In relazione a quanto affermato in un articolo di Italia Oggi del 10 maggio scorso, dove si ventilano ipotesi di presunti rischi di annullamento degli inserimenti a pettine disposti dal commissario ad acta, ANIEF ritiene opportuno sottolineare e rispondere alle numerose imprecisioni ed inesattezze ivi rappresentate.
Preliminarmente, deve essere smentita l'imminente attesa di una decisione del TAR Lazio sui ricorsi per l'inserimento a pettine, per i quali non è alle viste alcuna fissazione di udienza di merito.
Quanto alle paventate richieste di annullamento dei provvedimenti commissariali, già in passato avanzate dal MIUR, il TAR ha già risposto negativamente dichiarandole inammissibili. Le ordinanze favorevoli ai ricorrenti, infatti, hanno acquisito l'autorità del giudicato cautelare (non sono più, cioè, appellabili per il decorso dei termini e/o per il vano esperimento di tutti i mezzi di impugnazione previsti) e la loro esecuzione, garantita dall’intervento commissariale, pertanto non può ritenersi soggetta ad alcuna possibilità di ripensamento.
Di contro, va rilevato come l'ordinanza di commissariamento e - per chi non ha un commissariamento attivo - la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, obblighino il MIUR ad inserire a pettine i ricorrenti (tutti) retroattivamente e pleno iure, cioè ai fini della stipula dei contratti. Il supposto difetto di giurisdizione, in ogni caso, come ammette lo stesso articolo pubblicato da Italia Oggi, non potrà comunque essere invocato per negare il pieno riconoscimento dei diritti rivendicati in giudizio dai ricorrenti, per i quali infatti ANIEF ha avviato in questi giorni le procedure necessarie per reclamare ruoli e supplenze per gli aventi titolo nel biennio 2009-2011.
Accanto alle numerose inesattezze sopra rilevate, vi sono però due aspetti che l’articolo di Italia Oggi, ad onor del vero, riporta correttamente: il primo riguarda la presa d’atto, da parte dello stesso MIUR, che la questione della competenza giurisdizionale (è competente il giudice amministrativo o quello ordinario?) in tema di graduatorie, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione dello scorso febbraio favorevole alla seconda ipotesi, appare tutt’altro che chiusa. Lo dimostrano da una parte la recente sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso trasferimento del 2007 (n. 2486 del 27 aprile 2011), che ha inteso pronunciarsi definitivamente (e favorevolmente per i ricorrenti) su quel contenzioso, dall’altra l’evoluzione nelle bozze ministeriali del decreto di aggiornamento delle graduatorie, fino al testo definitivo pubblicato, che da una iniziale certezza sull’assegnazione al Giudice del lavoro degli eventuali contenziosi a venire è progressivamente slittata su posizioni non certo casualmente più generiche e tutt’altro che perentorie sull’argomento.
L’altro aspetto correttamente riportato nell’articolo è quello che riguarda l’ammissione di come, al di là della competenza giurisdizionale, la questione della legittimità degli inserimenti a pettine dei ricorrenti sia incontrovertibilmente fondata nel merito. La dimostra la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 e la già ricordata recente sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso 2007, in cui i giudizi di Palazzo Spada non hanno fatto altro se non prendere atto del pronunciamento della Consulta sulla questione.
ANIEF, pertanto, ribadisce l’invito al MIUR a voler proceder senza ulteriori indugi alla stipula in autotutela dei contratti T.I. e T.D. per tutti i ricorrenti aventi titolo, onde evitare alle casse statali una soccombenza in giudizio aggravata da spese legali e per lite temeraria in caso di prolungamento del contenzioso.