Sul concorso viziato da troppi errori la decisione finale spetta ora al Tar del Lazio, che il 22 novembre non potrà fare altro che ordinare di rinnovare l’intera procedura. A meno che non intervenga una soluzione politica proposta dal Parlamento. ‘Tertium non datur’.
Il concorso per assumere circa 2mila nuovi dirigenti scolastici è sempre più a rischio annullamento: il Consiglio di Stato, sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha infatti accolto il ricorso dei candidati che chiedevano di dare seguito all’ordinanza del Tar sentenza 2035/2012 che aveva bloccato l’iter di assunzione di 335 nuovi presidi in Lombardia.
Per conoscere la decisione definitiva sull’ipotesi di somministrazione di migliaia di quesiti sbagliati, sulla composizione di alcune commissioni illegittime, dove in qualche caso si è riscontrata addirittura la presenza di dirigenti sindacali, e sulla errata organizzazione della prima prova scritta bisognerà ora attendere l’udienza di merito del Tar Lazio, fissata per il 22 novembre prossimo. Quando il tribunale amministrativo dovrà pronunciarsi pure sul merito nei ricorsi presentati anche da 8.000 candidati che hanno denunciato da tempo l’erroneità dei quiz somministrati e la violazione del bando di concorso.
La decisione dei giudici di Palazzo Spada di non confermare il provvedimento monocratico che sospendeva, su istanza del Miur, la sentenza del Tar Lombardia di annullamento delle prove scritte, creerà ora molti problemi al regolare svolgimento dell’anno scolastico della regione coinvolta: in Lombardia, infatti, con i pensionamenti che scatteranno dal 1° settembre saranno oltre 500 le sedi scolastiche prive di capo d’istituto. Tutte scuole che andranno in reggenza, obbligando molti presidi già in servizio a dirigere contemporaneamente fino a quattro-cinque scuole.
La mancata assunzione dei vincitori del concorso in Lombardia, su cui grava la nota vicenda delle buste utilizzate durante la prova scritta per contenere i dati anagrafici dei candidati, reputate trasparenti e di conseguenza lesive della garanzia dell’anonimato, quindi a forte rischio di invalidazione dell’intera procedura, costringerà i 335 candidati vincitori a non prendere più servizio come dirigenti scolastici: inizieranno l’anno scolastico ancora come insegnanti.
“A questo punto – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato ai quadri e direttivi della Confedir – nel prossimo mese di novembre il tribunale amministrativo non potrà però fare altro che ordinare di rinnovare l’intera procedura concorsuale: in tal modo si potrebbe avere un numero maggiore di idonei da ricollocare nelle tante scuole rimaste senza dirigenza. A meno che non intervenga una soluzione politica proposta dal Parlamento, auspicabile, per porre rimedio alla cattiva gestione del concorso da parte dell’amministrazione”.
“Con una soluzione politica – prosegue Pacifico - verrebbero tutelati da una parte gli idonei dirigenti nominati al termine delle prove, certamente meritevoli di aver superato l’intero percorso, dall’altra gli altri candidati ricorrenti a cui è stata preclusa la possibilità stessa di esser valutati per le competenze e le conoscenze specifiche sulla materia. Queste sono le due strade percorribili, ‘tertium non datur’”.
La soluzione auspicata dall’Anief agevolerebbe, inoltre, le operazioni di assunzione che si renderanno necessarie se nel frattempo l’amministrazione ritornerà ad un maggiore numero di scuole autonome, previsto dalla normativa precedente al dimensionamento dichiarato incostituzionale dalla Consulta: un dimensionamento scolastico, già ritenuto incostituzionale, che ha ridotto proprio la metà dei posti messi a concorso per nuovi dirigenti. La soluzione, dettata da meri motivi di bilancio, ha prodotto altri nuovi ricorsi, questa volta presentati dagli idonei privati improvvisamente della sede scolastica cui avrebbero dovuto essere assegnati.
Il testo dell’ordinanza del Consiglio di Stato
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[...], rappresentati e difesi dall'avvocato [...];
nei confronti di
[...]
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
[...]
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi, Barboni, per sè e per delega degli avvocati Angiolini e Nespor, Resta, Bertone, Pugliano e Zenga.
Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in relazione alle questioni preliminari poste con l’atto di appello: a) i candidati che hanno superato le prove scritte non sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio; b) la proposizione del ricorso collettivo è ammissibile quando, come nella specie, viene dedotto un motivo (violazione delle regole dell’anonimato) il cui accoglimento determina un vantaggio per tutte le parti ricorrenti;
che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);
che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio;
che, per le ragioni sin qui esposte, l’appello cautelare deve essere rigettato;
che fissa, per trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012;
che le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.
Le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:
[...]
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)