Accolto l’appello di due ricorrenti con due ordinanze cautelari che sollecitano il TAR a una rapida decisione di merito sulla questione posta in merito all’incompatibilità di alcuni dei membri della commissione concorsuale. Nei mesi scorsi, sullo stesso tema, era intervenuto l’on. Russo (PD). Ancora una volta il Tar boccia ma il CdS accoglie. Attesa per l’udienza dei ricorsi Anief del 22 novembre.
La storia si ripete e, spesso, in appello le sentenze o le ordinanze sono riformulate. È successo ancora una volta per il concorso a dirigente scolastico, dove i ricorrenti trovano ascolto dai giudici di secondo grado che già si erano pronunciati sull’erroneità dei quiz somministrati il giorno delle prove preselettive, sebbene in sede cautelare.
In questo caso, i giudici del Tar Lazio nel luglio scorso avevano rigettato la richiesta di ammissione con riserva alle prove orali dei due ricorrenti della regione Lazio perché “le sollevate doglianze, ove fondate [avrebbero condotto] ad efficacia caducante in via generale degli atti impugnati”, ovvero avrebbero annullato tutti gli atti delle commissioni preposte con verbali ed elenco degli ammessi annessi; ma per i giudici del Consiglio di Stato, con ordinanze 4259 e 4260 del 25 ottobre 2012, “l’appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l’incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001”.
La violazione è la stessa denunciata nel giugno scorso dall’onorevole Russo (PD) che aveva annunciato in un comunicato un’interrogazione parlamentare con cui richiedere al ministro Profumo di verificare se alcuni membri della commissioni fossero anche dirigenti sindacali: “nelle persone delle professoresse Spaziani Elisabetta, membro del Consiglio generale della CISL-Roma, ed Ester Rizzi della rete Anp-net dell’organigramma dell’Anp-Roma, sindacato, peraltro, costituitosi ad opponendum nei ricorsi richiedenti l’annullamento della procedura concorsuale”.
Concludono i giudici di Palazzo Spada sollecitando il Tar a fissare con urgenza l'udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo. Mentre, ormai, manca un mese alla decisione dei giudici amministrativi sui ricorsi promossi dall’Anief sull’erroneità dei quiz somministrati nelle prove preselettive e sulla conseguente violazione del bando di concorso che, se acclarata, invaliderebbe l’intera procedura e ne richiederebbe l’immediata rinnovazione.
Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla scuola, a tal proposito ribadisce la richiesta al Parlamento perché affronti quanto prima il tema e riconosca a tutti i ricorrenti il diritto a essere valutati correttamente nelle prove scritte.
Il comunicato sull’interrogazione dell’on. Russo
Il testo del decreto legislativo in questione
“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”