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Riaperti con il mille-proroghe i termini per ricorrere con l’Anief insieme agli altri 8.000 ricorrenti. Irrilevante la decisione del giudice di appello di Firenze. Rispettata la Costituzione. La parola finale spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione e, soprattutto, alla Corte europea di Strasburgo. 

Nel maxi-emendamento 1.900 del Governo al ddl mille-proroghe viene recepito l’emendamento proposto dal Pd (sen. Passoni) - dopo la denuncia dell’Anief di sollevare questione di legittimità costituzionale - che proroga al 31 dicembre 2011 i termini di interruzione del 24 gennaio scorso, per comunicare al datore di lavoro (l’amministrazione) la volontà di ricorrere avverso le procedure di licenziamento (del contratto a t. d.) previste dalla normativa vigente, nel caso in cui siano trascorsi più di 60 giorni dal termine del contratto stesso.

Avevamo già avvertito i precari di porre particolare attenzione nell’affidare la propria pratica legale a sindacati che fino a ieri erano rimasti inerti rispetto alla normativa comunitaria. Gli stessi rilievi dei giudici di appello della corte territoriale di Firenze - che hanno sospeso la sentenza del giudice di Siena perché in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione - sarebbero stati facilmente superabili se si fosse compreso come, ad esempio per il personale docente, tutti hanno superato un esame di stato (l’abilitazione), avente valore di procedura concorsuale, ai sensi della legislazione vigente. D’altronde, la stessa Suprema corte, già con la sentenza n. 14350/10 ha richiamato l’interesse dei ricorrenti a questi diritti soggettivi, mentre proprio in questi giorni si discutono interessanti convegni presso il palazzo della Corte di Cassazione sull’incidenza della giurisprudenza delle corti europee sull’ordinamento italiano e sulla prova dichiarativa: scenari europei, nuove prassi applicative, sanzioni processuali.

Non rimane soltanto che ricorrere e reclamare giustizia, perché finalmente la direttiva europea 1999/70/CE che l’avvocatura dello Stato italiano dichiara a Bruxelles di rispettare anche nel pubblico impiego, sia recepita nei rapporti dei lavoratori precari con l’amministrazione scolastica.

Chi ha tre anni di supplenza annuali anche non continuativi deve essere stabilizzato. Chi ha una supplenza su un posto vacante e disponibile deve essere pagato per 12 mesi. Chi è precario deve avere garantito gli scatti biennali di anzianità. Chi viola queste regole semplice deve pagare un congruo risarcimento danni e porre termine a questo atteggiamento che mortifica la professionalità di migliaia di lavoratori docenti e ata.

Per approfondimenti

Le istruzioni per ricorrere

Per chi vuole la stabilizzazione o la proroga del contratto al 31 agosto ma non ha inviato la lettera interruttiva della prescrizione se iscritto all’Anief o ha un contratto a tempo determinato in corso. Parte anche la Class Action gratuita dell’ANIEF in favore di tutti i propri iscritti e il ricorso pilota per l’incostituzionalità del termine prescrittivo.    

A)    CLASS ACTION GRATUITA DELL’ANIEF IN FAVORE DI TUTTI I PROPRI ISCRITTI

ANIEF comunica che, per garantire una tutela completa a tutti i propri iscritti, sono stati messi in atto d’ufficio due importanti adempimenti:

- il primo riguarda l’invio al MIUR di una lettera interruttiva della prescrizione in favore di tutti i soci regolarmente iscritti all’ANIEF;

- il secondo, l’invio di una diffida a diversi Ministeri (MIUR compreso) ed alle sue articolazioni regionali (comprese le intendenze scolastiche di Trento, Bolzano ed Aosta) per richiamarli alla necessità di una pronta attuazione di tutte le azioni necessarie alla stabilizzazione del personale scolastico precario.

Con il primo di questi adempimenti, ANIEF ha inteso garantire tutti i docenti ed Ata regolarmente iscritti e privi di contratto attualmente in corso che non hanno inviato entro il termine del 24 gennaio 2011 la lettera di interruzione della prescrizione. Chi dovesse rientrare in questa categoria, è invitato a contattare al più presto la Segreteria Nazionale ANIEF per conoscere gli altri passi necessari per ottenere completa tutela legale. Inoltre, lo studio legale proporrà uno o più ricorsi pilota per sollevare questione di legittimità costituzionale proprio della norma che ha costretto chi non ha un contratto in corso a manifestare la sua volontà di ricorrere entro il 24 gennaio 2011.

Con il secondo, invece, si è inteso iniziare l’iter per proporre, a titolo completamente gratuito e senza ulteriori adempimenti a carico degli interessati, una class action in nome di tutti gli iscritti ANIEF per la stabilizzazione del personale scolastico precario.

A tal proposito, è bene sottolineare come lo strumento della class action, di recente introduzione in Italia, sia a giudizio dell’ANIEF inadatto ad una completa tutela dei diritti soggettivi dei singoli ricorrenti che mirano alla propria immissione in ruolo, diritti che invece possono essere pienamente tutelati soltanto con i ricorsi individuali innanzi al Giudice del Lavoro.

È bene infatti ricordare che soltanto il Giudice del Lavoro, adito con ricorso individuale, può emanare una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o una sentenza di condanna al risarcimento del danno specificamente subìto dal ricorrente stesso.

A cosa serve, allora, la class action? Con questo strumento, aggiuntivo ma non sostitutivo del ricorso individuale innanzi al Giudice del Lavoro, si potrà ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione per la violazione delle leggi di stabilizzazione e, in particolare, per la violazione dell’’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale si sarebbe dovuto procedere, entro l’a.s. 2009/2010, a completare il piano triennale di assunzione a tempo indeterminato di 150.000 unità di personale docente.

La class action, in altre parole, servirà soprattutto a sensibilizzare le Istituzioni sulla necessità di chiudere la stagione dei tagli e di iniziare un nuovo piano di investimenti nell’istruzione pubblica e nella ricerca, a partire proprio dalla stabilizzazione delle professionalità docenti e Ata da anni impiegate nella scuola.

 

B)    COMUNICATO PER CHI HA UN CONTRATTO ATTUALMENTE IN CORSO CON SCADENZA AL 30/06 O AL 31/08 E NON HA ANCORA ATTIVATO LE PROCEDURE PER OTTENERE L’IMMISSIONE IN RUOLO

Sono scaduti il 24 gennaio 2011 i termini per far valere l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni pregressi.

Il comma 4 punto b) dell’art. 32 L. 183 del 4 novembre 2010 ha a tal fine assegnato, infatti, 60 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (24 novembre 2010) esclusivamente per far valere la nullità dei termini dei contratti già conclusi a tale data.

Il termine, per questa tipologia di ricorrenti, era quindi quello del 23 gennaio 2011, esteso al 24 in virtù del fatto che il 23/01 era un giorno festivo.

Nel caso di contratti ancora in vigore alla data del 24 novembre 2010, invece, il riferimento è il punto a) dello stesso comma, che prevede il decorrere dei 60 giorni utili per l’impugnazione a partire dalla scadenza del termine apposto al contratto (e quindi sessanta giorni a partire dal 30 giugno o dal 31 agosto 2011 a seconda del termine del proprio contratto).

Pertanto, chi non ha ancora attivato le procedure per ottenere l’immissione in ruolo ed ha un contratto attualmente in corso scadenza al 30/06/2011 o al 31/08/2011 assegnato da Graduatoria a Esaurimento o da Graduatorie d’Istituto, può ancora aderire inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “adesione ricorso ruolo”, e per testo Cognome, Nome, Codice fiscale, docente/ATA (scegliere un’opzione), tel. fisso, tel. cellulare, comune e provincia di residenza, comune e provincia di domicilio lavorativo (solo se diversi da quello di residenza).

Si sottolinea che chi ha già aderito al ricorso ANIEF non deve fare nulla perché ha già impugnato l’ultimo contratto ancora in corso con la lettera interruttiva della prescrizione già inviata al MIUR.

 

C)    COMUNICATO PER CHI HA UN CONTRATTO SU POSTO VACANTE E DISPONIBILE, ATTUALMENTE IN CORSO, E NON HA ANCORA ATTIVATO LE PROCEDURE PER OTTENERE LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO AL 30/06 IN CONTRATTO AL 31/08

Può, inoltre, ancora agire in giudizio, nonostante la scadenza del 24 gennaio 2011, chi non ha ancora aderito ai ricorsi ANIEF ed intende ottenere la trasformazione del contratto attualmente in corso al 30/06/2011 su posto vacante e disponibile in contratto al 31/08/2011.

In questo caso, sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “adesione ricorso 31 agosto”, e per testo Cognome, Nome, Codice fiscale, docente/ATA (scegliere un’opzione), tel. fisso, tel. cellulare, comune e provincia di residenza, comune e provincia di domicilio lavorativo (solo se diversi da quello di residenza).

 

D)    COMUNICATO PER CHI NON HA ADERITO AI RICORSI ANIEF ED INTENDE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI BIENNALI

Quanto al ricorso per il riconoscimento degli scatti biennali al personale precario, va sottolineato come la L. 183/2010 stabilisca termini perentori di impugnazione esclusivamente per i ricorsi che abbiano attinenza con i casi di licenziamento o di nullità del termine apposto al contratto (come, ad esempio, per la stabilizzazione o la trasformazione dei contratti al 30.06 in contratti al 31.08). Pertanto, è possibile continuare ad aderire liberamente al ricorso per ottenere gli scatti biennali inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “adesione ricorso scatti biennali”, e per testo Cognome, Nome, Codice fiscale, docente/ATA (scegliere un’opzione), tel. fisso, tel. cellulare, comune e provincia di residenza, comune e provincia di domicilio lavorativo (solo se diversi da quello di residenza). Si sottolinea come possa aderire a tale ricorso anche il personale docente e Ata di ruolo per rivendicare gli arretrati stipendiali per gli scatti biennali non percepiti durante il periodo di precariato, nonché l'anzianità di servizio da far valere per l'avanzamento di carriera.

 

E)    AVVISO PER I RICORRENTI CHE HANNO ADERITO AI RICORSI ANIEF AL GIUDICE DEL LAVORO E HANNO ADEMPIUTO ALLE PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE ENTRO IL 24 GENNAIO 2011

ANIEF comunica che, entro il 14 febbraio, coloro i quali hanno aderito ai ricorsi entro il termine del 24 gennaio 2011 riceveranno una mail con cui saranno invitati a recarsi presso lo studio legale convenzionato per la firma del mandato e la presentazione di tutta la documentazione utile per depositare nei giorni successivi il/i ricorso/i cui si è aderito.

 

 

 

Anief ricorre in tribunale per farsi riconoscere gli aumenti utili anche per la pensione, bloccati come ricordato nella nota informativa n. 181 del 29 dicembre 2010, in applicazione della legge 122/2010, per noi incostituzionale.

850.000 dipendenti pubblici, appartenenti al personale di ruolo della scuola, hanno scoperto ora “l’acqua calda” per usare una felice espressione di un’organizzazione sindacale i cui dirigenti hanno tacciato per stupidi i colleghi che non hanno visto l’art. 4 del D. I. n. 3 del 14 gennaio 2011.

Meno male che ancora qualche collega sa leggere la propria busta paga dove, coerentemente con quanto dichiarato a fine anno, i tecnici del tesoro accanto alla voce qualifica … e scadenza … hanno prorogato d’ufficio con un clic per due anni le classi e gli scatti che i poveri docenti e ata sfortunati dovevano maturare con decorrenza successiva al 1 gennaio 2011.

Ancora una volta una palese discriminazione tra lavoratori italiani e tra dipendenti della stessa amministrazione pubblica, in palese violazione di ben 7 articoli della Costituzione.

Per questa ragione, Anief conferma la volontà, già espressa nei precedenti comunicati, di ricorrere in ogni corte territoriale per riaffermare il diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione.

 

Istruzioni per le pre-adesione ai ricorsi

Il personale docente/ata di ruolo iscritto al sindacato potrà ricorrere al giudice del lavoro per vedersi riconoscere, anche ai fini contributivi per la pensione, gli scatti di anzianità retributiva bloccati e dichiarati irrecuperabili dall’art. 9 della legge 122/2010.

Come è stato ben evidenziato, infatti, è evidente che gli aumenti di stipendio ricevuti nel cedolino di settembre si riferiscono agli scatti maturati nei sei anni precedenti, come previsto dal c. 1 dell’art. 9 della legge 122/2010, mentre a partire dal 2011 e fino al 2013 saranno bloccati e non potranno essere recuperati ai sensi dei commi 17, 21 e 23 dello stesso articolo di legge, come preventivato anche dalla Corte dei Conti nella relazione tecnica allegata.

Cioè, per la prima volta, si è deciso in Parlamento che nel nostro Paese, una categoria di lavoratori, quella della scuola, dovrà lavorare per tre anni senza poter veder riconosciuto il merito del lavoro svolto (scatti di anzianità di carriera), l’adeguamento dello stipendio all’aumento del costo della vita (v. inflazione), il riconoscimento del lavoro per la pensione (i maggiori contributi versati): in poche parole, si lavorerà senza alcun riconoscimento economico, e per di più, senza poter per tutta la vita recuperare il blocco previsto.

Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14 dell’art. 8 della stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà con un semplice decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi risparmiati sui tagli della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini abbia promesso alle OO. SS., la cui rappresentatività è stata prorogata per legge per il 2010, di esser intenzionata a destinare tali risparmi per procedere ad un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del personale di ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede come gli aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare come contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo il blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c. 17 dell’art. 9.

L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro per ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.

Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con indicazione nell’oggetto: pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità e nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro, Provincia del luogo di Lavoro, Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica (docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente a tale data riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al ricorso (il cui costo non supererà 100 euro), secondo istruzioni specifiche.

ANIEF mette a disposizione il modello di lettera di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 32 L. 183/2010, per i docenti che intendono reclamare contro la mancata stipula di contratti per gli scrutini finali e/o al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi che comprendessero anche i giorni intercorrenti tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività di scrutinio, anziché essere stipulati solo per i giorni strettamente necessari per il loro espletamento.

Vista la scadenza imminente, imposta dalla legge sopra richiamata, si consiglia vivamente di inviare questa lettera avvalendosi del servizio postale denominato raccomandata 1 A/R. La raccomandata, infatti, deve pervenire entro il 22 gennaio 2011 all’amministrazione resistente.

Si ricorda agli interessati di conservare copia della lettera e delle relative ricevute di spedizione e di avvenuta consegna. Dopo l’invio della raccomandata, onde poter ricevere le istruzioni operative per l’attivazione del ricorso, è necessario inviare al più presto, e comunque entro il 27 gennaio 2011, una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “adesione ricorso scrutini” e per contenuto Cognome, Nome, Codice fiscale, docente, tel. fisso, tel. cellulare, comune e provincia di residenza, comune e provincia di domicilio lavorativo (solo se diversi da quello di residenza).

Si specifica che coloro i quali stanno già ricorrendo con ANIEF per la trasformazione dei contratti al 30.06 in contratti al 31.08, non dovranno inviare – limitatamente agli anni per cui stanno già ricorrendo - tale lettera poiché il loro ricorso copre già il periodo di cui si reclama la copertura contrattuale.

Scarica la lettera interruttiva ricorso scrutini

Inizia il 24 novembre il conto alla rovescia di 60 giorni entro il quale coloro i quali vogliono ricorrere al giudice del lavoro con ANIEF per la stabilizzazione (immissione in ruolo) in seguito a illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, per il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità e per la trasformazione dei contratti su posto vacante e disponibile con termine 30.06 in contratti al 31.08.

L’impugnazione degli atti illegittimi dovrà iniziare formalmente entro e non oltre il 22 gennaio 2010. L’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, tra i molti aspetti controversi che l’ANIEF ha denunciato anche in una missiva inviata al Presidente della Repubblica, pone anche un problema di rapidità di intervento con la quale dovranno confrontarsi le decine di migliaia di docenti e Ata che possiedono i requisiti per chiedere l’intervento del giudice del lavoro sui loro contratti a tempo determinati pregressi: questi, infatti, dovranno manifestare per iscritto – anche per via extragiudiziale - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, fissata al 24 novembre 2010, la loro volontà di impugnare tali contratti.

In altre parole, i ricorrenti che intendono impugnare i termini dei contratti degli anni passati o dell’anno in corso dovranno quanto meno inviare all’Amministrazione una comunicazione a mezzo raccomandata entro e non oltre il 22 gennaio 2011, pena la decadenza dalla possibilità di adire le vie giudiziarie. Il ricorso dovrà poi essere depositato entro i successivi 270 giorni. ANIEF sta predisponendo a tal fine un modello che verrà inviato gratuitamente a partire dal 30 novembre a tutti coloro che hanno inviato la mail di preadesione secondo le istruzioni fornite. Attraverso questo modello tutti i ricorrenti avranno la possibilità di ottemperare a quanto disposto entro il termine dei 60 giorni previsti dalla nuova legge, e verranno in seguito messi in contatto diretto con i legali ANIEF sul territorio.

È il momento di agire senza alcun indugio, perché potrebbe non esserci una seconda possibilità per gli anni pregressi e per quello in corso. D’altronde, l’accoglimento del primo ricorso pilota in soli tre giorni sugli scatti biennali per il periodo di precariato, induce ottime speranze. I ricorsi pilota servono soltanto da apri-pista per il deposito di tutti gli altri ricorsi seriali anche al fine di rassicurare tutti i ricorrenti circa un’improbabile insuccesso con conseguente condanna alle spese da parte del ricorrente. In tal modo, l’ANIEF tutela ancora di più i propri soci. Si invitano, pertanto, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare a queste azioni giudiziarie o che ci hanno richiesto in passato di attivare la procedura di conciliazione, a dare la propria pre-adesione entro il 30 novembre prossimo (data dell’ultima proroga), al fine di organizzare tempestivamente entro il mese di dicembre le modalità operative di adesione in ogni corte territoriale del Paese, fiduciosi nelle decine di pronunciamenti favorevoli già noti e nell’incisività dell’operato dell’ANIEF.

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