Nuova vittoria del sindacato che ha patrocinato ricorsi per l’ammissione di più di 25mila esclusi, dopo aver ottenuto dal Tar Trento decreti monocratici favorevoli e dallo stesso Tar Lazio la remissione in corte costituzionale della legge 107/15 laddove esclude i docenti di ruolo. Su ricorso patrocinato dagli avv. S. Galleano ed E. De Michele, il Consiglio di Stato con ordinanze nn. 1598/16 e 1600/16 riforma rispettivamente l’ordinanza di rigetto (laureati) e sospende la sentenza negativa (diplomati magistrali), alla luce del danno irreparabile e dei precedenti della sezione, concedendo l’ammissione con riserva alle prove concorsuali, che laddove svolte dovranno essere rinnovate.
La vittoria avviene il giorno dopo l’inizio delle prove scritte e intorno alla polemica sulle azioni giudiziarie scoppiata nel web. I laureati, quindi, hanno diritto a partecipare a tutte le prove ma a vedersi riconosciuto l’inserimento nelle finali graduatorie di merito soltanto dopo il definitivo pronunciamento, se favorevole, del giudice amministrativo.
Per Marcello Pacifico, è l’ennesima prova che l’azione legale intrapresa con il patrocinio degli avv. F. Ganci e W. Miceli, per migliaia di candidati esclusi, ha e aveva le sue ragione giuridiche. Finalmente ora deve essere dato spazio al merito, alla valutazione delle prove e dei curricula in un concorso che è stato definito da molti una truffa. Nei prossimi giorni, renderemo note tutte le iniziative ulteriori legali per consentire a tutti i ricorrenti di partecipare alle prove dopo i ripetuti dinieghi del Tar Lazio.
Estratto:
Ordinanza n. 1598
“Considerato che l’appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata;
Ritenuto che al danno prospettato può essere posto rimedio consentendo la sola ammissione con riserva dell’appellante alla procedura concorsuale in questione.”
Ordinanza n. 1600
“Considerato che l’interesse delle ricorrenti può essere tutelato con l’ammissione delle appellanti al concorso, ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche l’immissione con riserva nella relativa graduatoria.”