Richieste ANIEF:

  • Ampliamento delle materie soggette a contrattazione
  • Stop alla premialità di stampo aziendalistico

La costruzione della nuova Pubblica Amministrazione riparte dall’assetto già disposto dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, quale asse portante della c.d. Riforma Madia. Viene dunque riavviato il discutibile programma di ristrutturazione dell’apparato pubblico italiano che aveva subìto una battuta di arresto con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016. Troviamo la conferma del d.lgs. 75 del 2017 in materia di fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni riequilibrando positivamente il rapporto fra legge e contratto, in aperta controtendenza rispetto al d.lgs. 150/2009.

Viene riaffermata la possibilità dei contratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni legislative riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. La derogabilità è ammessa esclusivamente nelle materie affidate alla contrattazione collettiva (specificate all’art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001) e nei limiti dei “principi” stabiliti dal Testo Unico. Come più volte ribadito, si tratta di una apertura timidissima in quanto l’attribuzione alla dirigenza delle prerogative in materia di organizzazione degli uffici e la mancata assegnazione esplicita alla contrattazione collettiva delle materie relative all’organizzazione del lavoro non permette di realizzare pienamente l’auspicato riequilibrio fra la fonte legislativa e quella negoziale.

È necessario superare, inoltre, il sistematico depotenziamento, in continuità con la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2009, del taglio delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni con lo scopo di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica secondo la prassi avviata il 1° settembre 2014.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio collegato alla performance si ricorda che, in relazione alla differenziazione dei premi individuali (art. 20 CCNL), la Legge n. 160 del dicembre 2019 ha modificato l’art. 1 comma 128 della Legge 107/2015, prevedendo l’attribuzione del bonus premiale anche a tutti i docenti con contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche.

A fine agosto 2020 è stato approvato il CCNI sul MOF per l’anno scolastico 2020/2021 ed è stato recepito in via definitiva il dettato della legge 160/19 citata. Nelle premesse del CCNI, infatti, si chiarisce che la legge 160 ridetermina la destinazione del bonus a beneficio di ATA e docenti tutti, di ruolo e precari.

Accogliamo positivamente questa ulteriore disgregazione della L. 107/15 e contrasteremo ogni forma di gestione competitivo-individualistica della premialità di stampo aziendalistico che, in un contesto come quello della scuola, risulta inadeguato, dannoso, divisivo e lesivo della dignità dei docenti.

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