Questa voce è inspiegabilmente e illegittimamente assente sul cedolino dei supplenti brevi, tra i quali la grande fetta dei supplenti “Covid” assunti fino al termine delle lezioni.
Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato.
Facendo seguito a quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, gli avvocati Irene Lo Bue e Tiziana Sponga stanno riscuotendo pareri favorevoli presso tutti i tribunali dell'Emilia Romagna.
L'invito rivolto a tutti i supplenti brevi è quello di contattare le strutture territoriali e di aderire gratuitamente al ricorso promosso.