Le verifiche che gli Uffici Scolastici Regionali hanno svolto sui servizi dichiarati dai docenti per l’ammissione al concorso straordinario infanzia-primaria (necessari, oltre all’abilitazione, almeno due anni di servizio sullo specifico posto e ordine negli ultimo otto) stanno facendo emergere una pratica del tutto erronea ed illegittima posta in essere, in questi anni, da diverse direzioni didattiche ed istituti comprensivi: l’utilizzo di personale assunto su primaria, con contratto stipulato per quell’ordine, per sostituzioni in scuola dell’infanzia (o viceversa).
Diversi aspiranti, infatti, hanno subito provvedimenti di esclusione dal concorso straordinario a causa della mancanza del requisito di servizio richiesto, imputabile in molti casi all’erronea indicazione dell’ordine scolastico nel contratto. Le verifiche hanno prodotto l’esclusione dal concorso degli aspiranti che pur avendo lavorato effettivamente, ad esempio, sull’infanzia, avevano in realtà stipulato un contratto per la primaria.
Si tratta adesso di capire chi ha sbagliato e perché. Per Anief è evidente che l’errore sia della scuola e che il dirigente scolastico abbia solo due alternative davanti a sé: o si attiva per l’immediata risoluzione del problema, attraverso la modifica del contratto errato e l’invio, all’Ufficio Scolastico Regionale che ha escluso l’aspirante, di attestazione che chiarisca la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso e, pertanto, il suo diritto all’ammissione al concorso straordinario; oppure lascia tutto così, assumendosi il rischio di una probabile causa risarcitoria da parte del docente danneggiato.
Ma da cosa deriva una simile pratica? All’origine del problema, secondo le verifiche effettuate dalla sede regionale Anief del Piemonte sulla base delle segnalazioni degli esclusi, c’è un’errata interpretazione da parte dei dirigenti scolastici del comma 85 della Legge 107/2015, cosiddetta “Buona Scuola”.
Ecco cosa prevede la norma: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.
Molti dirigenti hanno evidentemente interpretato questa disposizione come autorizzazione ad utilizzare liberamente i docenti di potenziamento per la sostituzioni degli assenti fino a 10 giorni. In realtà sussistono (eccome…) dei limiti non solo normativi ma addirittura logici, a tale libertà, e si tratta di limiti espressi già dalla norma sopra richiamata, laddove esplicita che chi viene utilizzato per tali compiti in gradi inferiori mantiene il diritto alla retribuzione del grado di appartenenza. La parola magica, evidentemente, è proprio “grado”.
È evidente (lo ripetiamo: logicamente, prima ancora che normativamente) come la possibilità di usare docenti in sostituzione di altri sia possibile solo tra gradi dello stesso ordine, quindi tra I e II grado alla secondaria, e non anche tra ordini diversi (come nel caso di infanzia con primaria; o, per portare un altro esempio, tra primaria e II grado). Ciò semplicemente per l'evidente diversità di orario di insegnamento tra i vari ordini, pari notoriamente a 25 ore all'Infanzia, 22+2 ore alla Primaria, a 18 ore alla secondaria di I e di II grado.
Proprio l'uguale numero di ore di insegnamento tra I e II grado permette l'utilizzo del personale docente in organico dell'autonomia in compiti di sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni, così come sempre agli stessi docenti è, peraltro, consentito completare l'orario con spezzoni orari tra i due gradi.
Per converso, non è possibile né fare sostituzioni né completare l'orario tra ordini diversi proprio per la diversità dell'orario di insegnamento. La disposizione, peraltro, è chiaramente indicata nell'art. 4 comma 2 del D.M. 131/2007 (Regolamento supplenze), che il comma 85 L. 107/2015 non intacca minimamente stante la congruità delle due norme. Né potrebbe essere diversamente, altrimenti non si comprende come sarebbe possibile coprire con sostituzione, ad esempio, un posto con impegno orario di 25 ore settimanali (infanzia) con uno di 24 ore (22+2, primaria).
Non si comprende, pertanto, come un docente assunto su scuola primaria possa essere utilizzato su scuola dell'infanzia, o viceversa. Né è dunque di alcun rilievo l'eventuale circostanza di contratto su potenziamento, stante che lo stesso avrebbe in ogni caso dovuto operare sull'ordine scolastico di stipula.
È di palmare evidenza, quindi, che un docente assunto su scuola primaria non possa prestare servizio su scuola dell'infanzia, e viceversa.
Alla luce del pregiudizio grave ed irreparabile che gli esclusi dal concorso hanno subìto a causa dell’erronea contrattualizzazione del rapporto di lavoro da parte di alcuni dirigenti scolastici, Anief invita i presidi incappati nell’errore ad attivarsi immediatamente per la pronta risoluzione del problema. D’altra parte, tutti i docenti interessati dall’esclusione dal concorso per cause riconducibili a quanto descritto possono contattare le sedi territoriali Anief per valutare tutte le opzioni, comprese quelle giudiziarie, a tutela dei propri diritti, anche ai fini risarcitori.