Scuola: Aggiornamenti in progress - giovedì 17 marzo 2011

° Supplenze con nomina su spezzone di cattedra. Ribadita la normativa vigente
L’ordinanza r.g. n.2443/2010 (21 gennaio 2011) del Tribunale di Perugia
Quella dei contratti per supplenza nelle scuole è materia alquanto complessa. L’ordinanza conferma che il supplente nominato su spezzone non può, se ha già sottoscritto il contratto, lasciare le ore assegnategli e chiedere una cattedra di pari rango che si renda disponibile; tuttavia può chiedere l’integrazione (ed eventualmente il completamento) dell’orario mediante attribuzione di ore frazionate dalla cattedra che sia stata segnalata in una successiva fase delle assunzioni. Nel bilancio dei pro e dei contro di questa norma, occorre tenere conto di almeno tre fattori: la tutela doverosa dei diritti del precario in conformità al suo punteggio; la salvaguardia imprescindibile della continuità didattica; gli inconvenienti prodotti col frazionare le cattedre. Resta confermato che il supplente titolare su spezzone ha diritto a scegliere un contratto eventuale di rango superiore (ad es., la supplenza con contratto al 31 agosto).
(Fonte: ItaliaOggi – 15 marzo 2011)

 
° Assistenza a un familiare disabile: effetti restrittivi dell’art. 24 della L.n. 183/2010
Con la circolare n.45, lo scorso 1 marzo, l'Inps ha evidenziato alcuni effetti delle modifiche introdotte con l'articolo 24 del Collegato lavoro (legge 183/2010). Riportiamo, in sintesi, le precisazioni, come riportate in un articolo de Il Sole 24Ore.
I permessi per assistere un familiare disabile diventano nominativi per un solo beneficiario. Quanto ai casi di assistenza a disabili gravi, resta quanto stabilito con l'articolo 33 L. n. 104/92 (i genitori alternativamente possono fruire di 3 giorni al mese), e tuttavia anche per l'assistenza a persone con disabilità grave v’è una limitazione: possono beneficiare di permessi i parenti o affini della persona da assistere, fino al II grado (e al III grado, in casi particolari).
I genitori che assistano il disabile grave di età inferiore ai tre anni possono fruire, in alternativa (e non in modo misto), del prolungamento del congedo parentale retribuito, oppure di permessi giornalieri (due ore) e mensili (tre giorni interi). I dipendenti che assistano familiari o affini con grave disabilità possono fruire di permessi mensili. Ai lavoratori con contratto part time orizzontale è dato di fruire dei permessi in misura proporzionalmente ridotta; nessuna riduzione v’è, invece, nel caso di part-time verticale. A certe condizioni, il dipendente che assista più persone in situazione di disabilità grave, fruisce dei permessi cumulativamente. Il lavoratore in situazione di disabilità grave che assista un familiare disabile grave fruisce cumulativamente dei permessi. La fruizione dei permessi non limita i diritti del lavoratore in materia di fruizione delle ferie, di entità della tredicesima, di eventuali compenso incentivanti.
(Fonte: Il sole 24 ore - 2 marzo).

 
° Riferimenti normativi in materia di validità dell’a.s., nel caso di assenzeper malattia, e di istruzione durante degenza ospedaliera o degenza domiciliare
Riportiamo passi della Scheda di Aggiornamento n. 313, a cura di Salvatore Nocera dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD
La scheda segnala tre riferimenti normativi:
1- L'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 (stabilisce che le assenze superiori ad un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'a.s. determinano la non ammissione agli esami di stato o la bocciatura dell'alunno);
2- la Nota Ministeriale prot. n° 7736 del 27 ottobre 2010 (chiarisce che le assenze di alunni che, a causa di malattia, usufruiscano dell'istruzione in ospedale o a domicilio non invalidano l'anno scolastico, in quanto in tali periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe anche se effettuate in un luogo diverso);
3- la C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 che potenzia la facoltà, da parte del Consiglio di classe, di derogare al limite massimo di assenze, di cui all'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09, quando il CdC abbia sufficienti elementi di valutazione; in particolare, detta facoltà va esercitata a favore di alunni con gravi motivi di salute documentati e terapie e cure programmate, circostanza, questa esplicitamente citata, ricorrente in modo frequente nel caso di alunni con disabilità.