s. 2018/19, dedica un paragrafo agli Itp. Il Miur si fa forza delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che “non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore e non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto”. Quindi, dovranno permanere in II fascia con riserva i docenti che hanno ottenuto un provvedimento cautelare o una sentenza non passata in giudicato.
Il discorso cambia per i docenti che hanno ottenuto il provvedimento che ha permesso il loro inserimento in II fascia e che, a seguito di accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell’appello dell’Avvocatura di Stato, dovranno essere depennati dalla seconda fascia, con quindi la revoca della supplenza che nel frattempo avevano ottenuto.
Pertanto, a seguito di questa nota tutti gli USR stanno effettuando una ricognizione sugli Itp, chiedendo alle scuole e di conseguenza ai docenti stessi lo stato dei loro ricorsi.
Ricordiamo infine che, seppur l’Avvocatura di Stato abbia appellato le sentenze, le scuole non possono procedere con il depennamento dalla II fascia d’istituto, e quindi con la revoca delle supplenze, fino a quando non si conoscerà l’esito dell’appello.