ANIEF - Ata, utilizzazioni personale art. 231 bis Dl 2020

Giungono presso la nostra segreteria segnalazioni di proposte circa l’utilizzazione temporanea nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di personale Ata in servizio presso scuole secondarie di secondo grado. Tale pratica sarebbe sollecitata soprattutto dagli USR delle regioni inserite in zona rossa, addirittura ai sensi dell’art. 231 bis del D.L. 34/20, in ragione del fatto che l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, della primaria e del primo corso della scuola secondaria di primo grado continua a svolgersi in presenza mentre le istituzioni scolastiche di secondo grado ricorrono integralmente alla didattica digitale integrata, salvo le eccezioni previste dall’art. 1, comma 9, lett. s) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020
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Non è giustificabile la carenza che alcune scuole denunciano; l’estrema genericità dei riferimenti al fabbisogno delle sedi in cui svolgere il servizio, senza alcuna precisazione del livello comunale, provinciale o interprovinciale dell’utilizzazione temporanea offerta, potrebbe inficiare il processo di formazione di un valido consenso.
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