Statuto

Titolo I

 

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione denominata ANIEF Associazione Professionale e Sindacale, pluralista e indipendente, con sede in Palermo.

 

Art. 2 - Finalità

Le finalità dell’Associazione sono di:

1) rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale i docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado e dell’università, delle accademie e dei conservatori, al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche e il prestigio sociale;

2) valorizzare la formazione universitaria dei docenti della scuola in tutti i livelli, dalla selezione iniziale all'abilitazione, dal reclutamento a tempo determinato o indeterminato alla progressione di carriera, e promuovere uno stato giuridico dei docenti che valorizzi anche il ruolo dei formatori;

3) difendere la libertà dell’insegnamento e la professione docente, promovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell’istruzione, della ricerca e della conoscenza ai fini di una migliore funzionalità del servizio offerto, della tutela e della promozione dell'autonomia professionale;

4) contribuire ad affermare la dimensione europea dell’istruzione, anche attraverso la partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze e il confronto tra i diversi modelli organizzativi;

5) promuovere l’organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali dei docenti e a favorirne il perfezionamento professionale e culturale;

6) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l’organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali.

 

Art. 3 - Modi di attuazione dello scopo sociale

Il perseguimento delle finalità di cui all’art.2 avviene attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l’Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte di politica scolastica ed universitaria, in direzione di un autogoverno socialmente responsabile del sistema istruzione.

Essa potrà presentare, ad ogni livello di rappresentanza elettiva dell’istruzione e della ricerca, anche proprie liste di candidati e individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le finalità statutarie e di promuovere anche interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.

L’Associazione promuoverà ed organizzerà seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione on-line di periodici.

L’Associazione intende elaborare piattaforme contrattuali e partecipare alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.

Essa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, accademie, conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni.

 

Art. 4 – Convenzioni

L'ANIEF può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.

 

Art. 5 - Associati

Hanno titolo all’iscrizione all’Associazione:

- i docenti della scuola italiana, dell’università, delle accademie e dei conservatori in formazione, precari o di ruolo, in servizio o in quiescenza;

- coloro che svolgono attività di ricerca e formazione nel campo dell’istruzione, della formazione, della conoscenza e della ricerca;

- altre professionalità della scuola.

L’adesione all’Associazione si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

b) versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale nel caso in cui non si sia portatori di delega.

I soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote o in aspettativa, fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.

Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Associazione, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa, a meno di essere in congedo o in aspettativa;

c) espulsione.

 

Titolo II

 

Art. 6 - Organizzazione Nazionale

Sono Organi Nazionali dell’Associazione:

  •  Il Congresso
  • Il Consiglio Nazionale
  • La Direzione Nazionale
  • Il Presidente
  • Il Tesoriere
  • Il Collegio dei Probiviri

Art. 7 - Congresso

Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive province, secondo modalità stabilite dal regolamento, in ragione di un rappresentante almeno per ogni provincia attiva, dai membri della Direzione Nazionale, dal Tesoriere e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato ogni quattro anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Presidente.

 Al Congresso spetta determinare le linee politico-programmatiche dell’Associazione, eleggere il Presidente, approvare modifiche allo Statuto.

 Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, il Presidente Nazionale elabora il regolamento per l’elezione dei rappresentanti provinciali e lo svolgimento del Congresso Nazionale e lo sottopone all’attenzione del Consiglio Nazionale 120 giorni prima della data stabilita; il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimere il proprio parere per iscritto 90 giorni prima dello svolgimento del Congresso, trascorsi i quali si riterrà accettato.

  

Art. 8 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente dell’Associazione, dai componenti della Direzione Nazionale e dagli eventuali Presidenti delle Sezioni Regionali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori un delegato della regione da lui indicato.

Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio durante i lavori si dota di un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso.

 

Al Consiglio nazionale spetta: 

  1. deliberare, in coerenza con le linee programmatiche approvate dal Congresso, il Piano delle attività dell’Associazione

  2. elaborare la relazione annuale sull’istruzione;

  3. approvare le piattaforme contrattuali proposte dall’Associazione e autorizzare la firma dei relativi contratti;

  4. eleggere il Collegio dei Probiviri;

  5. proporre, con la maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Presidente Nazionale, modifiche allo Statuto;

  6. approvare, con la maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Presidente Nazionale, modifiche al Regolamento dell’Associazione.

  7. approvare il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo, dietro relazione del Tesoriere;

  8. stabilire la misura della quota associativa;

  9. stabilire l'eventuale percentuale della quota associativa spettante alle sezioni regionali e provinciali, dietro presentazione al Tesoriere nazionale rispettivamente del bilancio preventivo e consuntivo;

  10. nominare un Revisore dei Conti che accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture;

  11. approvare il verbale della seduta precedente.

 

 Art. 9 - Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dal Presidente che ne fa parte.

La Direzione Nazionale collabora con il Presidente nell’attuazione del Piano delle attività deliberato dal Consiglio. Ai componenti della Direzione Nazionale sono affidate dal Presidente specifiche deleghe.

 

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, dura in carica quattro anni, rieleggibile, rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi collegiali.

 Al Presidente spetta:

1) convocare e presiedere la Direzione Nazionale;

2) convocare il Consiglio Nazionale;

3) attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio Nazionale;

4) nominare e revocare i componenti della Direzione Nazionale, il Vice Presidente, il Tesoriere;

5) garantire l’applicazione dello Statuto;

6) assumere la direzione editoriale dell’organo di stampa;

7) mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione e la sua capacità rappresentativa;

8) designare i Presidenti regionali e provinciali pro-tempore nelle province ove le Sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Nazionale;

9) avere la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;

10) esercitare la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;

11) sottoporre al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 12 le controversie nate in seno all’associazione.

 

In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti della Direzione Nazionale.

 

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la tesoreria nazionale e tiene le scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture, elabora il bilancio preventivo e consultivo.

 

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

 Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, le controversie tra i singoli soci e le controversie tra i soci e l'associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

 

Art. 13 - Finanza e Patrimonio

Per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile. Durante la vita dell’Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi; annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti.

Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.

Le uscite dalle somme sono necessarie al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.

Il Presidente Nazionale, i membri della Direzione Nazionale, il Tesoriere, il Revisore dei Conti, i membri del Consiglio Nazionale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

 

Titolo III

 

Art. 14 Organizzazione periferica

L’organizzazione periferica dell'ANIEF è costituita dalle Sezioni Regionali e dalle Sezioni Provinciali. L'amministrazione delle Sezioni Provinciali e Regionali è demandata al Tesoriere nazionale.

Le Sezioni Provinciali e Regionali, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali e in conformità al presente Statuto ed al Regolamento interno, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle Sezioni Regionali e Provinciali sono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale che provvede alla nomina di un commissario, dietro parere favorevole del Presidente.

 

Art. 15 - Sezioni Regionali e Provinciali

Sono Organi della Sezione Regionale dell’Associazione: Il Direttivo Regionale, il Presidente.

Il Direttivo Regionale è composto dai presidenti delle Sezioni Provinciali dell’Associazione fino all'espletamento del primo congresso, entro un mese dalla cui celebrazione nomina tra i suoi membri un Presidente che resta in carica fino al successivo congresso e alla nuova elezione del suo successore.

Al Direttivo Regionale spetta:

1) svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale e provinciale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza dell’Associazione;

2) gestire, in linea con le deliberazioni generali dell’Associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell’Associazione.

Organi delle Sezioni Provinciali sono: la Direzione Provinciale, il Presidente che ne nomina o revoca i suoi membri

 

Titolo IV

 

Art. 16 - Scioglimento dell'ANIEF

1. L'eventuale scioglimento dell'ANIEF potrà essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all’uopo deliberate.

  

Art. 17 - Modifiche statutarie e Regolamento interno

Le modifiche statutarie, proposte in seno al Congresso, sono avanzate a maggioranza e sono approvate con il consenso dei due terzi dei componenti il Congresso.

Per il funzionamento dell’Associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Nazionale approva apposito Regolamento.

 

Art. 18 - Norme transitorie

Il regolamento interno provvisorio è emanato dal Presidente Nazionale e diventa definitivo dopo la delibera del Consiglio Nazionale.

Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.