Contratto

Scheda part time personale docente a tempo determinato

Come previsto dall’ art. 25, comma 6 e dall’art. 39 del CCNL è possibile richiedere il part time anche per i contratti a TD. Il rapporto di lavoro part time è disciplinato, oltre che dal CCNL, anche dall’O.M. 446/97 e dalla legge 133/09. Tra le norme innanzi citate, evidenziamo che:
- sono vietati altri contratti con la pubblica amministrazione (O.M. n. 446/97 art. 4 c1);
- a livello provinciale può essere concesso entro i“limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso”CCNL art. 39;
- il contratto di lavoro “... deve contenere anche l'articolazione dell'orario di lavoro...” e la tipologia di part time (verticale, orizzontale, misto), CCNL art 25 c 6 e art 39;
- la durata minima delle prestazioni lavorativedeve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno;
- in caso di svolgimento di altre attività lavorative con rapporto di lavoro subordinato (solo privati) il limite massimo per il part time è del 50% o inferiore per eventuali esigenze connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso (O.M. n. 446/97 art. 4 c2 e c3);
- deve essere assicurata l'unicità del docente per lo specifico insegnamento;
- le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Delle 40 ore collegiali sono obbligatori gli scrutini e la partecipazione agli esami di stato (la retribuzione per tutto il periodo degli esami torna ad essere del 100%); delle 40 ore di attività individuali la proporzione deve garantire i colloqui con le famiglie (O.M. n. 446/97 art. 7 c7 con rimando a ccnl 1995 artt. 40 e 42, attività collegiali per un massimo di 40 ore ed individuali per un massimo di ulteriori 40 ore);
- l’art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/09 consente all'Amministrazione di non concedere il part time. Nel caso specifico del personale docente, il CCNL e le norme citate disciplinano correttamente tutti i casi in cui non può essere concesso il part time, di conseguenza, non può esserci alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte del dirigente se sono rispettate le condizioni di cui sopra.

Riferimenti normativi:

 

 

 

 

 
ART.25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
 

1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

ART.39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. 31
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.