Richieste ANIEF:
Avevamo preconizzato che la dicotomia tra personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato non potesse essere sanata con la sessione negoziale che ha portato alla stipula del CCNL 2016/2018.
Se ancora il CCNL 2006/2009, evidentemente, non riteneva applicabile al precariato scolastico la direttiva UE n. 70/99 sui contratti a termine e il principio di non discriminazione sotteso, dopo le sentenze degli ultimi anni era lecito attendersi un cambiamento radicale delle misure contrattuali. La sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 della Corte di giustizia UE, e quelle susseguenti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite Cassazione, invece, sono passate in sordina.
L’intesa del 30 novembre 2016 si poneva l’obiettivo di superare la suddetta dicotomia e di riconoscere per tutto il personale la sostanziale omogeneità sia in materia giuridica, sia retributiva. L’intesa è stata, tuttavia, “disattesa” e nonostante le modifiche legislative che hanno privilegiato la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, la differenza di trattamento tra lavoratori precari e di ruolo è rimasta invariata. Come più volte ribadito dal nostro sindacato, i livelli del precariato sono molteplici:
I docenti a tempo determinato godono di un tenore giuridico ed economico diverso in relazione alla tipologia di supplenza. Manifestiamo il nostro disappunto per le differenze di trattamento nei confronti dei supplenti ai quali, a differenza dei docenti di ruolo, vengono applicate misure giuridico-economiche diverse su:
Sei favorevole alla revisione del sistema di reclutamento con assunzione dopo 3 anni di precariato?
Sei favorevole all’equiparazione economica e giuridica del personale di ruolo e di quello precario?