° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
Proseguiamo la presentazione della CM n.21, 14 marzo 2011. In tutte le regioni ci saranno tagli: Sicilia(-2534); Lombardia(-2415); Campania (-2234); Lazio(-1989); Puglia(-1878); Veneto(-1398); Piemonte (-1179); Calabria(-1093); Toscana (-917); Emilia-Romagna (-881); Sardegna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475); e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria con circa 300 tagli ciascuna, Molise con 158. Molto penalizzata è l’istruzione tecnica e quella professionale (10mila cattedre in meno): la riduzione a 32 ore settimanali, nelle classi III degli istituti professionali e nelle III, IV, V degli istituti tecnici (compressi matematica, informatica, laboratorio e materie tecniche) penalizzerà la qualità dell’insegnamento per 750mila studenti.
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Istruzione secondaria II grado.
L’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. Le dotazioni organiche degli istituti di II grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento, e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato. Ai fini della determinazione delle classi e posti, occorre fare riferimento,oltre alle norme citate, al DPR n. 81, 20 marzo 2009. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico (art. 18, comma 3, DPR n. 81/2009). Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei percorsi liceali. I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno. Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe I del liceo classico, classe III dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe III degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe I o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento di maturità professionale o maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa (il numero delle classi è definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione tra gli indirizzi, i corsi di studio, le sperimentazioni passate a ordinamento. Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia minore di 22. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’a.s. in corso, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso (che possono essere attivate se non incrementano le cattedre o le ore). Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, ove possibile anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare. Per salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore; i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.