Martedì 29 marzo 2001 si è tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali, e l’amministrazione per discutere del nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento degli insegnanti della scuola italiana.
Da questo incontro è emerso che il MIUR ha posto nei giorni scorsi un quesito all’Avvocatura dello Stato per verificare la tenuta giuridica delle sue intenzioni avallate, naturalmente, dai vari sindacati che ormai da anni istigano l’amministrazione a non curarsi delle leggi e delle sentenze dei tribunali e a continuare a battere la strada che impedisce il trasferimento dei docenti precari dalla graduatoria di una provincia a quella di un’altra. I suddetti sindacati motivano le loro posizioni con la favola della “continuità didattica” (chi è insegnante precario sa benissimo che solo se miracolato riuscirà a tornare sulle classi che ha lasciato, e ciò non per colpa dei trasferimenti interni alla graduatoria a esaurimento) salvo poi appoggiare, spudoratamente, il meccanismo delle assegnazioni provvisorie che permette ai docenti di ruolo di scegliere di non assicurare tale continuità.
Poiché siamo insegnanti precari, e in più molti di noi hanno problemi familiari e molti altri, per lavorare, sono costretti ad allontanarsi dalla propria terra, ci preme che venga ripristinato, o meglio rispettato, il diritto sancito dall’articolo 120, I comma della Costituzione italiana, quindi siamo andati a leggerci il parere chiesto dal MIUR all’Avvocatura dello Stato.
Sorpresa, sorpresa! E’ pronto un nuovo decreto che impedirà ai docenti precari di cambiare provincia. Infatti, nonostante le varie sentenze emesse dai tribunali e, in seguito, dalla Corte Costituzionale, il MIUR, nella persona del Ministro alla Pubblica Istruzione Mariastella Gelmini, pare non intenda rispettare le leggi e, aggiungiamo noi, il buon senso. Infatti sembra che voglia partorire un nuovo decreto che impedisce nuovamente agli insegnanti precari di spostarsi, con il loro punteggio, a pettine da una graduatoria di una provincia nazionale a una graduatoria di altra provincia sempre nazionale. Si vuole impedire, di nuovo, a molti docenti, regolarmente abilitati avendo seguito i percorsi delineati dal legislatore, di poter svolgere il loro lavoro, ma soprattutto di poter scegliere dove farlo e quindi di potersi permettere di cambiare vita.
Infatti leggendo il documento che riporta il quesito posto dall’amministrazione, nella persona del dott. Luciano Chiappetta, alla Avvocatura di Stato, dopo una ricostruzione, peraltro incompleta e fuorviante, di come, negli ultimi quattro anni, si sono avvicendate leggi e norme tese a regolamentare il sistema delle graduatorie a esaurimento degli insegnanti, l’amministrazione scrive che:
“(…) A fronte di quanto sopra questo Ministero è dell’avviso che debba essere considerata abrogata dalla Legge n°296/06 tutta la disciplina precedente in materia di trasferimento, con la conseguenza di mantenere fissi e permanenti gli insegnanti nella graduatoria della provincia di appartenenza; le graduatorie, così definite vengono biennalmente aggiornate unicamente in funzione degli incrementi di punteggio e delle variazioni di stato giuridico. Tale orientamento appare congruente non solo con il carattere a esaurimento e con l’implicito divieto di nuovi ingressi nella dimensione provinciale delle graduatorie, ma anche più rispondente alla tutela delle legittime aspettative degli aspiranti in esse inclusi nell’attuale fase di razionalizzazione della rete scolastica e del conseguente contenimento delle disponibilità dei posti utili per le immissioni in ruolo e per le supplenze annuali”.
A coloro che continuano a sostenere “una scelta di vita” fatta quattro anni fa in virtù di una legge, la 296/06, art.1, comma 605, e al Dott. Chiappetta che è “dell’avviso che debba essere considerata abrogata dalla Legge 296/06 tutta la disciplina precedente in materia di trasferimento”, si ricorda che la citata Legge 296/06 all’art. 1, comma 605 si limita a trasformare le graduatorie degli insegnanti da permanente a esaurimento.
Giova in proposito riportare le proposizioni normative riguardanti la subiecta materia: “Con l’effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 7 Aprile 2004, n°97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.
Quindi il trasferimento non è abrogato. E non potrebbe esserlo! Perché la Costituzione risulterebbe violata negli artt. 3, 97 e 51, come richiamato dalla sentenza della Sezione III-bis del tar Lazio n.10809 del 27 novembre del 2008.
Nell’argomentare la citata sentenza, 10809/08, tra l’altro i giudici affermano che: “ E’ da escludersi che un fondamento positivo alla restrizione alla mobilità territoriale possa rinvenirsi nel comma 605 della legge 296/06”.
E ancora:
“E’ coerente allora affermare, quanto al thema decidendum, che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non implica ex se- in assenza di esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento- l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall’amministrazione scolastica”.
Inoltre tale affermazione è smentita, ad avviso del Collegio, da elementi testuali significativamente presenti nell’ordito normativo della legge 296/06. Il riferimento è alla salvezza degli inserimenti nelle graduatorie a esaurimento della categoria degli abilitati e degli abilitandi nella tassativa enumerazione prefissata dalla norma.
Inserimenti che negli anni sono stati estesi ad altre categorie di abilitati (nonostante le graduatorie fossero già ad esaurimento e nella legge 296/06 si era espressa la precisa volontà di impedire nuovi ingressi, questo impedimento sì che è presente nella suddetta legge!!!)
Inseriti ai sensi:
• dell’art. 5bis della legge 169/08 (abilitandi IX ciclo SSIS, Cobaslid e iscritti a Scienze della Formazione Primaria);
• dell’art. 36bis della legge 14/09 (abilitati in violazione requisiti DM 85 ex Lege 143/04);
• della Legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE (abilitati all’estero).
E’ inutile ravvisare come, attraverso tali nuovi inserimenti, oltre ad essere disapplicata la legge 296/06, siano stati violati anche parecchi articoli della Costituzione italiana (3, 51, 97) in quanto i nuovi inserimenti sono avvenuti a graduatorie blindate quindi si è data la possibilità ai nuovi inseriti di fare la scelta migliore per il loro futuro lavorativo.
Sempre in merito alla riportata affermazione del Dott. Chiappetta che vorrebbe abrogata la disciplina del trasferimento dalla Legge 296/06, si riportano di seguito alcuni stralci della sentenza n. 41 dell’anno 2011 emessa dalla Corte Costituzionale italiana chiamata a esprimersi in merito alla costituzionalità dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n.167, che ribadiva la volontà del legislatore di mantenere in vita le “code della vergogna” e l’impossibilità di trasferimento da una graduatoria di una provincia ad un’altra, dopo le molte vittorie riportate dall’associazione sindacale ANIEF e altri nei vari tribunali della Repubblica.
“(…) L’art. 1, comma 605, lettera c della legge 296/06, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre a esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l’inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte. Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, aventi ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi”.
E ancora:
“(…) La norma impugnata introduce (…) una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell’inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore ma anche in quello posteriore (…) tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordina mentale prescelta dal legislatore anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.).
E inoltre:
La Corte Costituzionale, nell’argomentare la suddetta sentenza fa esplicito richiamo all’ art. 1 della legge 3 maggio 1999, n.124 (disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella quale si legifera in merito alle graduatorie affermando che l’art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 ( Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado) è sostituito dal seguente:
“le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami (…) e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia”.
Inoltre
nell’interpretazione autentica della succitata norma con la legge del 20 agosto 2001, n.333 il legislatore ribadisce la possibilità di trasferirsi dalla graduatoria di una provincia a quella di un’altra.
E ancora
dalla legge n.124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, si evince che la scelta del legislatore è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito, e non “per rispondere alla tutela delle legittime aspettative degli aspiranti in esse incluse” nella “dimensione provinciale???” come scrive il Dott. Chiappetta a nome dell’ammnistrazione.
Dal complesso quadro normativo riassunto sopra si evince che:
Il trasferimento e quindi la mobilità all’interno delle graduatorie a esaurimento non è affatto impedito, da nessuna legge, anzi il trasferimento è previsto da ben due leggi dello Stato mai abrogate:
- LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, laddove, al comma 6 dell'art. 1 stabilisce che le graduatorie sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra Provincia.
- LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all’art. 1, stabilisce che hanno titolo all'inserimento “[…] oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sotto elencate categorie di personale docente ed educativo […]”.
Impedire, ancora, agli insegnanti della scuola italiana di spostarsi, con il loro punteggio, sul territorio italiano per motivi di lavoro, di famiglia etc INOLTRE violerebbe l’art. 120 della Costituzione Italiana nonché il principio della libera circolazione dei lavoratori sviluppato attraverso la Direttiva europea 2004/38/CE, nonché la Direttiva 2005/36/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.
Infatti l’attuale corpus normativo dell’UE in tale ambito dà ai cittadini europei il diritto di circolare liberamente nel territorio per motivi di lavoro e protegge i diritti sociali dei lavoratori e dei loro familiari: appare incomprensibile e profondamente iniquo come un diritto garantito a livello europeo possa essere negato sul territorio di un singolo Stato.
Prof.ssa Antonella D’Agostino
Presidente regionale ANIEF Emilia Romagna