Richieste ANIEF:

  • Revisione del sistema di reclutamento con assunzione dopo 3 anni di precariato
  • Equiparazione economica e giuridica del personale di ruolo e di quello precario

Avevamo preconizzato che la dicotomia tra personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato non potesse essere sanata con la sessione negoziale che ha portato alla stipula del CCNL 2016/2018.

Se ancora il CCNL 2006/2009, evidentemente, non riteneva applicabile al precariato scolastico la direttiva UE n. 70/99 sui contratti a termine e il principio di non discriminazione sotteso, dopo le sentenze degli ultimi anni era lecito attendersi un cambiamento radicale delle misure contrattuali. La sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 della Corte di giustizia UE, e quelle susseguenti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite Cassazione, invece, sono passate in sordina.

L’intesa del 30 novembre 2016 si poneva l’obiettivo di superare la suddetta dicotomia e di riconoscere per tutto il personale la sostanziale omogeneità sia in materia giuridica, sia retributiva. L’intesa è stata, tuttavia, “disattesa” e nonostante le modifiche legislative che hanno privilegiato la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, la differenza di trattamento tra lavoratori precari e di ruolo è rimasta invariata. Come più volte ribadito dal nostro sindacato, i livelli del precariato sono molteplici:

  • Supplenze annuali (scadenza contratto 31 agosto): si tratta di supplenze per la copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l’effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo. Sono di norma assegnate dalle graduatorie ad esaurimento o da quelle provinciali per le supplenze entro il 31/12;
  • Supplenze sino al termine delle attività didattiche (scadenza contratto 30 giugno): si tratta di supplenze per la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12 (posti ad orario intero o spezzoni orario di entità superiore a 6 ore);
  • Supplenze brevi e saltuarie: l’art. 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997) prescrive che “i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica”. L’art. 4 comma 10 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, dispone che “Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.”.

I docenti a tempo determinato godono di un tenore giuridico ed economico diverso in relazione alla tipologia di supplenza. Manifestiamo il nostro disappunto per le differenze di trattamento nei confronti dei supplenti ai quali, a differenza dei docenti di ruolo, vengono applicate misure giuridico-economiche diverse su:

  • Retribuzione
  • Permessi (docenti)
  • Malattia
  • Scatti
  • Ferie
  • Retribuzione Professionale Docenti
  • Compenso Individuale Accessorio (personale A.T.A.)

 

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