Anief denuncia i tentativi sempre più frequenti di spacciare per una buona prassi di integrazione l’assorbimento dei 90.000 docenti di sostegno su posto comune, come richiesto da associazioni e fondazioni. Servono posti in più e non insegnanti in meno.

L’avevamo detto e lo abbiamo sempre sostenuto: l’insegnante di sostegno riveste una figura specializzata che non può essere cancellata o sostituita in ragione di interessi particolari (carenza di organico) o generali (risparmio della finanza pubblica).

L’attenzione che anche il legislatore ha portato sul tema, quali le ultime raccomandazioni all’utilizzo dei fondi per la formazione soprattutto per l’aggiornamento del personale scolastico in materia di handicap, pur condivisibile nella misura in cui intende creare delle competenze specifiche spesso assenti, non può e non deve in alcun modo prestarsi alla volontà di associazioni e fondazioni di eliminare l’organico di sostegno in ragione di evidenti scelte dettate dall’economia.

A Dario Ianes che in questi anni ha seguito da vicino il proliferarsi di diversi corsi e diversi strumenti creati per creare questa professionalità con costi non certo indifferenti affrontati da famiglie, insegnanti e istituzioni pubbliche, rispondo che il diritto all’integrazione è costituzionalmente protetto e non può essere ceduto in nome di una fantomatica inclusione che si dovrebbe verificare laddove l’insegnante curriculare si prenda in carico da solo l’intero processo educativo dell’alunno con handicap nella complessità dell’intervento didattico che deve attuare nei confronti di tutti gli alunni della classe.

Lo abbiamo visto con i recenti progetti I.C.A.R.E. che seppur ben finanziati hanno messo in luce tutte quelle difficoltà e tutte quelle carenze che l’insegnante curricolare ha nel rapporto con i colleghi specializzati sul sostegno e nella costruzione condivisa di una progettazione individuale di intervento educativo nei confronti degli alunni con handicap.

Lo abbiamo letto nelle pagine della sentenza n. 80/2010 della Consulta, laddove di fronte alla giusta idea di assicurare la pari erogazione del servizio del rapporto di uno a due su tutto il territorio nazionale tra alunni con handicap e docenti specializzati e di attuare una perequazione tra province, il giudice delle leggi ha ricordato come comunque in tema di handicap il legislatore non possa decidere a priori un organico predefinito senza autorizzare deroga al numero massimo di posti consentiti.

L’idea del super-insegnante affiancato da un consulente per rete di scuole, come se gli attuali insegnanti di sostegno possano essere riconvertiti su posto comune, e in pochi di essi, possano trasformarsi in esperti di counselling, può essere pensata soltanto da chi non frequenta il lavoro che ogni giorno gli insegnanti fanno nelle loro classi, può affascinare i genitori dei nostri alunni, può tranquillizzare i tecnici del tesoro, ma risulterà pur sempre una chimera perché il docente curricolare, seppur formato (e qui ci vorrebbero almeno 400 ore di corso) raramente potrebbe con continuità seguire il percorso educativo individualizzato predisposto per l’alunno con handicap. 

D’altronde, già i docenti specializzati sul sostegno si ritrovano in una sorta di organico funzionale facendo parte della dotazione organica provinciale che li assegna di volta in volta alle istituzioni scolastiche, dove i dipartimenti H decidono l’assegnazione ai singoli alunni. Prima di commentare il quinto capitolo “Linee progettuali per un nuovo approccio all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” nel bilancio e nelle proposte dell'Associazione TreeLLLe, della Caritas Italiana e della Fondazione Agnelli (Erickson, 2011), pertanto, preferirei spostare il dibattito sulle buone o sulle cattive prassi individuate durante la sperimentazione I.C.A.R.E, senza mai perdere di vista la giurisprudenza entro cui gli interventi necessari possano essere messi in campo.

Dott. Marcello Pacifico *

Presidente Anief. Partecipante alla Consulta nazionale delle Associazioni dell’Osservatorio sulla Disabilità presso il MIUR, 2006-2008.

 

L’articolo di Danio Ianes su Superando 

Press-IN anno III / n. 2308

Superando.it del 06-09-2011

L'integrazione non si discute, ma spesso è insoddisfacente

(di Dario Ianes*)

«Nell'ormai pluridecennale storia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - scrive Dario Ianes -, nonostante il suo indiscutibile valore civile, i notevoli investimenti in risorse finanziarie e umane, gli sforzi e la buona volontà di tanti insegnanti e operatori e alcune ottime esperienze di buona integrazione, il sistema scuola nel suo complesso non è ancora riuscito a creare efficaci prassi che rispondano in modo equo e stabile ai diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie». Un importante invito al dibattito, dopo la presentazione, qualche mese fa, del Rapporto "Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte", che tanto ha già fatto discutere, in particolare sul nuovo ruolo che secondo tale documento dovrebbero assumere gli insegnanti di sostegno

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale del Rapporto Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte dell'Associazione TreeLLLe, della Caritas Italiana e della Fondazione Agnelli (Erickson, 2011), l'eco suscitata in particolare dal quinto capitolo dello stesso ["Linee progettuali per un nuovo approccio all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, N.d.R.] è stata davvero notevole, sia nella stampa sia nei vari social network e blog, per arrivare allo scambio di idee nelle associazioni professionali e scientifiche.

Di questo fermento e di questa discussione sono particolarmente contento, perché era uno degli obiettivi che il Rapporto si poneva, pensando che da sempre Pólemos è il padre di tutte le cose... Soprattutto di quelle più difficili e che ci stanno particolarmente a cuore, come in questo caso l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Sentendo direttamente le prime impressioni sul Rapporto, ho colto condivisione su alcune parti di esso, accanto a varie perplessità, timori, paure e scetticismo. Queste reazioni mi hanno spinto ad allargare ulteriormente la conoscenza degli elementi fondamentali di questa proposta, sottolineando che l'integrazione non è in discussione, ma la sua realizzazione è spesso insoddisfacente.

Nel Rapporto, infatti, non si dubita mai del valore civile dell'integrazione, né degli sforzi e della buona volontà che migliaia e migliaia di persone vi profondono ogni giorno. Di questo non si discute, come non si discute del fatto che esistono molte esperienze di ottima integrazione. Il problema sta purtroppo nella realizzazione su larga scala di un'integrazione sufficientemente buona, in modo che i diritti di tutti gli alunni con disabilità siano realmente esigibili e soddisfatti, in ogni parte del nostro Paese e in ogni ordine di scuola.

L'integrazione scolastica efficace non è ancora diventata un'«istituzione» reale nel nostro sistema formativo. Nell'ormai pluridecennale storia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nonostante il suo indiscutibile valore civile, i notevoli investimenti in risorse finanziarie e umane, gli sforzi e la buona volontà di tanti insegnanti e operatori e alcune ottime esperienze di buona integrazione - il sistema scuola nel suo complesso non è ancora riuscito a creare efficaci prassi che rispondano in modo equo e stabile ai diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie.

Il punto del Rapporto che più di altri ha fatto discutere è l'evoluzione dell'attuale figura dell'insegnante di sostegno. L’ipotesi progettuale prevede infatti il passaggio degli insegnanti di sostegno all'organico normale delle scuole e contemporaneamente la creazione di un congruo numero di insegnanti "specialisti" ad alta competenza, con un profilo professionale ad hoc, formati al massimo livello e stabili nel loro ruolo. Questi specialisti sono figure professionali a tempo pieno, in grado di formare e supervisionare le varie componenti scolastiche, fornendo loro competenze chiave per un'efficace didattica dell'integrazione. Essi non hanno ore di lavoro didattico diretto con gli alunni con disabilità, sono operativi su base territoriale, prestando la loro opera itinerante in una serie di scuole, e hanno sede nel Centro Risorse per l'Integrazione (CRI).

In questo modo la figura dell'insegnante di sostegno, così come la conosciamo, si sdoppia in due dimensioni operative: la gran parte di essi diventa insegnante curricolare contitolare a tutti gli effetti, assegnato alla scuola, e una ristretta parte, rigorosamente selezionata e formata, entra in una dimensione consulenziale tecnica ad alta competenza.
Ecco, a mio avviso, la parte più forte della proposta del Rapporto: il superamento radicale della figura dell'insegnante di sostegno per come la conosciamo. Contemporaneamente a un organico "normalmente" potenziato, le scuole avrebbero a disposizione il lavoro tecnico di insegnanti specialisti davvero in grado di fornire quelle risorse metodologiche per far diventare la "normalità più speciale".

Queste dunque sono le linee progettuali del nuovo modello, con i punti fermi da cui partono e gli scenari che intendono realizzare. Troppo lontane dalla situazione attuale? Troppo pericolose? Troppo destabilizzanti? Troppo scomode per chi vuole vivere solo di rendita di posizione? Alla fine di questo commento mi piacerebbe che, in tutta onestà intellettuale, il Lettore riconoscesse alla proposta, anche se fosse nel più completo disaccordo in merito ai suoi vari aspetti, l'obiettivo positivo e costruttivo di realizzare compiutamente un'integrazione scolastica di qualità, in nome dei diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie, attraverso un cambiamento radicale che innovi concettualmente in modo profondo e non si accontenti di resistere in trincea ai continui tagli della politica scolastica governativa.

Per questo il mio invito è: «Iniziamo a discuterne» su internet, sui giornali e all'VIII Convegno Internazionale La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale di Rimini [18-20 novembre prossimi, N.d.R.].

*Università di Bolzano. Componente della Direzione Scientifica dell'VIII Convegno Internazionale La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale, Rimini, 18-20 novembre 2011.

Per il recupero del trattamento economico dovuto al personale a tempo determinato (supplente al 30 giugno o al 31 agosto) che è stato collocato in congedo straordinario o per chi ne ha fatto richiesta e ha avuto la sola nomina giuridica.

L’Anief, alla luce della normativa vigente (art. 19, c. 2, lettera a, L. 240/2010; art. 52, c. 57, L. 448/2001; art. 2, L. 476/1984), e degli artt. 18 e 19 del CCNL 2006-2009, intende ricorrere al tribunale per l’annullamento della circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011, prot. n. A00DGPER 1507, nella parte in cui relativamente al “Congedo al personale con nomina a tempo determinato […] si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).”

Pertanto, i soci iscritti interessati possono inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto: Richiesta istruzioni operative per l’annullamento della circolare n. 15/2011, indicando le proprie generalità: Nome, Cognome, Codice fiscale, Scuola di Servizio (denominazione e indirizzo completo), tipo di nomina a t. d. (30 giugno – 31 agosto), Università di iscrizione al corso di dottorato e anno di frequenza, protocollo del decreto dirigenziale di concessione del congedo straordinario e protocollo del decreto di revoca del beneficio economico.

Le richieste di adesione devono pervenire a partire dal 26 marzo ed entro il 30 aprile 2011 al fine di poter inviare da parte della segreteria e predisporre da parte dei ricorrenti tutta la documentazione (invio del plico di adesione come da istruzioni operative) richiesta per depositare il ricorso con urgenza nei termini previsti.

Per i docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio e vogliono conseguire l’abilitazione secondo il parere del Consiglio di Stato. Il ricorso è gratuito per chi, comunque, parteciperà ai corsi di preparazione alla prova di accesso organizzati dall’Anief con un comunicato successivo, strumento utile nel caso in cui il giudice non concederà l’istanza cautelare. Le istruzioni per i ricorsi partiranno soltanto dopo l’uscita del decreto ministeriale sul numero chiuso e dei bandi delle università, visto che stiamo spingendo perché sia approvata una norma di legge che recepisca il parere delle commissioni parlamentari, sanando la questione ed evitando il contenzioso.

Questa è la sentenza del tribunale di Genova in risposta alla richiesta di 15 precari della UIL. Entro l’anno saranno discusse le 8.000 cause intentate dall’Anief nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dal decreto legislativo 368/01 e 165/2001. A rischio le casse dello Stato per risarcimenti per 500.000.000 milioni di euro, due finanziarie.

Sono più di 200.000 i supplenti annuali tra personale docente e ata che ogni anno hanno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto per garantire il regolare funzionamento dell’amministrazione scolastica, il 15% del personale in servizio, di cui la metà su posti vacanti e disponibili, senza alcun titolare, posti che ai sensi dell’art. 49 della legge 133/2008 devono essere esclusivamente dati in ruolo. Anief, pertanto, chiede la discussione e l’approvazione con urgenza della proposta di legge n. 3920 presentata dall’on. Russo (PD) per risolvere il contenzioso seriale ed evitare un ingente danno erariale.

Secondo il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico, nonostante il c.1 dell’art.1 della Legge 167/09,  il c. 519 della Legge 244/07 e il c.4-bis dell’art.5 del D.L. 368/01 prevedono l’immissione in ruolo del personale docente che ha prestato servizio per tre anni consecutivi a tempo determinato presso la P.A., e risultano vacanti e disponibili 108.000 posti per il personale docente e ata, ancora ad oggi il tasso di precarietà per il funzionamento ordinario della scuola si attesta al 15% con grave pregiudizio dell’efficienza del servizio erogato. Sebbene diversi posti siano vacanti e disponibili, ai sensi dell’art.4 della Legge 124/99 e dell’art.1 del D.M. 430/00, e debbano essere assegnati per la prima volta in supplenza annuale, ovvero al 31 Agosto, in realtà, più di 20.000 cattedre sono assegnate illegittimamente al 30 giugno. Mentre l’art.53 della Legge 312/80 prevede gli scatti biennali di anzianità per il personale precario, ancora per gli anni precedenti è stato negato tale diritto.

Sono, comunque, più di 20.000 i ricorrenti che si sono rivolti alle diverse organizzazioni sindacali per richiedere il rispetto della normativa comunitaria e della normativa nazionale. Ora i giudici sanzionano per la prima volta pesantemente il ministero per la violazione di norme imperative. Ma il risarcimento non è tutto, dovendo l’Amministrazione Pubblica effettuare una ricostruzione di carriera corretta in termini retributivi e contributivi. In tale senso si è pronunciato (sentenza 699 del 25 gennaio) il tribunale di Siena e più di recente (14 marzo 2011) il giudice del lavoro del tribunale di Livorno: la reiterazione dei contratti a termine segnano in termini negativi la qualità della vita dei lavoratori provocando un danno che l’Amministrazione deve risarcire (art.36 comma 5 D.lgs 165/2001). E’ evidente che dall’istituire illegittimamente contratti a termine reiterati, la P.A. non potrà più ricavare risparmi, ed anzi dilaterà la spesa gravandola dei risarcimenti e delle spese di giudizio in un numero di casi che diventerà esponenziale. Quindi i precari con tre anni di servizio devono essere stabilizzati. Recentemente ancora una volta la Corte di giustizia europea ha confermato la parità di diritti tra personale precario e di ruolo. Nel frattempo, gli uffici del Miur sono nel caos a seguito delle migliaia di lettere interruttive giunte contestualmente alle richieste di accesso agli atti, a cui spesso gli ambiti territoriali rispondono in maniera elusiva o poco chiara. Dopo la sentenza del tribunale di Viterbo, infine, che riteneva la giurisprudenza comunitaria non applicabile al personale precario della scuola, la Corte Europea con Sentenza del 22/12/2010, nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, fa chiarezza e ribadisce il divieto di discriminazione tra lavoratori di ruolo e lavoratori con contratto a tempo determinato, nell’attribuzione degli scatti di anzianità. In un’altra sentenza della Corte Europea i giudici hanno ripreso i temi sviluppati dall’avvocatura dello Stato italiano, in materia “A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato.

La proposta di legge

XVI LEGISLATURA

 
CAMERA DEI DEPUTATI
 
 
 
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO,
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Onorevoli colleghi,

la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.

L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.

Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero ne sono inseriti a pieno titolo.

La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa comunitaria.

Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 1

(Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari nell’amministrazione scolastica)

1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Considerata la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206 e quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2011, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, e i docenti che sono in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

 

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.

 
Il comunicato dell’on. Russo

SCUOLA, CONDANNA MINISTERO, RUSSO (PD): “CON GELMINI RECORD DI

CONDANNE: PAGHEREMO DUE STIPENDI PER UN INSEGNANTE”

 

“Il ministero dell’Istruzione continua a collezionare pesanti condanne, un record senza precedenti, che avrà effetti incommensurabili sul bilancio dello Stato”. Lo afferma Tonino Russo (Pd), componente della Commissione Cultura della Camera, commentando la sentenza del tribunale di Genova che condanna il Ministero a risarcire 15 lavoratori precari della scuola che avevano fatto ricorso per la loro mancata stabilizzazione.

“È stato confermato quanto il Partito Democratico ha affermato, sin dall’inizio della Legislatura - prosegue Russo (Pd) - la mancata applicazione al comparto della scuola dei principi comunitari in tema di lavoratori a tempo determinato causa una ingiusta discriminazione, una ovvietà che oggi è stata autorevolmente sancita da un Tribunale”.

“Il risultato delle scelte miopi della Gelmini - aggiunge il deputato Pd - è che lo Stato dovrà pagare due stipendi per avere un solo

docente: uno stipendio a quello che ha insegnato, l’altro ad un precario che aveva diritto all’immissione in ruolo, ma a cui la Gelmini ha negato questo diritto con le sue improvvide scelte”.

“La sentenza di oggi - continua Russo (Pd) - è l’ulteriore conferma dell’inadeguatezza assoluta del Ministro Gelmini e dei vertici del Ministero che la coadiuvano malconsigliandola. Vadano tutti a casa per evitare ulteriori danni alla Scuola ed all’Erario”.

“Di fronte all’ennesima bocciatura delle scelte del duo Tremonti-Gelmini la maggioranza prenda atto che è necessaria una rapida inversione di tendenza. Fra le tante proposte di legge depositate dal Pd, ve ne è una – di cui l’on. Russo è primo firmatario

- che, nel rispetto della normativa comunitaria prevede la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e l’inserimento del personale docente nelle graduatorie ad esaurimento”.

“Di fronte a questa ennesima condanna - dice il parlamentare democratico - è necessario evitare un costosissimo e lunghissimo contenzioso, è conveniente, ragionevole e legittimo riconoscere i diritti acquisiti alle decine di migliaia di precari, tra docenti e personale tecnico, che garantiscono il regolare svolgimento dell’anno scolastico”.

“La maggioranza – conclude Russo (Pd) - avanzi soluzioni vere, non continui a perseverare nella dottrina Gelmini che, con presunte furbizie, ha sempre cercato di aggirare le sentenze, le direttive e quant’altro dimostrasse l’irragionevolezza della sua politica”.

Su segnalazione delle famiglie diffidati l’USR di Sicilia (50), Sardegna (1), Calabria (23), Basilicata (12), Puglia (18), Lazio (2), Lombardia (5). Entro cinque giorni la risposta dell’amministrazione. In caso contrario, scattano i ricorsi.
Dopo aver contribuito all’attivazione di almeno 4.000 posti in deroga grazie anche alle diffide inoltrate dopo la pubblicazione della sentenza n. 80/2010 della Consulta che ha sancito l’illegittimità dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; l’illegittimità dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente,
Anief prosegue con le diffide per garantire almeno per gli ultimi mesi dell’anno scolastico dei posti in più che vengano così contemplati anche nella formazione dell’organico di diritto per il prossimo anno scolastico.
In caso di risposta negativa dell’Amministrazione, si contatteranno le famiglie per proporre ricorsi al Tar di competenza, grazie alla rete di legali nel territorio e al coordinamento da parte dell’avv. Ida Mendicino del foro di Cosenza, da anni attiva nella lotta per il riconoscimento pieno dell’integrazione, che ultimamente ha denunciato il caso di un bambino con sindrome Down di una scuola di Catanzaro a cui è stato negato il viaggio di istruzione.
 
Il link al video di Uno mattina, con la presenza dell’avv. Mendicino e della prof.ssa Duccillo (coord. Roma)
 
Il link alla campagna per il recupero delle ore di sostegno