È prioritario perseguire i seguenti obiettivi:

  • abrogare i commi 332-333-334 dell’art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) riguardanti le supplenze brevi e l’organico del personale ATA, al fine di poter nominare il personale supplente ATA fin dal primo giorno di assenza;
  • liquidare la CIA anche ai supplenti brevi;
  • eliminare la differenziazione del trattamento economico per le tipologie di assenze (vedi permessi per motivi personali o familiari a 0% per i precari o assenza di malattia pagata al 50% per i supplenti brevi);
  • equiparare dal punto di vista economico i supplenti brevi con i supplenti annuali in modo da seguire lo stesso iter retributivo tramite il Mef ed evitare ritardi o mancati pagamenti;
  • stabilire che le supplenze del personale ATA terminino tutte il 31 agosto e non il 30 giugno in quanto l’attività amministrativa, tecnica e ausiliaria continua anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, altrimenti si corre il rischio di non poter rispettare le scadenze in atto (esami finali nelle scuole secondarie, pagamenti delle attività svolte, stipendi, apertura e chiusura degli edifici scolastici, programmazione delle ferie, etc.);
  • con riferimento all’art. 13 – Ferie, inserire la possibilità, a richiesta del dipendente, di fruire delle ferie maturate presso altra Istituzione scolastica al rientro nella propria sede di titolarità, se destinatario di contratto ai sensi dell’art.59;
  • con riferimento all’art. 15 – Permessi Retribuiti, modificare la modalità di richiesta; non essendo permessi soggetti a concessione si chiede di prediligere la forma della comunicazione al Dirigente Scolastico; per quanto riguarda i 3 giorni di permesso per lutto si sollecita la possibilità di fruirne interrompendo l’eventuale periodo di ferie e definendo un periodo di utilizzo dall’evento;
  • con riferimento all’art. 16 – Permessi brevi, occorre definire chi deve provvedere alla sostituzione;
  • con riferimento all’art. 17 – Assenze per malattia, è necessario aggiungere che il docente inidoneo NON incide più sugli organici afferenti al suo ordine di scuola o alla sua cdc;

che il Dirigente si limiterà ad un controllo formale della documentazione e che durante il periodo di assenza non sarà possibile inviare il dipendente alla Commissione di Accertamento; ed infine che il dipendente non è tenuto a recapitare all’amministrazione il certificato medico atteso che tale adempimento è superato dall’invio telematico ad opera del medico;

  • con riferimento all’art. 49 – Valorizzazione della professionalità del personale ATA, è imprescindibile tenere conto del personale in possesso della prima o della seconda posizione economica all’interno delle procedure selettive di coordinatore tecnico/amministrativo e collaboratore scolastico dei servizi;
  • con riferimento all’art. 50 – Posizioni economiche per il personale ATA, nell’auspicio che esse vengano attivate annualmente, bisogna programmare che l’ammissione al corso sia determinata nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili;
  • con riferimento all’art. – Rapporto di lavoro a tempo parziale, va eliminata la dicitura “con esclusione della qualifica DSGA” e prevedere la possibilità di accoglimento della richiesta anche per tale profilo, magari definendone le modalità. In ogni caso non si può consentire oltremodo che la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale ATA avvenga sulla base di una valutazione discrezionale del DS.
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