Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì 25 marzo 2011

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
Proseguiamo la presentazione della CM n.21, 14 marzo 2011. In tutte le regioni ci saranno tagli: Sicilia(-2534); Lombardia(-2415); Campania (-2234); Lazio(-1989); Puglia(-1878); Veneto(-1398); Piemonte (-1179); Calabria(-1093); Toscana (-917); Emilia-Romagna (-881); Sardegna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475); e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria con circa 300 tagli ciascuna, Molise 158 tagli. (5)
Classi di concorso In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino. Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 CCNI Mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
Quota del 20% riservata all’autonomia.Le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pof. L’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà determinare esuberi di personale a ”regime”. L’utilizzo della quota dell’autonomia nonpotrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. La nuova funzione riguarda solo le classi prime e seconde interessate al riordino (per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99).
IeFP).I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni e conducono a uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto interministeriale del 15 giugno 2010 (riferito all’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010). Detti percorsi possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni, dagli Istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità stabilite dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata (16 dicembre 2010), e nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies Legge n. 40/2007:
- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa ” (gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali);
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare ” (devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali (Capo II, punto 2 delle Linee guida).
La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica del personale statale. Le classi iniziali degli istituti che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP. Gli argomenti conclusivi sono riportati nei seguenti paragrafi della CM n.14/2011: Ulteriori disposizioni; Istruzione degli adulti; Posti di sostegno; Scuole con insegnamento in lingua slovena; Istituzioni educative; Indicazioni finali.