Gli eurogiudici di Lussemburgo confermano quanto sostiene da anni il giovane sindacato: “quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile”, scatta l’applicazione della direttiva comunitaria 2003/88, secondo cui il lavoratore ha pieno “diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria”. Le legislazioni nazionali che aggirano tale indicazione, come quella austriaca per cui si è esaminato il caso, ma anche quella italiana, non sono ammissibili.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è dal 2012 che sosteniamo che il godimento delle ferie è un diritto conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni: va inteso come momento di 'ricreazione' e per questo motivo non può essere fruito durante la sospensione del servizio. Chi ha creato norme ad arte, come i nostri governi, per aggirare tale principio sacrosanto ora è stato messo con le spalle al muro. L’avvocatura dello Stato ora avrà i suoi problemi a spiegare ai giudici perché si è agito diversamente.