Il dipendente che assiste un genitore in situazione di disabilità grave e permanente ha pieno diritto alla precedenza in caso di trasferimento: il diritto non può venire meno a seconda della provincia o della regione da dove è stata formulata la domanda. Lo ha ribadito una sentenza emessa ieri dalla sezione Lavoro del Tribunale di Messina che si è espressa su un ricorso di una docente della scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato in servizio in assegnazione provvisoria presso un istituto comprensivo della Sicilia. A seguito della domanda di trasferimento interprovinciale, la docente si è vista negare dall’amministrazione tale diritto pur avendo la precedenza ai sensi dell’art. 33 ex Legge n.104/1992, in quanto figlia e referente unico della madre con disabilità grave e permanente.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la sentenza conferma che il sindacato fa bene a procedere in giudizio per le procedure di trasferimento che negano il diritto di precedenza nei trasferimenti per assistenza al genitore con disabilità: è un principio, come quello del vincolo quinquennale per i neo-assunti, che in presenza di posti vacanti non può essere schiacciato. Significherebbe negare, nei fatti, l’assistenza fisica e morale un parente diretto o di un congiunto oppure al ricongiungimento alla famiglia, spesso a figli minori, solo per far prevalere la logica di norme a dir poco discutibili. La nostra Costituzione tutela dei principi che, fino a prova contraria, non possono soccombere per mano di norme contrattuali palesemente sbagliate e sottoscritte da parti poco avvedute”.