Ultimo giorno per presentare le domande di mobilità del personale docente; l’ordinanza ministeriale 203 dell’8 marzo 2019, all’art. 2 comma 1, fissa i termini. Oltre alle domande volontarie, il personale docente è tenuto a presentare le domande per le graduatorie interne
A cosa servono le Graduatorie interne d’istituto?
Le graduatorie interne d’istituto sono regolate dal Contratto Integrativo concernete la mobilità del personale docente. Servono per identificare i docenti che, a causa di una contrazione di organico, vengono individuati soprannumerari. Le graduatorie vengono formulate per classi di concorso e/o per tipologia di posto.
Chi elabora tali graduatorie?
Diversamente dalle operazioni di mobilità volontarie, che vengono gestite dagli Uffici Scolastici Provinciali di titolarità, le graduatorie interne vengono elaborate dai Dirigenti Scolastici. Ricordiamo che con la L. 107/15 viene istituito l’organico dell’autonomia che unifica le eventuali sedi associate o indirizzi con codici meccanografici diversi, ad eccezione dei C.P.I.A., corsi serali, sedi carcerarie e sedi ospedaliere che conservano un codice proprio.
Cosa fare in caso di errori?
Il Dirigente Scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari. Sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne, il DS notifica per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, è consentita la presentazione, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto. I reclami sono esaminati nei successivi 10 giorni. Le decisioni prese sono atti definitivi. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137, 138 del CCNL 2006/09, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato. Se il tentativo non dovesse essere istruito o se non dovesse portare i risultati sperati è possibile ricorrere, qualora vi siano dei validi presupposti, al giudice del lavoro.
Per ulteriori informazioni potete contare lo 091 70 98 355 oppure scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.