RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA DI CUI AL PUNTO III DEL CCNI MOBILITÀ IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA LEGGE 104/92, ART. 21, DEL PERSONALE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO DI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO PER GRAVI PATOLOGIE E DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6, ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 SENZA DISTINZIONE TRA LE VARIE FASI PREVISTE PER LA MOBILITÀ.
Per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all'ANIEF. Inoltre è INDISPENSABILE inserire o aggiornare la sede di servizio attuale nello STORICO SCUOLE, all'interno dell'Area riservata del Portale Anief.
Per ricorrere, è necessario aver correttamente dichiarato, all’atto della domanda di mobilità 2016 (on line) relativa alle fasi B, C e D della Mobilità, il diritto alla precedenza di cui al punto III, art. 13 del CCNI Mobilità e aver espletato tutte le procedure richieste per il riconoscimento di tale diritto.
NB: I ricorsi sono riservati ai soli iscritti ANIEF. Il mancato rinnovo/perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza della convenzione con il legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate ai soci ANIEF; in questo caso, il ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma il legale assegnato potrà richiedere il pagamento di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti.
ATTENZIONE: prima di procedere con l'invio della preadesione online al ricorso, verificare i propri dati anagrafici inseriti nel Profilo Utente.
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