Il D.lgs 151/2001 prevede che i dipendenti pubblici con figli di età inferiore a tre anni abbiano diritto all’assegnazione di una sede di servizio temporanea, fino a un massimo di tre anni, nella provincia o nella regione dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
L’assegnazione temporanea, quindi, è una possibilità diversa dalla più nota assegnazione provvisoria (che consente il ricongiungimento per un anno al coniuge, ai figli o ai genitori residenti in comune diverso da quello di titolarità) ma, a differenza di quest’ultima, per l’ufficio legale Anief non è soggetta al vincolo quinquennale.