Graduatorie

Presentata interrogazione del PD alla Camera su accantonamenti

Il ministro Gelmini dovrà rispondere su quali eventuali provvedimenti amministrativi (immissione in ruolo) nei confronti dei ricorrenti e disciplinari nei confronti dei direttori scolastici regionali intende intraprendere per non gravare le casse dello Stato e per impedire un nuovo evidente danno erariale.

 

Il testo dell’interrogazione depositata ieri in VII Commissione dall’on. Russo (PD) presso la Camera dei Deputati

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05293 presentata da

ANTONINO RUSSO

giovedì 8 settembre 2011, seduta n.515

 

ANTONINO RUSSO. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011 ha previsto l'immissione in ruolo su tutto il territorio nazionale di 10.000 unità di personale docente da effettuarsi dalle graduatorie compilate per il biennio 2009-2011;

la sentenza n. 41 del 2011 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, laddove aveva previsto l'inserimento in coda nelle tre province aggiuntive scelte dal personale docente inserito nelle graduatorie valide per il biennio 2009-2011;

la sentenza n. 2486 del 2011 del Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte costituzionale e, per l'effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809 del 2008 del 27 novembre 2008, che ha riconosciuto il diritto al trasferimento del personale docente all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, con conseguente obbligo conformativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di consentire l'inserimento a «pettine» nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti a pieno titolo anche in riferimento alla stipula dei contratti TI e TD eventualmente derivanti da tale inserimento per il biennio 2009-2011, decisioni sulla scorta delle quali la controversia appare già decisa nel merito;

nella nota del 15 marzo 2011 del commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dottor Luciano Cannerozzi De Grazia, si ricordava ai dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che l'inserimento a pettine dei ricorrenti che avevano ottenuto dal tribunale un'ordinanza di ottemperanza dell'ordinanza cautelare doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nella nota del commissario ad acta del 4 aprile 2011 si chiariva come la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2287 del 2011 veniva con la presente dichiarata nulla e tamquam non esset ai fini della eventuale decisione di non ottemperare alle disposizioni commissariali e si invitava pertanto ancora una volta a procedere alla corretta esecuzione del giudicato cautelare mediante l'attuazione del provvedimento commissariale nei termini previsti;

nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3071 del 7 aprile 2011 inviata ai direttori degli uffici scolastici regionali dal direttore generale, L. Chiappetta, facendo seguito alla nota n. 2287 del 2011, alla luce della nota di risposta del commissario ad acta del 4 aprile 2011, si riteneva doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dalla medesima;

nel telegramma inviato dall'ambito territoriale per la provincia di Vicenza ad una docente inserita, in seguito a ricorso, a pettine e pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento 2009-2011 del medesimo ambito territoriale provinciale, veniva annunciato, contestualmente alla convocazione per le imminenti immissioni in ruolo retrodatate, l'accantonamento del posto in attesa della sentenza di merito, e l'avviso pubblicato in data 18 agosto 2011 sul sito dell'ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola contenente le medesime indicazioni di cui al telegramma dell'Ambito territoriale provinciale Vicenza e il riepilogo del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e II grado, pubblicato sempre in data 18 agosto 2011 dall'Ambito territoriale provinciale di Asti, da cui si evinceva l'accantonamento dei posti destinati ai docenti ricorrenti per l'inserimento a pettine, ad avviso dell'interrogante in chiara elusione degli ordini commissariali;

sono in corso le indagini dei procuratori della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Piemonte e dell'Umbria, nelle vertenze rispettivamente n. V2011/00867 del 7 luglio 2011 e n. 621/V2011/FRA del 20 maggio 2011, in merito alla presunta responsabilità erariale dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica relativamente alle assunzioni già disposte da graduatorie dichiarate illegittime per il biennio 2009-2011, indagini che ora interessano anche le disposizioni impartite dai direttori scolastici regionali in merito ai posti accantonati;

nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6705/bis del 31 agosto 2011 si afferma che i posti sono stati accantonati in attesa della decisione del Consiglio di Stato, senza nulla riferire in merito alla giurisprudenza richiamata e alla difforme procedura di reclutamento messa in atto dagli uffici dell'amministrazione periferica in assenza di una chiara direttiva del capo dipartimento delle risorse umane o della direzione generale -:

quali provvedimenti amministrativi intenda mettere in atto per assegnare ai legittimi aspiranti i posti accantonati e quali provvedimenti disciplinari di propria competenza il Ministro interrogato intenda disporre nei confronti dei dirigenti degli uffici scolastici regionali che hanno disposto tali accantonamenti, nel rispetto del giudicato formatosi e per evitare un nuovo danno erariale alle casse dello Stato, da imputare proprio ai dirigenti responsabili. (5-05293)