Facciamo chiarezza sulla messa a disposizione volontaria, la così detta MAD. La messa a disposizione è una candidatura spontanea formale che gli aspiranti docenti possono inoltrare alle scuole per ottenere delle supplenze che non siano da graduatorie d’istituto
I dirigenti scolastici ricorrono alle MAD quando gli elenchi delle graduatorie d’istituto e quelli degli istituti viciniori non consentono la reperibilità di un docente disponibile. Si specifica che quando si viene assunti, anche attraverso MAD, si è sottoposti alle stesse regole dettate dal Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007), secondo cui viene applicato il medesimo trattamento giuridico ed economico di quelli individuati dalle graduatorie di istituto. Analogamente si applicano le stesse sanzioni previste per rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono.
Per quanto riguarda, nello specifico, le richieste possono essere effettuate dall’aspirante in tutte le provincie del territorio italiano mentre, una sostanziale differenza, è riservata alle MAD sul sostegno.
ECCO SPIEGATE LE DIFFERENZE, ANCHE ATTRAVERSO LA NORMATIVA
Le MAD su sostegno possono essere presentate dai docenti che non risultano iscritti in nessuna graduatoria di istituto per il medesimo insegnamento. La domanda, a differenza della messa a disposizione per il posto comune, deve essere necessariamente presentata in una sola provincia e deve essere dichiarata nella domanda stessa.
La compilazione delle domande di messa a disposizione, secondo quanto normato dal DPR 445/2000, deve necessariamente contenere tutte le competenze del candidato, compresi anche gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Ovviamente qualora presso l’istituto pervenissero più domande di messa a disposizione sarà compito del dirigente dare priorità ai docenti abilitati.