Nuovo pasticcio del MIIUR nell'ultimo concorso a cattedra bandito ex D.D.G. n. 82/2012: l'ANIEF ha dimostrato in tribunale l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha escluso la valutazione dei titoli culturali se dichiarati unicamente nella domanda di partecipazione al concorso, pretendendo tale dichiarazione in una aggiuntiva “scheda dei titoli valutabili”. L'Avv. Salvatore Russo, con una sentenza esemplare nella sua chiarezza, ha ottenuto dal TAR Lazio la conferma che il Ministero dell'Istruzione non poteva discostarsi da quanto espressamente previsto dal Bando e la condanna delle Amministrazioni ad attribuire il giusto punteggio ai titoli posseduti da una nostra iscritta anche se dichiarati unicamente nella domanda di iscrizione al concorso. Attese per il nuovo anno altre centinaia di sentenze simili che potrebbero stravolgere le immissioni in ruolo finora decretate dal MIUR.
La situazione era chiara sin dall'inizio: nella domanda di partecipazione al Concorso, bandito ex D.D.G. n. 82/2012, ed elaborata dal MIUR, era possibile dichiarare non solo il titolo di accesso, ma anche alcuni titoli culturali quali diploma, laurea e abilitazione all'insegnamento. Molti candidati, affidandosi a quanto riportato nel Bando e alla formulazione della domanda di partecipazione online al concorso, hanno dichiarato immediatamente tutti i titoli posseduti e valutabili ai sensi della “Tabella valutazione Titoli” allegata al Bando. Il MIUR, invece, solo a operazioni avviate, ha modificato la procedura e richiesto la compilazione di una aggiuntiva “scheda dei titoli valutabili” che, però, non ha reso disponibile sin dal primo momento. Solo all'atto della pubblicazione delle Graduatorie di Merito del Concorso, quindi, alcuni candidati si sono ritrovati con “punti zero” per i titoli posseduti rilevando, anche, la circostanza della mancata valutazione addirittura del titolo di accesso utile ai fini della partecipazione al concorso che era già stato oggetto di controllo proprio da parte degli USR. Alcuni Uffici Scolastici Regionali, appoggiati dal MIUR, pur a seguito di numerose segnalazioni e diffide presentate dai candidati, non hanno voluto sentire ragioni e, a fronte della mancata compilazione della “dichiarazione aggiuntiva dei titoli” da parte degli aspiranti docenti, si sono trincerati sulle loro posizioni costringendo l'ANIEF ad intervenire immediatamente impugnando per tempo le graduatorie con azioni legali mirate proprio a correggere questa ulteriore ed evidente stortura.
Il Bando di Concorso 2012, infatti, non prevedeva alcuna “scheda dei titoli valutabili” da presentare in aggiunta alla domanda di partecipazione e l'Avv. Russo in udienza ha pianamente e con estrema perizia dimostrato come, al contrario, l’art.3 del Bando “prevedeva chiaramente che, una volta presentata la domanda di partecipazione (esclusivamente) con modalità online i candidati dichiarassero, sotto la propria responsabilità, oltre al possesso dei requisiti di partecipazione, anche i titoli specifici di ammissione e i titoli valutabili ai sensi dell’art.12”. Il TAR Lazio ha, dunque, sposato in pieno le tesi sostenute dal legale ANIEF constatando come fosse inconfutabile che la ricorrente avesse “dichiarato nella domanda di partecipazione presentata online, nella Sezione C – come espressamente richiesto dal bando - anche i titoli espressamente riportati nel ricorso introduttivo: pertanto, alla predetta non può essere opposta la mancata compilazione della successiva “scheda dei titoli valutabili”, resa disponibile soltanto dal 22 ottobre 2012 ossia sedici giorni dopo l’avvio delle procedure di inserimento online delle domande di concorso” e ha bacchettato il Ministero dell'Istruzione e le sue diramazioni periferiche regionali con una pesante condanna alle spese pari a € 2.500 oltre accessori, ricordando loro, inoltre, che “la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.12 comma 2 del medesimo Bando aveva l’obbligo – e il dovere - di valutare (esclusivamente) i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione”. Il Tribunale Amministrativo, pertanto, ha dato piena ragione al nostro sindacato e annullato le graduatorie di merito definitive interessate dall'azione legale “nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione”.
In attesa di sentenza ci sono, ancora, centinaia di ricorsi instaurati per la medesima problematica che potrebbero stravolgere le immissioni in ruolo operate dal MIUR sin dal 2013. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, dovrà rettificare le Graduatorie di Merito e molti nostri iscritti, che si sono affidati con fiducia all'operato dei nostri legali, potranno rivendicare l'immissione in ruolo negata o la retrodatazione di quella già intervenuta, in quanto, se il punteggio dei titoli culturali fosse stato correttamente attribuito sin dall'inizio, sarebbero rientrati nel contingente degli aventi diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato anche in anni precedenti. Ancora una volta l'ANIEF, dunque, è intervenuta efficacemente e ha dimostrato di saper sempre vigilare sulla correttezza dell'operato del MIUR. Il nostro sindacato, forte di questa ulteriore e soddisfacente vittoria, assicura ai propri iscritti che continuerà a vigilare e non permetterà neanche nel futuro concorso che il Ministero dell'Istruzione operi parzialità o illegittimità di nessun tipo.