Considerazioni sulla nota del 21 luglio 2011 riguardante i docenti trasferiti dalle graduatorie ad esaurimento di altre province. Anief ricorda come ci si possa opporre alle istanze di accesso non motivate o motivate dai contro interessati con il semplice trasferimento.
Al Direttore generale, dott. L. Chiappetta
Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali
Loro sedi
In merito a quanto disposto dalla Direzione generale per il personale scolastico del Miur con nota prot. n. A00DGPER 6121 del 21 luglio 2011 ai Direttori degli Uffici scolastici regionali,
la presente O. S. ricorda alle SS. VV. come le istanze di accesso agli atti presentate ai sensi della Legge 241/1990 nel riguardare la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti devono necessariamente contenere la motivazione specifica, pena il diritto al rifiuto, al differimento o alla limitazione dell’accesso. Pertanto, viste anche le recenti segnalazione pervenuteci, si ritiene che la semplice richiesta di consultazione dei fascicoli dei docenti trasferiti da altre province da parte di contro interessati, nel rispetto anche della normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), non possa avvenire sulla generica motivazione di un trasferimento consentito dalla normativa vigente (ex plurimis, Legge 106/2011).
Palermo, li 22 luglio 2011